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Sentenza — n. 44633/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44633/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44633/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: Anselmi Maurizio, nato a Terni, il 22/1/1975; Alcini Marco, nato a terni, il 16/8/1963; avverso la sentenza del 26/11/2019 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna di Anselmi Maurizio ed Alcini Marco per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 44633/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Luca Pistorelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna di Anselmi Maurizio ed Alcini Marco per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

Parole chiave

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furto di lieve entità tentato furto furto aggravato indagine per furto scippo assicurazione contro il furto
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: Anselmi Maurizio, nato a Terni, il 22/1/1975; Alcini Marco, nato a terni, il 16/8/1963; avverso la sentenza del 26/11/2019 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna di Anselmi Maurizio ed Alcini Marco per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente gli imputati. Entrambi lamentano vizi di motivazione in merito alla configurabilità della contestata aggravante, posto che l'attribuzione agli imputati della rimozione del fil di ferro con cui era stata "rattoppata" la recinzione dell'area in cui era depositato il materiale ferroso oggetto del furto sarebbe frutto di mere congetture. Non sussistendo prova del fatto integrante l'aggravante, entrambi i ricorrenti eccepiscono dunque che il reato sia improcedibile per difetto della necessaria querela. Infine con il ricorso dell'Anselmi viene altresì dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto come furto consumato, anziché tentato, nonostante dagli atti risulti che l'azione criminosa sia stata nella sua interezza oggetto di osservazione da parte del teste De Angelis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono nel loro complessi infondati e devono essere rigettati.

2. Pregiudiziale è l'esame del secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Anselmi, che è peraltro manifestamente infondato. Infatti, non solo il teste non era un "operante", ma nemmeno era un soggetto addetto al nnonitoraggio dell'area teatro del furto al fine di prevenirne la consumazione, bensì un mero testimone oculare del medesimo, il quale ha osservato l'azione criminosa dalla propria abitazione e dunque in difetto delle condizioni per le quali la giurisprudenza riconosce ricorrere glie stremi della invocata fattispecie tentata. Non di meno deve osservarsi che il riconoscimento di quest'ultima presuppone comunque la realizzazione di un intervento difensivo in continenti, rimanendo quindi sempre escluso dal perimetro del tentativo l'ipotesi - che ricorre nel caso di specie - in cui l'autore del furto riesca in ogni caso a conseguire il definitivo impossessamento della cosa e ad allontanarsi indisturbato dal luogo della sottrazione.

3. Le censure comuni ai due ricorrenti circa la prova dell'aggravante contestata sono invece infondate ed in parte inammissibili. Infatti la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha confutato le obiezioni sul punto svolte con i motivi d'appello, evidenziando, con ragionamento tutt'altro che illogico, le ragioni poste a fondamento dell'attribuzione agli imputati, all'atto del loro accesso nell'area dove erano i custoditi i materiali ferrosi sottratti, della rottura della recinzione, ripristinando un foro preesistente che il De Angelis alcuni giorni prima aveva provveduto a riparare sommariamente mediante del fil di ferro. Le doglianze difensive, che nemmeno si confrontano con il discorso giustificativo della sentenza nella sua integralità, si traducono dunque nella prospettazione astratta della possibilità che altri abbiano in precedenza ripristinato il foro della recinzione, ipotesi che per l'appunto il giudice dell'appello ha confutato in maniera logica (e dunque insindacabile in questa sede) e non effettivamente contestata dai ricorrenti.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. C