Sentenza — n. 40995/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18 ottobre 2019 (dep. il 2 dicembre 2019) la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa il 9 ottobre 2009 dal Tribunale di Modena (Sezione distaccata di Pavullo) ha dichiarato non doversi procedere - per quel che qui rileva - nei confronti di Daniele FERRARI in ordine al reato di rissa aggravata a lui ascritto, perché estinto per prescrizione, ed ha confermato le statuizioni civili rese dal Giudice di primo grado - che, sempre per quel che qui interessa, aveva condannato Daniele FERRARI e Mattia BASENGHI al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore di Daniele CASOLARI, nonché a versare a quest'ultimo una provvisionale di euro duemila -, e condannato Daniele FERRARI alla rifusione delle spese sostenute nel grado di appello dalla parte civile Daniele CASOLARI nonché quest'ultimo (pure coimputato) alla rifusione delle spese in favore di Daniele FERRARI, quale parte civile, determinando l'ammontare di entrambein euro mille, oltre accessori.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 185 cod. pen; Sentenza — n. 40995/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta in atti che Daniele CASOLARI si è costituito parte civile nel procedimento allora pendente, innanzi al Giudice di pace di Pavullo, per il reato di lesioni personali ascritte anche al FERRARI (come commesse in pregiudizio del CASOLARI). L'atto di costituzione - così come la relativa procura speciale - non poteva che attenere alla condotta ivi sub iudice ed in effetti esso ha richiamato il capo di imputazione elevato in tale procedimento e, nella parte contenente «l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda» l'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.), ha fatto riferimento ai fatti oggetto dello stesso giudizio senza menzionare in alcun modo il reato di rissa.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARI DANIELE ANCHE PCN nato a PAVULLO NEL FRIGNANO il 18/03/1984 k-7 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta in data 14/06/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma in data 21/06/2021, dall'avvocato ALESSANDRO SIVELLI, nell'interesse del ricorrente, che ha contestato la fondatezza della prospettazione del Procuratore Generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 ottobre 2019 (dep. il 2 dicembre 2019) la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa il 9 ottobre 2009 dal Tribunale di Modena (Sezione distaccata di Pavullo) ha dichiarato non doversi procedere - per quel che qui rileva - nei confronti di Daniele FERRARI in ordine al reato di rissa aggravata a lui ascritto, perché estinto per prescrizione, ed ha confermato le statuizioni civili rese dal Giudice di primo grado - che, sempre per quel che qui interessa, aveva condannato Daniele FERRARI e Mattia BASENGHI al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore di Daniele CASOLARI, nonché a versare a quest'ultimo una provvisionale di euro duemila -, e condannato Daniele FERRARI alla rifusione delle spese sostenute nel grado di appello dalla parte civile Daniele CASOLARI nonché quest'ultimo (pure coimputato) alla rifusione delle spese in favore di Daniele FERRARI, quale parte civile, determinando l'ammontare di entrambein euro mille, oltre accessori.
2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Daniele FERRARI (nella sola qualità di imputato), articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione di legge (indicata negli artt. 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen.) da parte della sentenza impugnata, nella parte in cui - rigettando in parte qua l'appello - ha confermato la condanna di Daniele FERRARI a risarcire il danno in favore Daniele CASOLARI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono di seguito, e deve essere accolto.
1. Con l'impugnazione si è censurata la sentenza di appello, nella parte in cui ha confermato la condanna di Daniele FERRARI a risarcire il danno in favore Daniele CASOLARI, poiché: - quest'ultimo si è costituito parte civile nei confronti del primo, innanzi al Giudice di pace di Pavullo, limitatamente al reato di lesioni personali (contestato al FERRARI in pregiudizio dello stesso CASOLARI); - allorché tale procedimento è stato riunito a quello pendente innanzi al Tribunale per il reato di rissa, contestato tra gli altri sia a Daniele FERRARI che a Daniele CASOLARI, quest'ultimo non ha rinnovato la costituzione di parte civile; - Daniele FERRARI è stato assolto già all'esito del primo grado di giudizio dall'imputazione di lesioni personali in discorso e tale statuizione, non impugnata, è diventata definitiva; - dunque, non avrebbe potuto essere emessa condanna civile del Daniele FERRARI in relazione al delitto di rissa perché per esso non vi era stata costituzione di parte civile e, comunque, perché il CASOLARI è uno dei corrissanti, ossia uno degli autori del reato in relazione al quale gli è stato riconosciuto il risarcimento (oltre alla provvisionale). 1.2.
Risulta in atti che Daniele CASOLARI si è costituito parte civile nel procedimento allora pendente, innanzi al Giudice di pace di Pavullo, per il reato di lesioni personali ascritte anche al FERRARI (come commesse in pregiudizio del CASOLARI). L'atto di costituzione - così come la relativa procura speciale - non poteva che attenere alla condotta ivi sub iudice ed in effetti esso ha richiamato il capo di imputazione elevato in tale procedimento e, nella parte contenente «l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda» l'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.), ha fatto riferimento ai fatti oggetto dello stesso giudizio senza menzionare in alcun modo il reato di rissa.
Dunque, anche a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del Giudice di pace (giusta sentenza del 16 giugno 2004) e della celebrazione di un simultaneus processus innanzi al Tribunale pure per il delitto di rissa (cui ha fatto seguito il giudizio di secondo grado), l'azione civile come sopra esercitata ha comunque avuto a oggetto il solo reato di lesioni per cui già il Tribunale aveva assolto il FERRARI e non è in alcun modo riferibile al diverso reato di rissa. Ne deriva che la sentenza impugnata - disattendendo il motivo di gravame proposto nell'interesse dell'imputato - erroneamente ha confermato la condanna civile di Daniele FERRARI.
Essa, dunque, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna di Daniele FERRARI al risarcimento dei danni e delle spese di costituzione in favore della parte civile Daniele CASOLARI, condanna che deve essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di FERRARI Daniele al risarcimento dei danni e delle spese di costituzione in favore della parte civile CASOLARI Daniele che elimina. Così deciso il 01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Preside