Ordinanza — n. 44674/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza emessa il 18 gennaio 2021 da questa Sezione della Corte di cassazione nel procedimento RGN. 39303/2019 nei confronti di Massimo Mottarlini contiene un evidente errore nel dispositivo, nella parte in cui è stata omessa la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, Giorgio Barbieri, che ne aveva richiesto la liquidazione con nota trasmessa alla Cancelleria a mezzo p.e.c. ex art. 23 dl. 137/2020 in data 12 gennaio 2021, unitamente alle conclusioni. L'art. 130 cod. proc. pen. si riferisce espressamente anche agli errori o alle omissioni "la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto" e, nel caso in esame, l'integrazione che si va a disporre assume una funzione strettamente adeguatrice alla lettera della legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44674/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. è, invero, applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152). Deve, pertanto, disporsi la correzione del dispositivo della sentenza n. 8896/21 e di quello letto all'udienza del 18 gennaio 2021 nel procedimento a carico di Mottarlini Massimo nei termini di cui al dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTTARLINI MASSIMO nato a DOMODOSSOLA il 02/03/1977 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette/sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE IL PG CHIEDE DISPORSI LA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza emessa il 18 gennaio 2021 da questa Sezione della Corte di cassazione nel procedimento RGN. 39303/2019 nei confronti di Massimo Mottarlini contiene un evidente errore nel dispositivo, nella parte in cui è stata omessa la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, Giorgio Barbieri, che ne aveva richiesto la liquidazione con nota trasmessa alla Cancelleria a mezzo p.e.c. ex art. 23 dl. 137/2020 in data 12 gennaio 2021, unitamente alle conclusioni. L'art. 130 cod. proc. pen. si riferisce espressamente anche agli errori o alle omissioni "la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto" e, nel caso in esame, l'integrazione che si va a disporre assume una funzione strettamente adeguatrice alla lettera della legge.
La procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. è, invero, applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152). Deve, pertanto, disporsi la correzione del dispositivo della sentenza n. 8896/21 e di quello letto all'udienza del 18 gennaio 2021 nel procedimento a carico di Mottarlini Massimo nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 8896/21 e di quello letto all'udienza del 18 gennaio 2021 nel procedimento a carico di Mottarlini Massimo nel senso che dopo la condanna alle spese processuali si legga: "nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge". Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021 Il