Sentenza — n. 42217/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di Esposito Gennaro per il reato di furto con strappo.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche avendo la Corte territoriale apoditticamente svalutato il pentimento dichiarato dall'imputato. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla mancata esclusione della recidiva richiesta con i motivi d'appello che la sentenza avrebbe sostanzialmente ignorato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 42217/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche avendo la Corte territoriale apoditticamente svalutato il pentimento dichiarato dall'imputato. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla mancata esclusione della recidiva richiesta con i motivi d'appello che la sentenza avrebbe sostanzialmente ignorato.
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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Esposito gennaro, nato a Castellamare di Stabia, il 7/4/1970; avverso la sentenza del 4/10/2017 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla recidiva e per l'inammissibilità nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di Esposito Gennaro per il reato di furto con strappo.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche avendo la Corte territoriale apoditticamente svalutato il pentimento dichiarato dall'imputato. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla mancata esclusione della recidiva richiesta con i motivi d'appello che la sentenza avrebbe sostanzialmente ignorato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Invero inammissibile è il primo motivo, attesa la sua intrinseca genericità e visto che le doglianze del ricorrente in sostanza si risolvono nella mera valutazione alternativa delle dichiarazioni dell'imputato, il quale, come sottolineato dalla Corte, non ha esplicitamente ammesso l'addebito, limitandosi ad una generica dichiarazione di pentimento motivatamente ritenuta inidonea ad imporre una attenuazione del trattamento sanzionatorio. Coglie invece nel segno il secondo motivo, posto che con il gravame di merito la difesa aveva espressamente e in maniera sufficientemente specifica investito il giudice dell'appello del punto relativo all'applicazione della recidiva, richiedendone l'esclusione. Richiesta che dalla motivazione della sentenza non risulta che la Corte abbia anche solo implicitamente considerato e, pervero, nemmeno registrato. Il difetto di motivazione sul punto comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d'appello di Napoli limitatamente a tale profilo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso