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Sentenza — n. 42205/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42205/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42205/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del primo giudice, che aveva condannato Cuomo Domenico per violenza privata in danno di Porcaro Antonio e l'aveva assolto per il reato di sequestro di persona. Secondo la ricostruzione del giudicante l'imputato - che viaggiava sul treno Caserta- Napoli - si avvicinò al capotreno Porcaro Antonio - che, libero dal servizio, viaggiava sullo stesso treno - e, dopo averlo insultato, lo aggredì, ponendogli le mani al collo. Quindi gli impedì, per un apprezzabile lasso di tempo, di chiamare la Polizia, minacciandolo di morte e strappandogli di mano il telefono.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 42205/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A nulla rileva che l'imputato sia stato assolto dal reato di sequestro di persona, pure a lui contestato, dal momento che il sequestro di persona richiede, tra i suoi elementi, la limitazione della libertà di locomozione per un apprezzabile lasso di tempo, mentre la violenza privata può essere posta in essere anche con un solo atto, trattandosi di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti. Il reato è stato anche consumato, dal momento che, come si evince dalla ricostruzione del giudicante, Cuomo riuscì ad impedire al Porcaro di chiamare la Polizia per un apprezzabile lasso di tempo, conseguendo, seppur temporaneamente, il fine che si era prefissato.

Parole chiave

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reati violenti atto sessuale con un detenuto reati contro le pubbliche comunicazioni violenza o minaccia contro le autorità reato di coazione aggressione fisica
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUOMO DOMENICO nato a NAPOLI il 31/01/1959 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE LOCATELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del primo giudice, che aveva condannato Cuomo Domenico per violenza privata in danno di Porcaro Antonio e l'aveva assolto per il reato di sequestro di persona. Secondo la ricostruzione del giudicante l'imputato - che viaggiava sul treno Caserta- Napoli - si avvicinò al capotreno Porcaro Antonio - che, libero dal servizio, viaggiava sullo stesso treno - e, dopo averlo insultato, lo aggredì, ponendogli le mani al collo. Quindi gli impedì, per un apprezzabile lasso di tempo, di chiamare la Polizia, minacciandolo di morte e strappandogli di mano il telefono.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con due motivi.Col primo lamenta un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per la violenza privata. Lo stesso giudicante - deduce il ricorrente - ha dato atto che la privazione della libertà di movimento della persona offesa fu compresso per un tempo "assolutamente minimale", da cui l'assoluzione per il sequestro di persona. Da ciò avrebbe dovuto trarre la conclusione che nemmeno la violenza privata era stata integrata, perché i comportamenti di Cuomo si erano rivelati, in concreto, inidonei a condizionare il processo formativo della volontà. Con altro motivo si duole della qualificazione del fatto, da ricondurre, a suo giudizio, al massimo, alla fattispecie del tentativo di violenza privata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. Dalla descrizione del fatto, operata in sentenza, si desume che l'imputato pose in essere - altre all'ingiuria e alle percosse - atti di violenza privata, in quanto riuscì, con la sua condotta, ad impedire che Porcaro facesse quanto avrebbe voluto fare, per un apprezzabile lasso di tempo. E' infondato, quindi, il primo motivo di ricorso, giacché la violenza privata è integrata da qualsiasi attività volta a limitare la libertà di autodeterminazione della vittima. Nella specie, l'aver minacciato Porcaro di più gravi conseguenze fisiche, ove avesse chiamato la Polizia, e l'aver strappato il telefono dalle mani della vittima, impedendogli di telefonare, concreta indiscutibilmente il reato contestato, atteso che un atto della vita privatclfu, nell'occasione, ostacolato, con mezzi illegittimi.

A nulla rileva che l'imputato sia stato assolto dal reato di sequestro di persona, pure a lui contestato, dal momento che il sequestro di persona richiede, tra i suoi elementi, la limitazione della libertà di locomozione per un apprezzabile lasso di tempo, mentre la violenza privata può essere posta in essere anche con un solo atto, trattandosi di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti. Il reato è stato anche consumato, dal momento che, come si evince dalla ricostruzione del giudicante, Cuomo riuscì ad impedire al Porcaro di chiamare la Polizia per un apprezzabile lasso di tempo, conseguendo, seppur temporaneamente, il fine che si era prefissato.

Logicamente, quindi, la Corte d'appello ha individuato due fasi della condotta antigiuridica, caratterizzata, la prima, dalla verificazione dell'evento. Consegue a tanto che il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/9/2021 Il Con I n ore Il Presidente (Anto osa Pezzul DEPOSiTATA !N