Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42214/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42214/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42214/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avezzano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Montanari Gianfranco, assistente civico del Comune di Avezzano, per aver percosso Pellegrini Gianluca con una paletta di plastica destinata alla segnalazione della viabilità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 238-bis cod. proc. pen, art. 238 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42214/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.

Parole chiave

Generato dall'IA
difesa penale testimonianza della vittima difesa d'ufficio facoltà di astenersi dal testimoniare testimone a discarico carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 238-bis cod. proc. pen
Quel processo si è concluso con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, acquisita agli atti ex art. 238-bis cod. proc. pen.
art. 238 cod. proc. pen
In quel procedimento, "a parti contrapposte", era stata raccolta la testimonianza di Del Rosso Alessandra, il relativo verbale dibattimentale è stato acquisito nel fascicolo di questo processo ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTANARI GIANFRANCO nato a PALERMO il 23/06/1952 avverso la sentenza del 04/11/2020 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avezzano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Montanari Gianfranco, assistente civico del Comune di Avezzano, per aver percosso Pellegrini Gianluca con una paletta di plastica destinata alla segnalazione della viabilità.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 187, 192, 238, 238-bis e 526 bis, 530 cod. proc pen., inosservanza della legge sostanziale, nonché vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato. Premette il ricorrente che Pellegrini Gianluca, persona offesa costituita parte civile, è stato sottoposto a processo per il reato di lesioni personali, commesse, nel medesimo contesto, ai danni dell'odierno imputato.

Quel processo si è concluso con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, acquisita agli atti ex art. 238-bis cod. proc. pen. In quel procedimento, "a parti contrapposte", era stata raccolta la testimonianza di Del Rosso Alessandra, il relativo verbale dibattimentale è stato acquisito nel fascicolo di questo processo ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen.. Tuttavia il giudice di pace ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni di Del Rosso sul rilievo che, nel processo a suo carico, Pellegrini Gianluca era difeso da un avvocato diverso da quello che lo patrocina in questo processo.

Con uno specifico motivo di appello, l'imputato era insorto avverso una simile decisione, tuttavia l'esame della questione è stata completamente pretermessa da parte del giudice di secondo grado. In tal modo, dal materiale probatorio è stata esclusa la deposizione della testimone oculare Del Rosso che, invece, sarebbe decisiva ai fini dell'accertamento dei fatti, poiché smentirebbe il racconto della persona offesa e di Lucantoni Marco, su cui l'affermazione di responsabilità si regge. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia analoghi vizi in punto di mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa.

3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura della questione sollevata, emerge quanto segue: - all'udienza del 12 settembre 2018 il difensore dell'imputato produce - e il giudice di pace acquisisce - il verbale dibattimentale della testimonianza resa il 12 novembre 2014 da Del Rosso Alessandra, nel processo celebrato dinanzi al Tribunale, a carico di Pellegrini Gianluca (odierna parte civile), imputato di lesioni personali commesse, nel medesimo contesto, ai danni di Montanari Gianfranco (odierno imputato); - al momento della decisione, il giudice di pace, però, giudica inutilizzabili quelle dichiarazioni, per le ragioni esposte nella sentenza di condanna: nel processo a suo carico, Pellegrini Gianluca era assistito dall'avv.

Domenico Quadrato «per cui l'avv. Cristina Lenarduzzi, difensore del Pellegrini Gianluca nel presente giudizio, risulta non aver partecipato al controesame del teste Del Rosso Alessandra» (pagina 5 sentenza primo grado); inoltre «l'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen, prevede l'utilizzabilità dei verbali contro l'imputato qualora il proprio difensore abbia partecipato all'assunzione della prova, tuttavia, nel caso in esame, il verbale di udienza acquisito non si rivolge contro l'odierno imputato, ma nei confronti della parte civile del presente giudizio.

Pertanto L.] l'utilizzazione del verbale dell'udienza del 12/11/2014 [...] andrebbe a ledere i principi del contraddittorio e del giusto processo» (pagg. 5 e 6 sentenza di primo grado). 2.2. La decisione è errata. Il verbale delle dichiarazioni rese da Del Rosso Alessandra è certamente utilizzabile nel presente processo. 2.2.1. L'art. 238 cod. proc. pen. consente, al comma 1, l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale quando si tratta, come nella specie, di prove assunte nel dibattimento. Il comma 2-bis della medesima norma stabilisce che i verbali di dichiarazioni, acquisiti a norma del comma 1, possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova. 2.2.2.

La decisione del giudice di pace (al pari di quella del Tribunale che l'ha implicitamente avallata) si pone in contrasto con queste chiare regole normative. E ciò per almeno due ordini di motivi, ben evidenziati nella requisitoria del procuratore generale: - quando la norma parla di «difensore» non intende fare riferimento alla medesima persona fisica ma all'ufficio del difensore e nella specie è indubbio che il difensore di Pellegrini ha partecipato alla assunzione della testimonianza di Del Rosso; - il divieto di utilizzazione è posto espressamente a presidio dell'imputato e non può impedire di utilizzare prove raccolte in altri procedimenti, sol perché la parte civile non vi avrebbe (in tesi) preso parte.

Inoltre va precisato che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di pace, la prospettiva per qualificare una parte come «imputato» è quella del processo sub iudice, mentre non rilevano le posizioni delle parti nell'altro procedimento.2.3. Il ricorrente ha chiarito la decisività della prova erroneamente dichiarata inutilizzabile dal giudice di merito: le dichiarazioni di Del Rosso Alessandra confuterebbero le accuse della persona offesa e del teste Lucantoni, fornendo una opposta ricostruzione dell'accaduto che è stata recepita in una sentenza definitiva. 2.4.

Ricorre pertanto un vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..

3. Il secondo motivo è assorbito.

4. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Si segnala che il termine di prescrizione non è ancora maturato, tenuto conto di 534 giorni di sospensione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano, in diversa persona fisica.