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Sentenza — n. 42236/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42236/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42236/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze impugna, deducendone l'abnormità, l'ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze, nel processo a carico di Luparia Andrea e Mancini Marcello per il reato di cui all'art. 595, commi primo e terzo, cod. pen., ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero sul rilievo che, trattandosi di una ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, si era erroneamente proceduto con citazione diretta a giudizio invece che passare dall'udienza preliminare.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 42236/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente sostiene che l'ordinanza ha comportato un'indebita regressione del processo, dato che la citazione immediata a giudizio è derivata dalla opposizione a decreto penale proposta dagli imputati e, in questo caso, l'udienza preliminare non è contemplata.

Parole chiave

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censure procedurali rinvio del dibattimento principio di pubblicità limiti procedurali restituzione in pristino ritardo del ministero pubblico
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di 1. LUPARIA ANDREA nato a LA SPEZIA il 20/11/1961 2. MANCINI MARCELLO nato a CASTELFIORENTINO il 06/11/1956 avverso l'ordinanza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze impugna, deducendone l'abnormità, l'ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze, nel processo a carico di Luparia Andrea e Mancini Marcello per il reato di cui all'art. 595, commi primo e terzo, cod. pen., ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero sul rilievo che, trattandosi di una ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, si era erroneamente proceduto con citazione diretta a giudizio invece che passare dall'udienza preliminare.

2. Il ricorrente sostiene che l'ordinanza ha comportato un'indebita regressione del processo, dato che la citazione immediata a giudizio è derivata dalla opposizione a decreto penale proposta dagli imputati e, in questo caso, l'udienza preliminare non è contemplata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, nei rapporti tra giudice e pubblico ministero, l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va ricondotta alle sole ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo (Sez. U. n. 25957 del 26/03/2009, Toni, cit.; conf. da ultimo Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). Il caso di specie rientra in tale caso di abnormità.

Il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze si è incardinato a seguito di «procedimento per decreto» ex art. 459 e ss. cod. proc. pen: il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale chiedendo e ottenendo dal g.i.p. l'emissione di un decreto penale di condanna; gli imputati hanno proposto opposizione, senza formulare istanza di riti alternativi; il giudice per le indagini preliminari (non il pubblico ministero) ha emesso decreto di giudizio immediato ex art. 464, comma 1, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 456, commi 1, 2 e 5. L'ordinanza impugnata - oltre ad essere profondamente errata (anche nel riconoscimento di una circostanza aggravante mai contestata) - è abnorme laddove fa regredire il processo alla fase delle indagini preliminari e impone al pubblico ministero un iter procedimentale (passaggio attraverso l'udienza preliminare) radicalmente invalido e del tutto avulso dal sistema: l'udienza preliminare non è prevista come esito del procedimento per decreto.

3. Consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso il 08/10/2021 Il Consigliere estenpore Il Presidente