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Ordinanza — n. 41830/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41830/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41830/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 24579/21 del 31 marzo 2021 emessa nel procedimento iscritto al n. 45572/2019 R.G. questa Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Salvatore Petrotto e ha annullato agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, rigettando il ricorso quanto agli effetti civili. Veniva, tuttavia, rilevata la presenza di un errore materiale nel dispositivo letto in udienza, in quanto dopo le parole «per essere il reato estinto per prescrizione», venivano omesse le parole «rigetta nel resto il ricorso agli effetti civili e». All'errore deve porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., disponendosi conseguentemente la correzione del dispositivo relativo al suddetto ricorso aggiungendo dopo le parole «per essere il reato estinto per prescrizione» la locuzione sopra già riportata. •

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41830/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo letto all'udienza del 31 marzo 2021 nel procedimento n. 45572/2019 nei confronti di Petrotto Salvatore nel senso che, dopo le parole "per essere il reato estinto per prescrizione", si leggano le parole "rigetta nel resto il ricorso agli effetti civili e". Così deciso il 15/09/2021.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione correzione di errore materiale revisione della sentenza penale sanatoria del vizio procedurale violazione delle forme sostanziali diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
All'errore deve porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., disponendosi conseguentemente la correzione del dispositivo relativo al suddetto ricorso aggiungendo dopo le parole «per essere il reato estinto per prescrizione» la locuzione sopra già riportata.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa al dispositivo letto in udienza del procedimento n. 45572/2019 nei confronti di Petrotto Salvatore, nato a Racalnnuto il 14/06/1962 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 24579/21 del 31 marzo 2021 emessa nel procedimento iscritto al n. 45572/2019 R.G. questa Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Salvatore Petrotto e ha annullato agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, rigettando il ricorso quanto agli effetti civili. Veniva, tuttavia, rilevata la presenza di un errore materiale nel dispositivo letto in udienza, in quanto dopo le parole «per essere il reato estinto per prescrizione», venivano omesse le parole «rigetta nel resto il ricorso agli effetti civili e». All'errore deve porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., disponendosi conseguentemente la correzione del dispositivo relativo al suddetto ricorso aggiungendo dopo le parole «per essere il reato estinto per prescrizione» la locuzione sopra già riportata. •

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo letto all'udienza del 31 marzo 2021 nel procedimento n. 45572/2019 nei confronti di Petrotto Salvatore nel senso che, dopo le parole "per essere il reato estinto per prescrizione", si leggano le parole "rigetta nel resto il ricorso agli effetti civili e". Così deciso il 15/09/2021.