Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44684/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44684/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44684/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto, recependo l'accordo tra le parti, ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Cava Daniele per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta mancanza o manifesta illogicità della sentenza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44684/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., nei confronti di Cava Daniele per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta mancanza o manifesta illogicità della sentenza.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione risarcimento per atto illecito violazione di domicilio recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto, recependo l'accordo tra le parti, ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Cava Daniele per il reato di cui agli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVA DANIELE nato a TARANTO il 11/07/1983 avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto, recependo l'accordo tra le parti, ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Cava Daniele per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta mancanza o manifesta illogicità della sentenza.

3. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi proposti esulano dal novero di quelli deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. In tale ipotesi viene in rilievo una causa di inammissibilità che deve essere dichiarata, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pre,sfflente Elisabet