Ordinanza — n. 44684/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto, recependo l'accordo tra le parti, ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Cava Daniele per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta mancanza o manifesta illogicità della sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44684/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., nei confronti di Cava Daniele per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta mancanza o manifesta illogicità della sentenza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVA DANIELE nato a TARANTO il 11/07/1983 avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto, recependo l'accordo tra le parti, ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Cava Daniele per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta mancanza o manifesta illogicità della sentenza.
3. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi proposti esulano dal novero di quelli deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. In tale ipotesi viene in rilievo una causa di inammissibilità che deve essere dichiarata, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pre,sfflente Elisabet