Sentenza — n. 41825/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Mazzotti Bruno per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella sua qualità di amministratore della New Co Tra s.r.I., fallita nel corso del 2015. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, rilevando come entrambe le sentenze di merito abbiano giustificato la condanna per il reato di bancarotta documentale argomentando contraddittoriamente in riferimento ad una condotta integrante la diversa fattispecie di operazioni dolose. Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in merito alla mancata derubricazione del fatto nel meno grave reato di bancarotta semplice documentale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41825/2021 — snpen · Corte di Cassazione: legge fall., che, si ribadisce, la Corte ha ritenuto entrambe integrate. Il primo motivo è dunque infondato, atteso che tale sviluppo argomentativo si rivela tutt'altro che contraddittorio. Inammissibili in quanto meramente generiche ed assertive sono invece le censure proposte con il secondo motivo, atteso che la Corte territoriale ha ampiamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto improponibile la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall. sulla base di una corretta e logica ricostruzione del dolo tipico del reato contestato e ritenuto.
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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Mazzotti Bruno, nato a Coccaglio, il 22/9/1946; avverso la sentenza del 15/9/2020 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse nell'interesse l'imputato dall'avv. Simona Camerlengo, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.'.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Mazzotti Bruno per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella sua qualità di amministratore della New Co Tra s.r.I., fallita nel corso del 2015.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, rilevando come entrambe le sentenze di merito abbiano giustificato la condanna per il reato di bancarotta documentale argomentando contraddittoriamente in riferimento ad una condotta integrante la diversa fattispecie di operazioni dolose. Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in merito alla mancata derubricazione del fatto nel meno grave reato di bancarotta semplice documentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.
2. La sentenza impugnata ha chiarito come all'imputato siano state contestate plurime condotte di bancarotta documentale, avendo ritenuto accertato sulla base della relazione del curatore fallimentare sia l'occultamento di alcuni libri contabili, che la fraudolenta tenuta delle scritture invece consegnate a quest'ultimo. Il giudice dell'appello, indubbiamente correggendo ed integrando lo sviluppo argomentativo della pronunzia di primo grado, ha poi evocato le condotte eventualmente integranti il reato di operazioni dolose pure emergenti dagli atti - ed in realtà descritte nell'imputazione - al mero dichiarato fine di ricavarne elementi a sostegno della ritenuta sussistenza del dolo tipico della bancarotta documentale nella sua diversa configurazione in relazione alle due autonome fattispecie previste dall'art. 216 comma 1 n.
2) legge fall., che, si ribadisce, la Corte ha ritenuto entrambe integrate. Il primo motivo è dunque infondato, atteso che tale sviluppo argomentativo si rivela tutt'altro che contraddittorio. Inammissibili in quanto meramente generiche ed assertive sono invece le censure proposte con il secondo motivo, atteso che la Corte territoriale ha ampiamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto improponibile la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall. sulla base di una corretta e logica ricostruzione del dolo tipico del reato contestato e ritenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle