Italian Court dismisses appeal against assault conviction, ruling brawl charges absorb injury charges legally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Zatelli and Molle inadmissible, rejecting their claim of contradictory reasoning regarding assault charges. Although the defendants argued the lower court inconsistently labeled a brawl when convicting for intentional injuries, the court held that assault and injury charges naturally coexist in such scenarios. Consequently, the appellate court's explanation was deemed logically sound, and the appeals were dismissed with costs awarded to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 582 cod. pen.; In cases of injuries caused during a brawl, the crimes of assault and injury coexist without one absorbing the other, meaning the court's reference to a brawl does not invalidate the conviction for intentional injury.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZATELLI MAURIZIO nato a TRENTO il 26/08/1992 MOLLE MATTIA nato a LECCE il 18/03/1997 DI MARTINO GIUSEPPE EMILIANO - AURIEMMA STEFANO avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE LOCATELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Zatelli Maurizio e Molle Mattia sono stati condannati per lesioni personali volontarie in danno di Piccioni Giacomo, Di Martino Giuseppe Emiliano, Auriemma Stefano e Pettarin Francesco. Secondo la contestazione, condivida da entrambi i giudici di merito, i due imputati - che erano attivisti del Bloccò Studentesco - ebbero una discussione, sfociata in aggressione fisica, all'esterno del liceo Prati di Trento con attivisti del Centro Sociale Bruno, a cui procurano lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. 1 6o, 2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati lamentando, con unico motivo, un vizio di motivazione "in riferimento all'art. 582 cod. pen.". La Corte d'appello, deducono i ricorrenti, ha ricostruito la vicenda in termini di rissa, a cui avrebbero partecipato due gruppi contrapposti, sebbene la condanna sia stata pronunciata per lesioni personali. Ne è conseguita "una grave e significativa contraddittorietà/illogicità motivazionale", che deve portare all'annullamento della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Per giurisprudenza consolidata, in caso di lesioni personali provocate nel corso di una rissa, i reati di lesioni e rissa concorrono tra loro, nel senso che il partecipante alla rissa risponde anche delle lesioni - o della morte - che abbia eventualmente procurato ad uno dei corissanti. I reati di lesione ed omicidio non hanno, infatti, valore assorbente rispetto alla rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso" (cass., n. 30215 del 7/4/2016; sez. 5, n. 32027 del 19/2014; sez. 1, n. 31219 del 7/7/2009).
Ne consegue che nessun rilievo assume il fatto che, nel valutare la responsabilità degli imputati per il reato di lesioni personali, la Corte d'appello abbia ripetutamente parlato di lesìoni procurate nel corso di una rissa, giacché tale argomento è servito al giudicante per escludere che gli imputati abbiano agito. per legittima difesa, la quale è esclusa dall'intenzionalità lesiva che anima i corissanti. Pertanto, argomentando nel modo censurato dai ricorrenti, la Corte d'appello ha invece compiutamente e logicamente spiegato le ragioni della colpevolezza per l'unico reato loro contestato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/9/2