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Sentenza — n. 42210/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42210/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42210/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Fermo ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto da Ciarla Antonietta avverso la sentenza del locale Giudice di Pace, che l'aveva condannata per minaccia in danno di Tomassini Katia. Il Tribunale rileva che la sentenza è stata pronunciata il 15/4/2019, depositata oltre i quindici giorni previsti dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. e notificata all'imputata il 24 luglio 2019. Pertanto, poteva essere impugnata entro i successivi trenta giorni. Invece, è stata impugnata solo il 26 settembre 2019.

Regesto Legislator

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art. 544 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42210/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato. Come rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte, la previsione di cui all'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude a quest'ultimo la possibilità di autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il quindicesimo giorno, e quindi fuori termine, l'impugnazione va proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett.

Parole chiave

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inosservanza del termine opposizione tardiva deposito tardivo termine di comunicazione minaccia imminente termine di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 544 cod. proc. pen
Il Tribunale rileva che la sentenza è stata pronunciata il 15/4/2019, depositata oltre i quindici giorni previsti dall'art. 544, comma 2, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIARLA ANTONIETTA nato a AVELLINO il 25/05/1949 avverso la sentenza del 14/01/2021 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE LOCATELLI per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Fermo ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto da Ciarla Antonietta avverso la sentenza del locale Giudice di Pace, che l'aveva condannata per minaccia in danno di Tomassini Katia. Il Tribunale rileva che la sentenza è stata pronunciata il 15/4/2019, depositata oltre i quindici giorni previsti dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. e notificata all'imputata il 24 luglio 2019. Pertanto, poteva essere impugnata entro i successivi trenta giorni. Invece, è stata impugnata solo il 26 settembre 2019.

2. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputata lamentando la violazione degli artt. 585 e 544 cod. proc. pen., derivante dal fatto che è stato ritenuta operante la previsione dell'art. 585, comma 1, lett. b) - che prevede il termine di trenta giorni - invece che dell'art. 585, comma 1, lett. c), secondo cui il termine per impugnare è, nella fattispecie, quello di 45 giorni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. Come rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte, la previsione di cui all'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude a quest'ultimo la possibilità di autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il quindicesimo giorno, e quindi fuori termine, l'impugnazione va proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett.

b) e comma secondo, cod. proc. pen. (cass., n. 50391 del 27/9/2019; sez. 4, n. 16148 del 14/3/2017; sez. 5, n. 26751 del 26/1/2016). Nonostante l'esistenza di risalenti sentenze di segno contrario, l'orientamento sopra esposto appare ormai consolidato, per il cui il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del