Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41011/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41011/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41011/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 5 febbraio 2021 (dep. il giorno 8 febbraio 2021) il Tribunale di Cosenza, a seguito dell'appello interposto dalla parte civile Raffaella DE LUCA e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Cosenza in data 27 giugno 2019, ha affermato la responsabilità agli effetti civili di Donatella LEONE per il reato continuato di minaccia (artt. 81, comma 2, e 612 cod. pen.) e l'ha condannata al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore della stessa parte civile.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 41011/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, e deve esser accolto, con il conseguente assorbimento di ogni ulteriore doglianza e ogni ulteriore considerazione. Questa Corte ha già affermato - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme, che il Collegio condivide e intende qui ribadire - che «costituisce violazione di legge ed è, di conseguenza, deducibile, ex art. 606 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento del danno civile riscossione di pene pecuniarie minaccia nel diritto penale revisione della sentenza penale azione civile pericolo di reiterazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONE DONATELLA nato a COSENZA il 03/10/1974 avverso la sentenza del 05/02/2021 del TRIBUNALE DI COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; l'avvocato CESARE BADOLATO, nell'interesse della parte civile Raffaella DE LUCA, che si è riportato alla memoria depositata in cancelleria ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese; l'avvocato DARIO GUCCI nell'interesse dell'imputata che si è riportato ai motivi di ricorso;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 febbraio 2021 (dep. il giorno 8 febbraio 2021) il Tribunale di Cosenza, a seguito dell'appello interposto dalla parte civile Raffaella DE LUCA e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Cosenza in data 27 giugno 2019, ha affermato la responsabilità agli effetti civili di Donatella LEONE per il reato continuato di minaccia (artt. 81, comma 2, e 612 cod. pen.) e l'ha condannata al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore della stessa parte civile.

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l' art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. - il ricorrente ha dedotto che: - il Tribunale sarebbe pervenuto alla riforma della sentenza di primo grado, che aveva assolto l'imputata perché il fatto non sussiste, esclusivamente sulla scorta di una difforme valutazione della testimonianza resa dalla persona offesa costituita parte civile, che il Giudice di pace - all'esito della complessiva valutazione del compendio probatorio e conformemente ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità - aveva ritenuto non attendibile; - in tal modo, il Giudice di appello non avrebbe osservato il disposto dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., a mente del quale avrebbe dovuto rinnovare l'assunzione delle prove dichiarative e, in particolare, della testimonianza della persona offesa, a nulla rilevando che la riforma della sentenza sia stata disposta ai soli effetti civili, come chiarito dalla giurisprudenza. 2.2.

Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 533, comma 1, cod. proc. pen. e 6, par. 3, lett. d), Carta EDU), poiché nel riformare in peius la sentenza di primo grado, il Tribunale non avrebbe reso la prescritta motivazione rafforzata necessaria perché l'affermazione di responsabilità possa dirsi oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare, nonostante l'articolato e rigoroso iter argomentativo mediante il quale il Giudice di pace ha dato conto delle regioni per cui non ha ritenuto credibile e attendibile il narrato della persona offesa (facendo riferimento sia al tenore di quanto da lei rappresentato sia alla mancata accettazione della proposta risarcitoria ricevuta) in ossequio ai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Cosenza non avrebbe argomentato nulla per confutare adeguatamente tale costrutto motivazionale, ma si sarebbe limitato a richiamare acriticamente i dati istruttori già indicati nella pronuncia di primo grado e a riportare gli arresti giurisprudenziali in tema di valutazione della testimonianza della persona offesa costituita parte civile (segnatamente, con riguardo alla valenza probatoria di esse pur in assenza di riscontri esterni) e ne avrebbe inferito in modo apodittico la contrarietà ai consolidati princìpi giurisprudenziali della sentenza gravata e l'incomprensibilità del percorso argomentativo di essa con riferimento al rifiuto dell'offerta risarcitoria da parte dell'offesa.3.

Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, e deve esser accolto, con il conseguente assorbimento di ogni ulteriore doglianza e ogni ulteriore considerazione. Questa Corte ha già affermato - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme, che il Collegio condivide e intende qui ribadire - che «costituisce violazione di legge ed è, di conseguenza, deducibile, ex art. 606 lett.

c) cod. proc. pen. con ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio» (Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, dep. 2020, De Grossi, Rv. 278140 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 - 01). 3.1. Nel caso in esame, il Tribunale di Cosenza ha riformato la sentenza con la quale il Giudice di pace di Cosenza aveva assolto Donatella LEONE senza assumere alcun prova orale e, tuttavia, fondando il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa sia pure suffragandone il narrato sulla scorta degli elementi di riscontro in atti (e in particolare, i tabulati telefonici).

In altri termini, il Giudice d'appello ha attribuito un valore determinante - riconoscendovi attendibilità senza procedere alla diretta escussione - alla narrazione del medesimo soggetto, ossia a Raffaella DE LUCA, a seguito della cui escussione il Giudice di pace si era determinato per l'assoluzione, negando attendibilità alla sua deposizione. Deve, quindi, essere accolto il primo motivo di ricorso, rimanendo assorbita ogni altra doglianza. E deve annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per il nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr.

Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello Così