Sentenza — n. 44658/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPavone Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto del 25 settembre 2020, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 29 gennaio 2019, che l'aveva condannato per il delitto di diffamazione aggravata commesso in danno di D'Abramo Angelo, ha rideterminato la pena inflittagli in Euro 1.500,00 di multa ed ha eliminato la condizione cui era stato subordinato il concesso beneficio della sospensione della pena, con conferma nel resto della decisione appellata; con lo stesso ricorso ha impugnato l'ordinanza in data 30 settembre 2019, con la quale la Corte di appello di Taranto, con la procedura ex art. 130 cod.proc.pen., ha statuito che nel dispositivo della sentenza in data 25 settembre 2020 fosse inserita la dicitura:«liquida in favore della parte civile le spese di costituzione e patrocinio, quantificate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge nella misura da essa determinata».
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod.proc.pen, art. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 24 cod.proc.pen; Sentenza — n. 44658/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con tempestiva impugnativa, a firma del difensore, l'imputato ha articolato quattro motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.), con i quali ha eccepito la nullità dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale per violazione degli artt. 127, 130 e 178 cod.proc.pen.; la violazione dell'art. 24 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione, in punto di rigetto dell'eccezione di incompetenza del Tribunale a decidere della contestata diffamazione; la violazione dell'art. 131-biscod.proc.pen. e il vizio di motivazione, quanto al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAVONE DOMENICO nato a TARANTO il 20/09/1957 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pavone Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto del 25 settembre 2020, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 29 gennaio 2019, che l'aveva condannato per il delitto di diffamazione aggravata commesso in danno di D'Abramo Angelo, ha rideterminato la pena inflittagli in Euro 1.500,00 di multa ed ha eliminato la condizione cui era stato subordinato il concesso beneficio della sospensione della pena, con conferma nel resto della decisione appellata; con lo stesso ricorso ha impugnato l'ordinanza in data 30 settembre 2019, con la quale la Corte di appello di Taranto, con la procedura ex art. 130 cod.proc.pen., ha statuito che nel dispositivo della sentenza in data 25 settembre 2020 fosse inserita la dicitura:«liquida in favore della parte civile le spese di costituzione e patrocinio, quantificate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge nella misura da essa determinata».
2. Con tempestiva impugnativa, a firma del difensore, l'imputato ha articolato quattro motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.), con i quali ha eccepito la nullità dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale per violazione degli artt. 127, 130 e 178 cod.proc.pen.; la violazione dell'art. 24 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione, in punto di rigetto dell'eccezione di incompetenza del Tribunale a decidere della contestata diffamazione; la violazione dell'art. 131-biscod.proc.pen. e il vizio di motivazione, quanto al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Con requisitoria in data 13 settembre 2021, a firma del Sostituto Procuratore Generale, Dottor Vincenzo Senatore, il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale.
4. Con memoria trasmessa digitalmente in data 30 settembre 2021, il difensore del ricorrente ha chiesto che la Corte dichiari estinto il reato per intervenuta remissione della querela e contestuale accettazione, come da verbali allegati. In via subordinata ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
5. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 5.1. Sono presenti agli atti i verbali di remissione di querela, effettuata dal procuratore speciale del querelante D'Abramo Angelo, in data 16 ottobre 2020 dinanzi alla Polizia Giudiziaria della Stazione dei Carabinieri di Taranto Principale, e di accettazione della stessa da parte del querelato Pavone Domenico, in data 10 novembre 2020, dinanzi alla Polizia Giudiziaria della Stazione dei Carabinieri di Leporano. 5.2. Dato atto che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti e rilevato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate, si deve far luogo all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per sopravvenuta estinzione del reato.
6. Donde, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato Pavone Domenco, a norma dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen., in mancanza di contraria determinazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese a carico del querelato Pavone Domenico. Così deciso il 21/10