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Ordinanza — n. 42673/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42673/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42673/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAdalla parte civile DE VIVO VINCENZO nato a NAPOLI il 10/03/1974 nel procedimento a carico di: MORIGGI ENRICO nato a PAGAZZANO il 01/12/1947 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE LOCATELLI In accoglimento del ricorso procedersi alla correzione dell'errore materiale. FATTO e DIRITTO Questa Corte, con sentenza dell'11/6/2021, rigettava il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia e dalla parte civile De Vivo Vincenzo avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 4/2/2021, che aveva applicato a Moriggi Enrico una pena patteggiata.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42673/2021 — snpen · Corte di Cassazione: FATTO e DIRITTO Questa Corte, con sentenza dell'11/6/2021, rigettava il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia e dalla parte civile De Vivo Vincenzo avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 4/2/2021, che aveva applicato a Moriggi Enrico una pena patteggiata.

Parole chiave

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rettificazione della decisione revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena spese di ripristino condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Tanto premesso, si rileva che gli errori segnali sono effettivi e che possono essere corretti con la procedura di correzione degli errori materiali, atteso che la condanna della parte privata al pagamento delle spese processuali è imposta - in caso di rigetto del ricorso - dall'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAdalla parte civile DE VIVO VINCENZO nato a NAPOLI il 10/03/1974 nel procedimento a carico di: MORIGGI ENRICO nato a PAGAZZANO il 01/12/1947 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE LOCATELLI In accoglimento del ricorso procedersi alla correzione dell'errore materiale. FATTO e DIRITTO Questa Corte, con sentenza dell'11/6/2021, rigettava il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia e dalla parte civile De Vivo Vincenzo avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 4/2/2021, che aveva applicato a Moriggi Enrico una pena patteggiata.

Dopo il deposito della motivazione della sentenza, il Presidente del Collegio si avvedeva che nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza era stata emessa pronuncia con riguardo ad un solo ricorso ed era stata omessa la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.L'errore materiale veniva segnalato dal presidente del collegio al presidente della sezione e questi disponeva la fascicolazione dell'atto e l'apertura di un procedimento di correzione, ex art. 130 cod. proc. penale. Tanto premesso, si rileva che gli errori segnali sono effettivi e che possono essere corretti con la procedura di correzione degli errori materiali, atteso che la condanna della parte privata al pagamento delle spese processuali è imposta - in caso di rigetto del ricorso - dall'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo d'udienza e riportato nella sentenza n. 30567/2021 dell'11/6/2021 nel senso che laddove leggesi "dichiara inammissibile il ricorso", leggasi "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna De Vivo Vincenzo al pagamento delle spese processuali". Manda alla cancelleria per le relative annotazioni. Così deciso il 17/9/2021 Il Consi ere Estensore Il Pr idente (Ant P H