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Sentenza — n. 42195/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls acquittal costs order because criminal conviction is a prerequisite for such costs under procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42195/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the lower court's order requiring the acquitted defendant to pay procedural costs. The defendant argued that costs should only be imposed upon a conviction, while the prosecution contended otherwise. The court ruled that Article 535 of the Code of Criminal Procedure explicitly requires a conviction sentence as a condition for imposing costs, thus invalidating the order against the acquitted party.

Regesto Legislator

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Art. 535, comma 1, cod. proc. pen.; The imposition of procedural costs on an accused presupposes a conviction sentence; therefore, an order for costs against an acquitted defendant violates the law and must be annulled.

Parole chiave

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criminal procedure costs acquitted defendant liability prerequisite conviction sentence violation of law annulment procedural expenses allocation condono delle spese procedurali spese di esecuzione rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 535, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso è fondato, poiché la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 535, comma 1, cod. proc. pen. presuppone la sentenza di condanna dell'imputato.
art. 595 cod. pen
Lamentando violazione di legge, viene proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di Alberto Lodi, avverso la sentenza del giudice di pace di Trieste del 05/03/2020, con la quale il primo, pur assolto dal reato di cui all'art. 595 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LODI ALBERTO nato a TRIESTE il 20/02/1963 avverso la sentenza del 05/03/2020 del GIUDICE DI PACE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. GIUSEPPE LOCATELLI, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla parte che imputa le spese al querelato. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Lamentando violazione di legge, viene proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di Alberto Lodi, avverso la sentenza del giudice di pace di Trieste del 05/03/2020, con la quale il primo, pur assolto dal reato di cui all'art. 595 cod. pen. è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sono state depositate conclusioni scritte nell'interesse del ricorrente.

2. Il ricorso è fondato, poiché la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 535, comma 1, cod. proc. pen. presuppone la sentenza di condanna dell'imputato.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla condanna del querelato alle spese processuali, che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese processuali del querelato che elimina. Così deciso 17/09/2021 Il Consigliere estensore Il President