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Ordinanza — n. 41828/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41828/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41828/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 20641/21 del 12 marzo 2021 emessa nel procedimento iscritto al n. 33306/2020 R.G. questa Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Antonino Marino e ha conseguentemente ridotto l'aumento di pena per la recidiva. Veniva, tuttavia, rilevata la presenza di un errore materiale nel dispositivo letto in udienza, in quanto dopo le parole «anni tre e mesi nove di reclusione», venivano omesse le parole «oltre alla riduzione di un terzo per il rito e, quindi, in anni due e mesi sei di reclusione; rigetta nel resto il ricorso.».

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41828/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'errore deve porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., disponendosi conseguentemente la correzione del dispositivo relativo al suddetto ricorso aggiungendo dopo le parole «anni tre e mesi nove di reclusione» la locuzione sopra già riportata. P. Q. M . Dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo letto in udienza del procedimento n. 33306/2020 nei confronti di Marino Antonino nel senso che, dopo le parole "anni tre e mesi nove di reclusione", si leggano le parole "oltre alla riduzione di un terzo per il rito e, quindi, in anni due e mesi sei di reclusione; rigetta nel resto il ricorso.".

Parole chiave

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riduzione della pena revisione in materia penale correzione di errore materiale adeguamento della pena modificazione delle conclusioni errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
All'errore deve porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., disponendosi conseguentemente la correzione del dispositivo relativo al suddetto ricorso aggiungendo dopo le parole «anni tre e mesi nove di reclusione» la locuzione sopra già riportata.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa al dispositivo letto in udienza del procedimento n. 33306/2020 nei confronti di Marino Antonino, nato a Catania il 20/06/1977 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 20641/21 del 12 marzo 2021 emessa nel procedimento iscritto al n. 33306/2020 R.G. questa Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Antonino Marino e ha conseguentemente ridotto l'aumento di pena per la recidiva. Veniva, tuttavia, rilevata la presenza di un errore materiale nel dispositivo letto in udienza, in quanto dopo le parole «anni tre e mesi nove di reclusione», venivano omesse le parole «oltre alla riduzione di un terzo per il rito e, quindi, in anni due e mesi sei di reclusione; rigetta nel resto il ricorso.».

All'errore deve porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., disponendosi conseguentemente la correzione del dispositivo relativo al suddetto ricorso aggiungendo dopo le parole «anni tre e mesi nove di reclusione» la locuzione sopra già riportata. P. Q. M . Dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo letto in udienza del procedimento n. 33306/2020 nei confronti di Marino Antonino nel senso che, dopo le parole "anni tre e mesi nove di reclusione", si leggano le parole "oltre alla riduzione di un terzo per il rito e, quindi, in anni due e mesi sei di reclusione; rigetta nel resto il ricorso.".

Così deciso il 15/09/2021. Il Consigliere estensore Michele Romano /29.A 6- DEPORTATA IN CANCELL