Italian Court dismisses appeals against conviction for robbery, citing inadmissibility of evidence re-evaluation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a second-instance robbery conviction inadmissible. The defendants argued that the lower court improperly relied on victim testimony while minimizing their own statements and that the sentencing lacked legal justification. The court rejected these claims, ruling that challenges to the evidentiary weight and sentencing discretion fall within the trial court's exclusive domain and cannot be re-examined in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the probative value of evidence or the appropriateness of sentencing, as these matters belong exclusively to the court of first instance and appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HOUMINE MOURAD nato il 03/04/1975 HAMDI MAI-130UB nato il 30/08/1979 avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. GIUSEPPE LOCATELLI, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31/10/2019 la Corte d'appello di Genova:
a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto Mourad Houmine e Mahjoub Hamdi dal reato di rapina (capo 1) perché il fatto non sussiste;
b) ha confermato l'affermazione di responsabilità per i restanti reati di cui ai capi 2 (artt. 110, 582, 585 cod. pen.) e 3 (110, 61, n. 2, cod. pen., 4 I. 110/1975).
2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse degli imputati.
3. Il ricorso proposto nell'interesse dell'Houmine è affidato ad un unico articolato motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge per avere la Corte territoriale, pur prendendo atto dell'esistenza di difformità nelle versioni fornite dalla persona offesa, costituitasi parte civile (Soufiane Shasseh), apoditticamente prestato credito a quest'ultima, senza affidarsi ad elementi decisivi univoci e minimizzando l'apporto dichiarativo di Haju Hazenn, attraverso la ricerca di riscontri impossibili e una valorizzazione in malam partem dell'orientamento giurisprudenziale che circoscrive l'utilizzazione in danno dell'imputato delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.
4. Il ricorso proposto nell'interesse del Hamdi è affidato ai seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla affermazione di responsabilità, sviluppando censure in generale sovrapponibili a quelle svolte nel primo ricorso e analizzando i profili fattuali ritenuti idonei ad accreditare la versione dell'Hazem ed accentuare l'inattendibilità delle affermazioni della persona offesa. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena.
Considerato in diritto 1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità. La menzione, da parte della sentenza impugnata, dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di significato probatorio delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. (v., ad es., Sez. 6, n. 43899 del 28/06/2018, Tropeano, Rv. 274278 - 0) non implica alcun automatismo applicativo di siffatte conclusioni anche all'ipotesi in cui le dichiarazioni possano giovare all'imputato, ma mira a sottolineare la cautela che deve circondare la valutazione di apporti probatori formatisi al di fuori del contraddittorio processuale.
E, infatti, l'indicata menzione si inserisce in un passo argomentativo nel quale la Corte territoriale, dopo avere esaminato tutti gli elementi acquisiti e avere apprezzato criticamente la loro concludenza in vista dell'affermazione di responsabilità degli imputati, aggiunge, rispetto alle dichiarazioni dell'Hazem, che, non essendo stato possibile procedere all'audizione di quest'ultimo, non era del pari stato possibile accertare «né l'affidabilità di tale soggetto né la veridicità di quanto dallo stesso affermato, chiaramente- confliggente con gli inequivoci elementi sopra indicati».
Non viene, pertanto, in rilievo una erronea affermazione di diritto ma una valutazione di merito. E, in relazione a quest'ultima, come con riguardo alle altre critiche che nei due ricorsi investono l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.
Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).
Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).
2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Hamdi Mahjoub è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore d