Ordinanza — n. 42230/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'ordinanza in epigrafe, datata 24.7.2020 ed emessa dal GIP presso il Tribunale di Viterbo, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Emiliano Sessa e Falco Vincenzo, indagati per i reati di percosse e danneggiamento nonché di perquisizione arbitraria, rilevando come, alla base della denuncia delle persone offese (Patrizia Falsino ed i figli Ruben e Raffaele Esposito), vi fosse probabilmente un equivoco sulla reale attività svolta dagli indagati, ufficiali della Guardia di Finanza, che stavano compiendo atti investigativi in adempimento di un dovere; mentre, quanto all'utilizzo di modalità violente da parte dei militari, la prova è stata valutata come contraddittoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410-bis cod. proc. pen, art. 410-bis c.p; Ordinanza — n. 42230/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 5984 del 18/12/2019, dep. 2020, Lombardi, Rv. 278449 e Sez. 4, n. 20115 del 28/4/2021, Garofalo, Rv. 281176, in materia di opposizione al provvedimento di revoca del decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore). Si rammenta, peraltro, che il comma terzo del citato art. 410-bis prevede che il reclamo possa essere proposto nei casi di nullità previsti dai commi 1, per il decreto di archiviazione, e 2, per l'ordinanza di archiviazione; quest'ultima disposizione ricollega la nullità soltanto ai casi previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., riferiti, appunto, ad ipotesi di violazione del contraddittorio formale.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSINO PATRIZIA nato a NAPOLI il 24/07/1969 parte offesa nel procedimento ESPOSITO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/03/1993 parte offesa nel procedimento ESPOSITO RUBEN nato a RONCIGLIONE il 07/08/1997 parte offesa nel procedimento c/ SESSA EMILIANO nato a CASERTA il 21/11/1973 FALCO VINCENZO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 24/03/1974 avverso l'ordinanza del 08/07/2020 del GIP TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. L'ordinanza in epigrafe, datata 24.7.2020 ed emessa dal GIP presso il Tribunale di Viterbo, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Emiliano Sessa e Falco Vincenzo, indagati per i reati di percosse e danneggiamento nonché di perquisizione arbitraria, rilevando come, alla base della denuncia delle persone offese (Patrizia Falsino ed i figli Ruben e Raffaele Esposito), vi fosse probabilmente un equivoco sulla reale attività svolta dagli indagati, ufficiali della Guardia di Finanza, che stavano compiendo atti investigativi in adempimento di un dovere; mentre, quanto all'utilizzo di modalità violente da parte dei militari, la prova è stata valutata come contraddittoria.
2. Propongono ricorso le persone offese, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui eccepiscono violazione di legge per non avere il GIP proceduto a sentirle all'udienza camerale fissata in seguito ad opposizione all'archiviazione ed evidenziando, altresì, alcune incongruenze delle argomentazioni di merito poste alla base del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere riqualificato come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen.
2. Il Collegio rammenta che il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP all'esito dell'udienza camerale, in virtù della novella normativa entrata in vigore con la legge 23 giugno 2017, n. 103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (cfr. Sez. 6, n. 18847 del 6/3/2018, Panzani, Rv. 272932 che, nella fattispecie, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa contro l'ordinanza di archiviazione escludendo, altresì, la deducibilità in sede di reclamo del vizio denunciato dal ricorrente in quanto atteneva alla violazione del contraddittorio c.d. "sostanziale", in relazione al vizio di motivazione sulla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato).
Erroneamente, dunque, è stata proposta impugnazione mediante ricorso per cassazione, laddove avrebbe dovuto essere formulato reclamo al Tribunale monocratico, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., non essendo più prevista la possibilità di ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale (cfr. anche Sez. 3, n. 32508 del 5/4/2018, B, Rv. 273371). Il ricorso, pertanto, anche in virtù del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis che caratterizza il nostro ordinamento processualpenalistico, espresso dalla disposizione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere convertito in reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Viterbo, che valuterà la tempestività del provvedimento, eventualmente decidendo nel merito (per recenti applicazioni estensive del principio, cfr.
Sez. 4, n. 5984 del 18/12/2019, dep. 2020, Lombardi, Rv. 278449 e Sez. 4, n. 20115 del 28/4/2021, Garofalo, Rv. 281176, in materia di opposizione al provvedimento di revoca del decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore). Si rammenta, peraltro, che il comma terzo del citato art. 410-bis prevede che il reclamo possa essere proposto nei casi di nullità previsti dai commi 1, per il decreto di archiviazione, e 2, per l'ordinanza di archiviazione; quest'ultima disposizione ricollega la nullità soltanto ai casi previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., riferiti, appunto, ad ipotesi di violazione del contraddittorio formale.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Viterbo. Così deciso il 16 settembre 2021. I