Sentenza — n. 41022/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 11/08/2020 il Tribunale di Bergamo ha condannato Carrozzo Alessio e Mastrodonato Pamela alla pena mesi 6 di reclusione ed C 400,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo l'illegalità della pena e la violazione di legge in relazione all'art. 69 cod. peri. Erroneamente il Tribunale ha frammentato il giudizio di bilanciamento, formulando una valutazione di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, e successivamente operando la diminuzione per le attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; in tal modo applicando una pena inferiore a quella irrogabile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 cod. pen, art. 608 cod. proc. pen, art. 443 c.p; Sentenza — n. 41022/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo l'illegalità della pena e la violazione di legge in relazione all'art. 69 cod. peri. Erroneamente il Tribunale ha frammentato il giudizio di bilanciamento, formulando una valutazione di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, e successivamente operando la diminuzione per le attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; in tal modo applicando una pena inferiore a quella irrogabile.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIAnel procedimento nei confronti di: CARROZZO Alessio, nato a Mesagne il 28/06/1990 MASTRODONATO Pamela, nata a Vimercate il 08/05/2000 avverso la sentenza del 11/08/2020 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 11/08/2020 il Tribunale di Bergamo ha condannato Carrozzo Alessio e Mastrodonato Pamela alla pena mesi 6 di reclusione ed C 400,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo l'illegalità della pena e la violazione di legge in relazione all'art. 69 cod. peri. Erroneamente il Tribunale ha frammentato il giudizio di bilanciamento, formulando una valutazione di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, e successivamente operando la diminuzione per le attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; in tal modo applicando una pena inferiore a quella irrogabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. E' pacifico il principio secondo cui il giudizio di comparazione di cui all'art.69 cod. pen. ha carattere unitario ed inscindibile e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti (ex multis, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 05; Sez. 6, n. 39456 del 09/10/2003, Cotugno Rv. 227433, che, a proposito della comparazione tra le attenuanti nel loro complesso e la recidiva, ha affermato che una volta riconosciuta in appello una speciale attenuante, ed essendo state riconosciute in primo grado le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, il giudice d'appello deve effettuare la valutazione delle attenuanti globalmente, essendogli inibito diminuire la pena solo per effetto dell'attenuante speciale e mantenere il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva;
Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021, Cardaropoli, Rv. 281671: "Il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice"). Tanto premesso, nel caso in esame erroneamente il Tribunale ha dapprima formulato un giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, per poi operare una diminuzione della pena base così determinata in ragione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., indebitamente frammentando il giudizio di bilanciamento.
3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, trattandosi di impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, proposta ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen., che può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa all'esito del rito abbreviato, inappellabile ai sensi dell'art. 443 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo in diversa composizione. Così deciso in Roma il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presid