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Ordinanza — n. 44925/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44925/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44925/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SERRILLI PAOLO COSTANTINO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 10/01/1947 nel procedimento a carico di: SERRILLI GIUSTINIANO nato a ROMA il 12/05/1970 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE, che ha chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale;

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44925/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. è, invero, applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152). Deve, pertanto, disporsi la correzione del dispositivo della sentenza n. 18722/21 e di quello letto all'udienza dell'8 marzo 2021 nel procedimento a carico di Giustiniano Serrilli nei termini di cui al dispositivo.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali carenza di legittimazione mancato versamento dell'anticipo spese omissione del ministero pubblico estinzione del debito documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
L'art. 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SERRILLI PAOLO COSTANTINO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 10/01/1947 nel procedimento a carico di: SERRILLI GIUSTINIANO nato a ROMA il 12/05/1970 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE, che ha chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza emessa il 13 novembre 2020 da questa Sezione della Corte di cassazione nel procedimento RGN. 23288/2020 nei confronti di Giustiniano Serrilli contiene un evidente errore nel dispositivo, nella parte in cui è stata omessa la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Paolo Costantino Serrilli, che ne aveva richiesto la liquidazione con nota trasmessa alla Cancelleria a mezzo raccomandata a/r ex art. 23 d.l. 137/2020 in data 24 ottobre 2020, unitamente alle conclusioni. L'art. 130 cod. proc. pen. si riferisce espressamente anche agli errori o alle omissioni "la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto" e, nel caso in esame, l'integrazione che si va a disporre assume una funzione strettamente adeguatrice alla lettera della legge.

La procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. è, invero, applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152). Deve, pertanto, disporsi la correzione del dispositivo della sentenza n. 18722/21 e di quello letto all'udienza dell'8 marzo 2021 nel procedimento a carico di Giustiniano Serrilli nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

dispone correggersi il dispositivo della sentenza n, 18722/21 e di quello letto all'udienza dell'8 marzo 2021 nel procedimento n. 1006/21 a carico di Serrilli Giustiniano nel senso che dopo la condanna alle spese processuali si legga: "nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge". Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021 Il Consigliere estensore Alessandrina Tudino Cotto Suprerqs di Cassazione Sez. V" Penale Depositata in Cancelleria Roma, ti i C. 2021 V> II Fittizio Giwine • CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE &,09-L\ DCA ,{ — rlf2(A) V\i“):1_ 61/ -g,,„L. uy‘ el\P--9.1R,0^) - :\ 25-3) Itu 44 . '0_5 1:‘k-1 evkQ 15 , A_ '‘ 1 oAt e: gruAirett .t-, _ K /LUI 0L Q 02‘ z bg_.4 t9 o 6 I,2_4 cÀktob-t,_) PokA \ L kelink_r) jk . k,k}3 e e il- ct/ 2_5 I