Sentenza — n. 42197/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice di pace di Imola ha, con la sentenza impugnata, condannato Ortolani Loris per minaccia in danno di Renzo Rambaldi e Antonino Di Benedetto. Secondo quanto si legge in sentenza Rambaldi, dopo aver acquistato all'asta una palazzina confinante con la proprietà dell'Ortolani, il 25 novembre 2017 si recò sul posto, insieme agli operai del Di Benedetto, per installarvi un cancello, giacché era titolare, a suo giudizio, di una servitù di passaggio sul terreno del confinante. Per fare questo gli operai rimossero la siepe e la rete esistenti sul confine e danneggiarono la pavimentazione del cortile dell'Ortolani, che reagì minacciando Rambaldi e Di Benedetto. Il Giudice di pace ha concesso all'imputato l'attenuante della provocazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 42197/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, del racconto dei testi e della persona offesa ,è stata ritenuta attendibile nella parte riguardante il tipo di confronto avuto dall'imputato con z quest'ultima, sia per il numero dei soggetti che hanno riferito delle minacce, sia per la plausibilità del narrato, mentre è stata ritenuta non veritiera la parte riguardante il tipo di attività che i testi stavano svolgendo sul posto, per l'interesse che avevano a passarla sotto silenzio. Trattasi di valutazione non censurabile in questa sede, perché operata nel solco della giurisprudenza sopra richiamata e perché dotata di intrinseca logicità, essendo stata data preferenza al numero dei soggetti che hanno parlato delle minacce e alla congruenza del loro racconto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORTOLANI LORIS nato a PADOVA il 09/11/1956 avverso la sentenza del 20/02/2020 del GIUDICE DI PACE di IMOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE LOCATELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso (per i motivi si riporta alla memoria in atti). L'avvocato Gualandi si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Imola ha, con la sentenza impugnata, condannato Ortolani Loris per minaccia in danno di Renzo Rambaldi e Antonino Di Benedetto. Secondo quanto si legge in sentenza Rambaldi, dopo aver acquistato all'asta una palazzina confinante con la proprietà dell'Ortolani, il 25 novembre 2017 si recò sul posto, insieme agli operai del Di Benedetto, per installarvi un cancello, giacché era titolare, a suo giudizio, di una servitù di passaggio sul terreno del confinante. Per fare questo gli operai rimossero la siepe e la rete esistenti sul confine e danneggiarono la pavimentazione del cortile dell'Ortolani, che reagì minacciando Rambaldi e Di Benedetto. Il Giudice di pace ha concesso all'imputato l'attenuante della provocazione.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato dolendosi della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità. Il Giudice di pace - deduce il ricorrente - ha ritenuto di ricostruire l'occorso sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e dei testi Rambaldi Massimo (figlio della persona offesa Rambaldi Renzo) e Salvatore Clemente (socio della persona offesa Di Benedetto) nonostante li abbia ritenuti non credibili. Tutti, infatti, avevano dichiarato di essere sul posto per prendere 'delle misure e fare un preventivo, mentre di tutt'altro tenore è la ricostruzione del giudicante, secondo cui Ortolani reagì all'iniziativa illecita di Rambaldi e Di Benedetto, i quali avevano avviato, il 25/11/2017, lavori abusivi e contrastanti con l'interesse dell'imputato.
Tanto, senza tener conto della divergenza delle dichiarazioni dei testi d'accusa, che avrebbe dovuto, già da sola, convincere il giudicante della loro inattendibilità, e della diversa ricostruzione dell'imputato, esposta nella memoria difensiva del 20 febbraio 2020 e completamente ignorata dal Giudice di pace. Con altro motivo si duole del trattamento sanzionatorio, immotivatamente determinato sulla pena base di € 600 e ridotto a 200 per l'operatività di due attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Nessuna incongruenza è dato ravvisare nella motivazione del giudicante, che ha ricostruito l'accaduto sulla base delle dichiarazioni di tutte le parti processuali e dei testi presenti, rilevando che v'è stata convergenza di tutti, a parte che dell'imputato, sul fatto che minacce furono proferite all'indirizzo di Rambaldi, ma anche che non è stata detta - dai testi - la verità sul tipo di lavori che la persona offesa stava - attraverso l'impresa di Di Benedetto - eseguendo sul posto. Il giudice ha fatto evidentemente applicazione del principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui è consentita la valutazione frazionate delle dichiarazioni quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (ex multis, cass., n. 25940 del 30/6/2020, rv 280103-01).
Nella specie, del racconto dei testi e della persona offesa ,è stata ritenuta attendibile nella parte riguardante il tipo di confronto avuto dall'imputato con z quest'ultima, sia per il numero dei soggetti che hanno riferito delle minacce, sia per la plausibilità del narrato, mentre è stata ritenuta non veritiera la parte riguardante il tipo di attività che i testi stavano svolgendo sul posto, per l'interesse che avevano a passarla sotto silenzio. Trattasi di valutazione non censurabile in questa sede, perché operata nel solco della giurisprudenza sopra richiamata e perché dotata di intrinseca logicità, essendo stata data preferenza al numero dei soggetti che hanno parlato delle minacce e alla congruenza del loro racconto.
Vale a dire, a elementi obbiettivamente idonei a spiegare la discrasia rilevata nel racconto dei testimoni. Quanto alla misura della pena, trattasi di censura improponibile in questa sede, sia per la moderazione usata dal giudicante, sia perché la pena irrogata è errata per difetto (con le due attenuanti riconosciute la pena base di € 600 non poteva ridotta a meno di 240 euro). Segue a tanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al