Ordinanza — n. 41830/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 24579/21 del 31 marzo 2021 emessa nel procedimento iscritto al n. 45572/2019 R.G. questa Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Salvatore Petrotto e ha annullato agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, rigettando il ricorso quanto agli effetti civili. Veniva, tuttavia, rilevata la presenza di un errore materiale nel dispositivo letto in udienza, in quanto dopo le parole «per essere il reato estinto per prescrizione», venivano omesse le parole «rigetta nel resto il ricorso agli effetti civili e». All'errore deve porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., disponendosi conseguentemente la correzione del dispositivo relativo al suddetto ricorso aggiungendo dopo le parole «per essere il reato estinto per prescrizione» la locuzione sopra già riportata. •
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41830/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo letto all'udienza del 31 marzo 2021 nel procedimento n. 45572/2019 nei confronti di Petrotto Salvatore nel senso che, dopo le parole "per essere il reato estinto per prescrizione", si leggano le parole "rigetta nel resto il ricorso agli effetti civili e". Così deciso il 15/09/2021.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa al dispositivo letto in udienza del procedimento n. 45572/2019 nei confronti di Petrotto Salvatore, nato a Racalnnuto il 14/06/1962 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 24579/21 del 31 marzo 2021 emessa nel procedimento iscritto al n. 45572/2019 R.G. questa Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Salvatore Petrotto e ha annullato agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, rigettando il ricorso quanto agli effetti civili. Veniva, tuttavia, rilevata la presenza di un errore materiale nel dispositivo letto in udienza, in quanto dopo le parole «per essere il reato estinto per prescrizione», venivano omesse le parole «rigetta nel resto il ricorso agli effetti civili e». All'errore deve porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., disponendosi conseguentemente la correzione del dispositivo relativo al suddetto ricorso aggiungendo dopo le parole «per essere il reato estinto per prescrizione» la locuzione sopra già riportata. •
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo letto all'udienza del 31 marzo 2021 nel procedimento n. 45572/2019 nei confronti di Petrotto Salvatore nel senso che, dopo le parole "per essere il reato estinto per prescrizione", si leggano le parole "rigetta nel resto il ricorso agli effetti civili e". Così deciso il 15/09/2021.