Sentenza — n. 44653/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con la quale, per quanto qui interessa, il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato Pedone Mauro Mario responsabile, in concorso con Mirko Deiana (coimputato non ricorrente), del reato di lesioni aggravate in danno di Giovanni Caboni e di Rany Faraji e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 44653/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. In premessa, mette conto ribadire che, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PEDONE MAURO MARIO nato a COMO il 27/10/1991 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, inammissibile il ricorso, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; lette le conclusioni del difensore, avv. Roberto 011a, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, adottando i provvedimenti consequenziali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con la quale, per quanto qui interessa, il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato Pedone Mauro Mario responsabile, in concorso con Mirko Deiana (coimputato non ricorrente), del reato di lesioni aggravate in danno di Giovanni Caboni e di Rany Faraji e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza, ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia travisamento della prova sul punto relativo all'attribuzione del fatto al ricorrente. Diversamente da quanto affermato nella sentenza di appello, la persona offesa Faraji non avrebbe mai riferito di aver incontrato e riconosciuto Pedone al pronto soccorso. Faraji sostiene di essere stato minacciato da una persona, non da due. Dalle dichiarazioni di Faraji non emergerebbe che egli incontrò e riconobbe entrambi gli imputati, posto che l'espressione da lui utilizzata, "ci siamo visti", potrebbe significare anche io e lui "ci siamo visti", non necessariamente "io ho visto loro".
Pedone è stato trovato al pronto soccorso dalla polizia non il giorno del fatto, ma in quello seguente; inoltre l'imputato non era in attesa di ricevere le cure per le lesioni riportate in occasione dello scontro, perché - come ha riferito il Brigadiere Sirocchi- Pedone non doveva essere visitato (tant'è che non vi è in atti certificazione medica). 2.2. Il secondo motivo denuncia incompletezza della motivazione in ordine all'inattendibilità dell'atipica individuazione fotografica del ricorrente attraverso il suo "profilo Internet".
3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. Nel rassegnare le conclusioni il difensore dell'imputato ha replicato alle richieste formulate dal Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le sentenze di merito hanno ricostruito il fatto come segue: la sera del 21 dicembre 2013, Giovanni Caboni e Rany Faraj stanno facendo rientro a casa, quando vengono insultati, senza motivo, da tre giovani. Uno di questi, che Caboni indica in Pedone Davide (pagina 2 sentenza di primo grado), lo colpisce con una bottiglia, causandogli un taglio al sopracciglio. Mentre un terzo, mai individuato, si allontana, gli altri due (Pedone e un individuo poi identificato in Deiana) continuano a colpire Caboni e Faraj, utilizzando pezzi di legno ricavati dalla rottura di sedie prese dal vicino bar.
A seguito dell'aggressione le persone offese riportano le lesioni per cui è processo. Deiana perde sul luogo dell'aggressione il telefono cellulare, che permette agli inquirenti di risalire immediatamente al proprietario. La sentenza di primo grado aggiunge che Pedone viene individuato grazie al fatto che si trovava in compagnia di Deiana al pronto soccorso in attesa di ricevere le cure per le lesioni che si era procurato nel corso dell'aggressione. L'atto di appello aveva censurato tale rilievo sottolineando che Pedone fu visto in compagnia di Deiana al pronto soccorso il giorno successivo ai fatti e che, come riferito dal Brigadieri Sirocchi, non doveva essere visitato.
La sentenza di appello ha rilevato che Pedone fu identificato insieme con Deiana al pronto soccorso sia dai Carabinieri, sia dalla persona offesa Faraji, il quale aveva riconosciuto nei due soggetti gli autori dell'aggressione subìta. Lo stesso Faraji, ha aggiunto il giudice di appello, ha riferito in dibattimento che proprio uno dei due prevenuti lo aveva minacciato con le parole "vedrai che la paghi", a conferma del fatto che erano gli autori dell'aggressione. La sentenza impugnata ha ulteriormente osservato che le due persone offese avevano riconosciuto gli aggressori nel profilo degli stessi su intemet, dove si trovavano le fotografie degli imputati.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. In premessa, mette conto ribadire che, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., il controllo del giudice di legittimità si estende al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che in sede di legittimità è deducibile, e rientra, pertanto, in detto controllo, solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata va inteso in senso stretto, cioè quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova; sicché restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168) e, dunque, sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).In particolare, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 3.2.
Le censure articolate dal ricorrente - quando fanno riferimento al riconoscimento operato presso il Pronto Soccorso da Faraji nei confronti di Pedone (e del coimputato) - non investono un travisamento della prova, nell'accezione ora indicata, ma l'interpretazione del dato probatorio rappresentato dalla testimonianza della persona offesa, ossia il significato dell'espressione richiamata dal ricorso: viene dunque in rilievo non già una palese e incontrovertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto (tanto più che lo stesso ricorso riconosce che Pedone si trovava in ospedale e l'atto di appello evidenziava la corrispondenza al vero del fatto che «Pedone fu visto al Pronto Soccorso in compagnia di Deiana Mirko»), ma il significato della prova dichiarativa e la sua capacità dimostrativa.
A ciò si aggiunga che la doglianze rivela un profilo di aspecificità, lì dove si sottrae alla ricostruzione e alla disamina critica del complessivo contesto narrativo dal quale sono state estrapolate le frasi sulla quali si concentra la censura. Escluso, dunque, il vizio denunciato in relazione al profilo centrale della ratio decidendi sul punto della sentenza impugnata, si rivela infondata anche l'ulteriore doglianza circa il gesto e le parole minacciose indirizzate, sempre al Pronto Soccorso, a Faraji da uno dei due imputati: la Corte distrettuale ha interpretato tali condotte come una conferma dell'individuazione dei due quali autori dell'aggressione ed è questa una "lettura" del dato probatorio che, considerando le condotte minacciose come espressive di un atteggiamento di ostilità, ha valorizzato l'accadimento come confermativo dell'affidabilità del riconoscimento in termini immuni da cadute di conseguenzialità logica.
Le ulteriori doglianze non investono il nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza impugnata. La censura relativa alla circostanza che Pedone avesse o meno riportato lesioni (già articolata con i motivi di appello) risulta - a fronte della sua incontestata presenza al Pronto Soccorso - incapace di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 3.3.
Infine va osservato come il ricorso, incorrendo in un ulteriore vizio di genericità, ignori la testimonianza di Caboni. Costui, secondo quanto si trova scritto nella sentenza di primo grado, ha indicato Pedone come l'autore del colpo sferrato con una bottiglia (pag. 2 sentenza primo grado).
4. Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo al secondo motivo. Il riconoscimento dell'imputato in una foto trovata su intemet a corredo della notizia di un furto (foto accompagnata dai nomi e cognomi dei presunti autori) non rappresenta l'elemento decisivo del ragionamento del giudice di appello, ma un ulteriore elemento dotato di valenza confermativa del riconoscimento de visu. Il che esclude l'attitudine della doglianza a inficiare il complessivo ragionamento del giudice di appello.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame