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Sentenza — n. 42196/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42196/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42196/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile KARAMANI VEIZ nato il 21/01/1963 nel procedimento a carico di: RANDAZZO SERGIO GIOVANNI (ANCHE PCN) nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA il 09/06/1965 avverso la sentenza del 03/03/2020 del TRIBUNALE di VERCELLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. GIUSEPPE LOCATELLI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 03/03/2020, il Tribunale di Vercelli, in riforma della sentenza delle sentenze 61 e 62 del 18/04/2018 del giudice di pace di Vercelli ha assolto Sergio Giovanni Randazzo e Veiz Karamani dai reati loro rispettivamente ascritti (reato di lesioni per il primo e di percosse e minaccia per il secondo), ritenendo che le profonde divergenze e contraddizioni emergenti dalle prove acquisite nel corso dei processi di primo grado (alla riunione si era proceduto nel giudizio di appello) imponessero siffatta conclusione, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42196/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Chiarito che è proprio la regola di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. a giustificare, attese le peculiarità del processo penale, la pronuncia assolutoria di entrambi gli imputati, a fronte di versioni inconciliabili degli antagonisti, non sorrette da adeguati elementi di riscontro (il Tribunale ha ricordato come il collegamento di cui all'art. 371, comma 2, lett. b del codice di rito imponga l'adozione della regola valutativa di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: v., al riguardo, di recente, Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Teixeira, Rv. 279319 - 0), deve aggiungersi, in primo luogo, che sono applicabili ratione temporis l'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e l'art. 39-bis d.

Parole chiave

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principio della doppia incriminazione pluralità di motivazioni mancata prova di parzialità allegazioni di persecuzione contraddittorie azione civile testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile KARAMANI VEIZ nato il 21/01/1963 nel procedimento a carico di: RANDAZZO SERGIO GIOVANNI (ANCHE PCN) nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA il 09/06/1965 avverso la sentenza del 03/03/2020 del TRIBUNALE di VERCELLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. GIUSEPPE LOCATELLI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 03/03/2020, il Tribunale di Vercelli, in riforma della sentenza delle sentenze 61 e 62 del 18/04/2018 del giudice di pace di Vercelli ha assolto Sergio Giovanni Randazzo e Veiz Karamani dai reati loro rispettivamente ascritti (reato di lesioni per il primo e di percosse e minaccia per il secondo), ritenendo che le profonde divergenze e contraddizioni emergenti dalle prove acquisite nel corso dei processi di primo grado (alla riunione si era proceduto nel giudizio di appello) imponessero siffatta conclusione, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

2. Viene proposto 'ricorso per cassazione nell'interesse del Karamani, con il quale si ripercorre la vicenda, si denuncia l'assenza di motivazione, per non avere il Tribunale indicato quali elementi di prova fossero idonei o non a giustificare, la conclusione raggiunta e, infine, si osserva che il giudice di secondo grado, attraverso un malgoverno delle risultanze istruttorie, non aveva compreso che il ricorrente era stato attinto da due pugni sferrati dal Randazzo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, sia pure attraverso una formale denuncia di assenza di motivazione, si traduce in critiche all'impianto argorrientativo che, nella decisione del Tribunale, sorregge l'analitica valutazione delle prove dichiarative e documentali, che ha condotto alla pronuncia di assoluzione (e indice non equivoco di siffatta ricostruzione è la menzione, da parte del ricorrente, dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).

Chiarito che è proprio la regola di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. a giustificare, attese le peculiarità del processo penale, la pronuncia assolutoria di entrambi gli imputati, a fronte di versioni inconciliabili degli antagonisti, non sorrette da adeguati elementi di riscontro (il Tribunale ha ricordato come il collegamento di cui all'art. 371, comma 2, lett. b del codice di rito imponga l'adozione della regola valutativa di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: v., al riguardo, di recente, Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Teixeira, Rv. 279319 - 0), deve aggiungersi, in primo luogo, che sono applicabili ratione temporis l'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e l'art. 39-bis d.

Igs. 28/08/2000, n. 274, a mente dei quali contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c). La disciplina, destinata a trovare applicazione quale che sia il soggetto impugnante (e, quindi, anche nel caso del ricorso per cassazione della parte civile) è, infatti, stata introdotta dal d. Igs. 06/02/2018, n. 11, entrato in vigore in data 06/03/2018, ossia in data persino antecedente alle sentenze di primo grado.In ogni caso, il ricorso si risolve in una riproposizione della tesi difensiva e in una personale lettura delle risultanze istruttorie, neppure accompagnata dalla indicazione dei brani che sorreggerebbero le conclusioni prospettate.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1