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Sentenza — n. 40997/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40997/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40997/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge, sotto il profilo una inidonea valutazione dei fatti per cui è processo, che, ove fossero state correttamente considerati, avrebbero giustificato e giustificano l'affermazione di responsabilità del Kalaja in ordine al reato in contestazione; mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 507, c.p.p., con riferimento alla escussione dei testi del pubblico ministero e, in particolare, della persona offesa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40997/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 507, c.p.p., con riferimento alla escussione dei testi del pubblico ministero e, in particolare, della persona offesa.

Parole chiave

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azione penale privata istanza di revisione penale violenza carnale qualificata violenza o minaccia contro le autorità pubblica istigazione a delinquere accusa penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CUNEO'nel procedimento a carico di: KALAJA FABIAN nato il 04/01/1988 avverso la sentenza del 11/11/2019 del TRIBUNALE di CUNEOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Cuneo assolveva Kalaja Fabian dal reato di cui agli artt. 56, 610, c.p., in rubrica ascrittogli, con la formula perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Cuneo, lamentando:

1) violazione di legge, sotto il profilo una inidonea valutazione dei fatti per cui è processo, che, ove fossero state correttamente considerati, avrebbero giustificato e giustificano l'affermazione di responsabilità del Kalaja in ordine al reato in contestazione;

2) mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 507, c.p.p., con riferimento alla escussione dei testi del pubblico ministero e, in particolare, della persona offesa.

24. Con requisitoria scritta dell'11.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto. Con memoria difensiva del 14.6.2021, a firma del difensore di fiducia del Kalaja, avv. Ivan Lo Castro, pervenuta a mezzo di posta elettronica, l'imputato chiede che il ricorso venga rigettato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. La decisione del giudice di primo grado si fonda su di una valutazione della condotta addebitata al reo nel capo d'imputazione, che appare ictu ()cui/ inidonea a integrare il delitto di cui agli artt. 56 e 612, c.p. Rileva in particolare il tribunale che "il proferire la frase "togli la denuncia, togli la denuncia che lui è mio amico! Cosa sei? Uno sbirro o chi sei?" è priva di idoneità ed univoca direzione degli atti, atteso che si tratta al più di un'esortazione, di un invito, non accompagnato da quel connotato di capacità di incidere sulla altrui volontà che è pur sempre necessario perché possa dirsi perfezionato il reato".

Orbene tale considerazione non può che condividersi (anche se avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di assoluzione con la diversa formula perché il fatto non sussiste), in quanto nella frase attribuita all'imputato difetta in radice l'elemento essenziale del delitto di cui all'art. 612, c.p., sia pure nella forma del tentativo, vale a dire la prospettazione del pericolo di un male ingiusto, sia pure indeterminato, idoneo a limitare la libertà psichica della vittima (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 2.3.1989, n. 9082, rv. 181716; Cass., sez.

I, 28.5.1987, n. 11525, rv. 176995; Cass. sez. V, 23.1.2012, n. 11621). Se ciò è vero come è vero, il ricorso del pubblico ministero, volto a inquadrare la condotta dell'imputato nell'ambito dei rapporti tra il destinatario delle frasi in precedenza indicate, Mauro Armando, e tal Cocka Mekload, soggetto sottoposto a processo penale per lesioni personali, nel cui interesse il Kalaja avrebbe agito per esercitare pressioni sul Mauro, persona offesa anche nel processo a carico del Cocka, appare inammissibile, sia perché sorretto da motivi di natura meramente fattuale, in quanto tali non scrutinabili in sede di legittimità e comunque non deducibili con il ricorso per saltum (al pari del vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. d), c.p.p., denunciato con il secondo motivo di ricorso), sia manifestamente infondati, alla luce di quanto si è in precedenza evidenziato in ordine al difetto dell'elemento costitutivo del delitto di cui si discute.

Circostanza, quest'ultima, che rende del tutto superflua, per ragioni di economia processuale, la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 569, co. 3, c.p.p.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del pubblico minist