Italian Court dismisses appeal for grave threats due to lack of specific legal criticism and factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for grave threats by arguing the intimidation was not proven and the threat lacked gravity, but these arguments merely repeated the lower court's reasoning without specific legal critique. The court ruled that the appeal failed because it did not provide the required specific criticism of the judgment's reasoning or new factual evidence, rendering the grounds merely apparent and generic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, co. 1, lett. c), Art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.; An appeal is inadmissible if it reiterates reasons already discussed and rejected by the lower court without offering specific, critical analysis or new factual elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO TIBERIO nato il 12/03/1963 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza con cui il tribunale di Taranto, in data 23.1.2019, aveva condannato Santoro Tiberio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di minaccia grave, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento:
1) alla mancata dimostrazione della effettiva intimidazione subita dalla persona offesa, in conseguenza delle frasi pronunciate a suo indirizzo dall'imputato;
2) alla sussistenza del requisito della gravità della minaccia;
3) alla ritenuta riconducibilità delle espressioni minacciose alla persona del Santoro. 2.1. Con requisitoria scritta del 12.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1 , lett. c), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto fondato su motivi che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr.
Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. V, 27.1.2005 - 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608, rv. 207389). 3.1. Peraltro i motivi di ricorso appaiono anche manifestamente infondati. Ed invero, come affermato dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (cfr., ex plurimis, Cass., sez.
V, 2.3.1989, n. 9082, rv. 181716; Cass., sez. I, 28.5.1987, n. 11525, rv. 176995; Cass. sez. V, 23.1.2012, n. 11621). Non può non rilevarsi, pertanto, la completezza dell'apparato motivazionale, con cui il giudice di merito ha correttamente qualificato in termini di minaccia grave le plurimi minacce di morte rivolte dall'imputato all'indirizzo della persona offesa Podo Fabio, tenendo nel dovuto conto il contesto in cui vennero pronunciate, caratterizzato dalla particolare violenza verbale di tali espressioni e dalla insistenza con cui erano state più volte profferite, in modo da evidenziarne l'idoneità minatoria, insita nella rappresentazione di un male particolarmente intenso consistente in gravi conseguenze in danno della integrità fisica del Podo, conformemente al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez.
V, 2.3.1989, n. 9082, rv. 181716; Cass., sez. I, 28.5.1987, n. 11525, rv. 176995; Cass. sez. V, 23.1.2012, n. 11621; Cass., Sez. V, n. 8193 del 14/01/2019, rv. 275889). Di natura meramente fattuale, infine, appare il rilievo sulla riconducibilità della condotta in contestazione al prevenuto, che la corte territoriale deduce, con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, dalla circostanza, emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che l'utilizzatore dell'utenza telefonica mobile da cui erano partite le espressioni minacciose rivolte alla persona offesa era proprio il Santoro.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì 1.7.20