Sentenza — n. 40274/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza deliberata il 20/04/2017, la Corte di assise di Caltanissetta dichiarava: - Salvatore Mario Madonia responsabile dei seguenti reati: a) strage aggravata e continuata in concorso (artt. 61 nn. 6 e 10 c.p., 81 c.p., 110 c.p., 112 n.1 c.p., 422 c.p.; art. 7 Legge 203/91; art. 1 legge 15/80), perché, quale mandante, in ragione del suo ruolo di reggente del mandamento di Resuttana e della sua consequenziale appartenenza alla commissione provinciale di Palermo di cosa nostra, organo di governo del predetto sodalizio criminale, in concorso con: Riina Salvatore e Provenzano Bernardo (rispettivamente capo e sostituto capo del mandamento di Corleone); Aglieri Pietro e Greco Carlo (rispettivamente capo e sostituto capo del mandamento di Santa Maria di Gesù);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 7 Legge 203/91, art. 1 legge 15/80, art. 7 legge n. 203/91, art. 512 cod. proc. pen, art. 110 cod. pen, art. 422 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40274/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Mario Madonia, attraverso i difensori Avv.ti Piera Farina e Flavio Sinatra, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 110 cod. pen., dell'art. 422 cod. proc. pen. [recte, cod. pen.] e degli artt. 192, comma 3, e 187 cod. proc. pen. (la distinzione in sotto- paragrafi - assente nell'atto di ricorso - è funzionale a una più chiara esposizione delle doglianze). 3.1.
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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MADONIA SALVATORE MARIO nato a PALERMO il 16/08/1956 TUTINO VITTORIO nato a PALERMO il 13/04/1966 PULCI CALOGERO nato a SOMMATINO il 19/08/1960 ANDRIOTTA FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 16/06/1964 nonché, nel procedimento a carico dei predetti, dalle parti civili: CATALANO TOMMASO nato a PALERMO il 30/07/1951 CATALANO ROSA nata a PALERMO il 24/04/1957 CATALANO GIULIA nata a PALERMO il 20/05/1948 CATALANO GIUSEPPA nata a PALERMO il 08/02/1941 CATALANO SALVATORE nato a PALERMO il 08/10/1955 GIOE' GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/08/1944 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE di ASSISE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
Uditi in pubblica udienza l'Avvocato Generale presso questa Corte di cassazione Piero Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso nell'interesse di Andriotta e per l'inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati e delle parti civili; l'Avv. Fabrizio Genco, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi delle parti civili rappresentate e ha depositato conclusioni e nota spese; l'Avv. Giuseppe Ferro, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi delle parti civili rappresentate e ha depositato conclusioni e nota spese; l'Avv. Giuseppe Crescimanno, per le parti civili rappresentate, nonché quale sostituto dell'Avv.
Greco, per le parti civili da questi rappresentate, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi degli imputati, depositando conclusioni e note spese; l'Avv. Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni, per le parti civili rappresentate, nonché quale sostituto dell'Avv. Roberto Avellone e dell'Avv. Fabio Repici, per le parti civili da questi rappresentate, che ha depositato conclusioni e note spese; l'Avv. Ilaria Brunelli, per il Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre Onlus, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni e nota spese; l'Avv.
Emanuele Manzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso, per le parti civili rappresentate, per l'inammissibilità dei ricorsi, depositando conclusioni e nota spese; l'Avv. Flavio Sinatra, per i ricorrenti Salvatore Mario Madonia e Vittorio Tutino, che ha concluso - anche quale sostituto dell'Avv. Piera Farina per Madonia - per l'accoglimento dei ricorsi; l'Avv. Sergio De Angelis, quale sostituto dell'Avv. Gianluca Orlando, che ha concluso, per il ricorrente Francesco Andriotta, per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 20/04/2017, la Corte di assise di Caltanissetta dichiarava: - Salvatore Mario Madonia responsabile dei seguenti reati:
a) strage aggravata e continuata in concorso (artt. 61 nn. 6 e 10 c.p., 81 c.p., 110 c.p., 112 n.1 c.p., 422 c.p.; art. 7 Legge 203/91; art. 1 legge 15/80), perché, quale mandante, in ragione del suo ruolo di reggente del mandamento di Resuttana e della sua consequenziale appartenenza alla commissione provinciale di Palermo di cosa nostra, organo di governo del predetto sodalizio criminale, in concorso con: Riina Salvatore e Provenzano Bernardo (rispettivamente capo e sostituto capo del mandamento di Corleone); Aglieri Pietro e Greco Carlo (rispettivamente capo e sostituto capo del mandamento di Santa Maria di Gesù);
Buscemi Salvatore e La Barbera Michelangelo (capi del mandamento di Passo di Rigano-Boccadifalco); Madonia Francesco (capo del mandamento di Resuttana); Calò Giuseppe e Cancemi Salvatore (rispettivamente capo mandamento e reggente del mandamento di Porta Nuova); Ganci Raffaele (capo del mandamento della Noce); Brusca Bernardo (deceduto) e Brusca Giovanni (rispettivamente capo mandamento e reggente del mandamento di San Giuseppe lato); Geraci Antonino (capo del mandamento di Partinico); Spera Benedetto (capo del mandamento di Belmonte Mezzagno);
Farinella Giuseppe (capo del mandamento di San Mauro Castelverde); Giuffrè Antonino (capo del mandamento di Caccamo); Graviano Giuseppe (capo del mandamento di Brancaccio); tutti, pure appartenenti alla predetta commissione provinciale, presieduta da Riina Salvatore, nonché in concorso con i componenti della commissione regionale di cosa nostra di cui lo stesso Riina era il capo ed altresì con altri soggetti che curarono l'attività preparatoria ed esecutiva della strage di via D'Ameno: partecipava a varie riunioni della commissione provinciale di Palermo di cosa nostra dal 1989 sino al 1991, ed in specie a quella tenutasi in Palermo fra la fine di novembre e il 13 dicembre dell'anno 1991, in cui veniva deliberata l'esecuzione di un programma stragista che prevedeva, fra l'altro, l'uccisione del dott.
Paolo Borsellino; con ciò consentendo l'esecuzione del delitto anche nel territorio del mandamento di Resuttana, di cui faceva parte la via D'Ameno, luogo in cui poi l'attentato fu in effetti eseguito. Così compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, nonché concorrendo a determinare la morte di Paolo Borsellino, magistrato, e degli agenti di scorta della Polizia di Stato Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie Walter Cusina, nonché lesioni a diverse persone e la devastazione di beni immobili e mobili.
Commettendo il reato in concorso con più di cinque persone, durante il tempo in cui si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, in danno di Pubblici Ufficiali, al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso ed altresì per fini terroristici. In Palermo, fra la fine di novembre e il 13 dicembre 1991 e sino al 19 luglio 1992. Con la recidiva reiterata e specifica.
b) devastazione in concorso (artt. 61 nn. 2 e 6, 110, 112 n.1, 419 c.p., art. 7 legge n. 203/91, 1 legge n. 15 del 1980), per avere, nella qualità indicata nel capo che precede, agendo in concorso con le persone indicate nel medesimo capo di contestazione e con le condotte descritte nello stesso capo, facendo uso di sostanze esplosive, compiuto fatti di devastazione, consistenti nell'avere: - - distrutto e reso inservibili le autovetture: Fiat Croma tg. RM7D9622 di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, Via Arenula nr. 71, Roma; Fiat Croma tg.
PA889985 di proprietà del Ministero dell'Interno, Questura, Via Francesco Baiardi nr. 11, Palermo; Fiat Croma tg. PAA83718 di proprietà di Enti riconosciuti di Palermo; Fiat 126 tg. 412900 di proprietà di Berlioz Giuseppe, nato a Palermo il 18.08.41, residente Palermo in Via Ferdinando Ferri nr. 44; Fiat Uno tg. PA793188 di proprietà' di Genovese Antonino, nato a Palermo il 01.01.35, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19; Mitsubishi Pajero tg. PAA06930 di proprietà di Calderone Margherita, nata a Palermo il 04.07.50, residente a Palermo in Via del Granatiere nr. 33;
Fiat Uno tg. PA824406 di proprietà di Marretta Giovanni, nato a Prizzi (PA) il 04.05.54, residente a Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile nr. 235; Seat Ibiza tg. PAA77A47 di proprietà di Mercanti Antonia Giuseppa, nata a Palermo il 01.09.41, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19; Fiat Panda tg. PAA37333 di proprietà di Guglielmo Grazia, nata a Palermo il 06.08.25 e residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio; Alfa Romeo Giulietta tg. PA599017 di proprietà di Ingraffia Claudio, nato a Palermo il 17.01.60 e residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
Fiat Croma tg. PA909151 di proprietà di Amato Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 23.01.41, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19; Triunnph Acclainn tg. PA775804 di proprietà di Pellitteri Benedetta, nata a Castelbuono il 10.09.52, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 68; Fiat 126 tg. PAA55734 di proprietà di Cipriano Concetta, nata a Palermo il 17.03.64, residente a Palermo in Via Salvatore Cusa nr. 1; Fiat 126 tg. PA476689 di proprietà di Tipa Rosa Angela, nata a Villabate (PA) il 20.04.51, residente a Palermo in Via Mariano D'Ameno n. 19;
Austin Rover tg. PA824790 di proprietà di Barone Eduardo, nato a Palermo il 29.01.59, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 66; Ford Fiesta tg. PA492727 di proprietà di Di Fazio Dorotea nata e Palermo il 31.10.59, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58; Citroen AX tg. PA913256 di proprietà di Balistreri Maria Lucia, residente in Palermo, Via Mariano D'Amelio nr. 68; Fiat 126 tg. PA520384 di proprietà di Alongi Maria nata a Palermo il 17.10.63, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21; Fiat 127 tg. PA668614 di proprietà di Pisciotta Maria, nata a Palermo il 16.04.50, residente a Palermo in Via mariano D'Amelio nr. 21;
Fiat Uno tg. PA687949 di proprietà di Tani Imerio, nato a Genova il 04.09.63, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21; Fiat 500 tg. PA322595 di proprietà di Lanza Roberto, nato a Palermo il 11.08.60, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 68; Nissan Patrol tg. PA875838 di proprietà della Telestar 59 s.n.c., amministratore unico Trevis Fabrizio, nato a Palermo il 25.08.65, residente a Palermo in Via Mariano D'Aurelio nr. 60; Citroen Ibiza tg. PA765108 di proprietà di Casarubea Rosaria nata a Palermo il 31.07.62, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
Fiat Panda tg. PA641731 di proprietà di Bartolotta Mauro nato a Palermo il 24.08.62, residente a Palermo in Via Marano D'Amelio nr 21; Fiat Uno tg. MI141397 di proprietà di Cannati Manuale Nicola, nato a Milano il 28.10.59, residente a Palermo in Via Vanvitelli nr. 10; Fiat Panda tg. PA936405 di proprietà di Santangelo Gaetano Francesco nato a Palermo il 16.03.45, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58; Fiat Uno tg. PA992633 di proprietà di Genovese Antonino, nato a Palermo il 01.01.35, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
Autobianchi Y10 tg. PAA85836 di proprietà di Leone Salvatore, nato a Palermo il 02.08.66, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21; Fiat 500 tg. PA516182 di proprietà di Licata Francesca Maria nata a Palermo il 12.06.46, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21; Citroen BX tg. PA743987 di proprietà di Lo Balbo Maria Teresa nata a Palermo il 02.02.49, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19; Audi tg. PA835426 di proprietà di Lupo Raffaele, nato a Palermo il 26.04.55, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio; Opel tg.
PA889773 di proprietà di Aiello Nicola s.n.c., con sede in Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 42/21; Innocenti tg. PA776773 di proprietà di Bontade Concetta, nata a Palermo il 22.04.37, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19; Fiat 126 tg. PAA87824 di proprietà di Gambino Crocifissa, nata a Ravanusa, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21; Autobianchi Y10 tg. PA917371 di proprietà di Mancuso Francesca nata a Palermo il 23.11.58, residente a Palermo in Via Tasso nr. 40; Fiat Uno tg: PA982967 di proprietà della Research Data System Rds, di Pintus Carlo & C. con sede a Palermo in Via Baldissera nr. 23;
Volkswagen Polo tg. PA665215 di proprietà di Caliri Carla, nata a Bologna il 16.10.48, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58; Volkswagen Polo tg. PAA29339 di proprietà di Bellanca Claudio nato a Palermo il 07.09.48, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21; Seat Martella tg. AL567401 di proprietà di Fenech Marcello, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19; Opel Corsa tg. PA756402 di proprietà di Greco Antonia, nata a Lascari il 13.02.13, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19 - deceduta; - - distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili, le strutture murarie, gli infissi e le altre parti degli immobili prospicienti la Via D'Annelio e le vie circostanti appartenenti a:
Grasso Vittorio, nate a Modica il 02.01.10, residente a Palermo, Via Ferri nr. 18; Toolservice S.a.s. di Valenza P. & C. con sede in Via Marlene D'Amelio nr. 70-72 Palermo, nella persona di Valenza Pietro Giuseppe, nato a Pantelleria rappresentante legale della società e inquilino del citato locale di proprietà di Randazzo Giuseppe, domiciliato a Palermo in Via delle Alpi; Oliva Emanuele, nato a Palermo il 27.01.12 affittuario dell'abitazione di proprietà di Marasà Salvatore sita in Piazza Gen. A. Cascino nr. 118/1'; Lentini Leonardo, nato ad Agrigento il 01.10.38, residente Palermo, Via Enrico Fazio nr. 6/2°17;
SO.GE.SI . S.p.A. per l'immobile sito in Via E. Morselli nr. 8/10 e Via Mariano D'Amelio nr. 58/60 di Palermo utilizzato come sede della Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. nella persona di Terracchio Stefano, nato a Palermo il 07.03.46 nella qualità di responsabile dell'Ufficio Provveditorato e Immobili della Montepaschi. Con le aggravanti: di aver commesso il reato in concorso con più di cinque persone, al fine di eseguire il delitto di strage di cui al capo a) di contestazione, nel tempo in cui si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata cosa nostra, nonché per fini terroristici.
In Palermo, il 19 luglio 1992 Con la recidiva reiterata e specifica.
c) fabbricazione, porto e detenzione di esplosivo continuato ed in concorso (artt. 61 nn. 2 e 6, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 1, 2 e 4, primo e secondo comma, della L. 2.10.67 nr. 895 e successive modifiche e art. 7 D.L. 13.5.1991 nr. 152 convertito in L. 12.07.1991, nr. 203, art. 1 legge 15 del 1980) perché, quale reggente del mandamento di Resuttana e componente della commissione provinciale di Palermo, organo di governo del sodalizio criminale denominato "cosa nostra", con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo a) e con le condotte ed i correi ivi indicati, concorreva all'illegale fabbricazione del materiale esplosivo e del congegno micidiale utilizzato per la consumazione della strage di via D'Ameno, nonché all'utilizzo e quindi alla detenzione ed al porto in luogo pubblico da parte di coloro che dovevano curare le fasi esecutive della strage.
Commettendo il reato in concorso con più di cinque persone, al fine di eseguire il delitto di strage di cui al capo a) di contestazione, durante il tempo in cui si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, nonché al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso ed altresì per fini terroristici. In Palermo dal novembre 1991 e sino al 19 luglio 1992. Con la recidiva reiterata e specifica - Vittorio Tutino (in concorso con Gaspare Spatuzza, nei cui confronti si procede separatamente) responsabile dei seguenti reati:
d) strage aggravata in concorso (artt. 61 nr. 10, 81, 110, 112 n.1, 422 c.p.; art. 7 Legge 203/91, art. 1 legge 15 del 1980), perché, quale esecutore materiale, dopo che le commissioni regionale e provinciale di Palermo, organi di governo del sodalizio criminale denominato "cosa nostra", fra la fine di novembre e il 13 dicembre dell'anno 1991 avevano deliberato il programma stragista che prevedeva, fra l'altro, l'uccisione di Paolo Borsellino, in concorso con i componenti di detta commissione e con altri soggetti che curavano l'attività preparatoria ed esecutiva, tra i quali - oltre a Gaspare Spatuzza - Cannella Cristoforo, Tinnirello Lorenzo, Tagliavia Francesco (già giudicati), Fabio Tranchina (nei confronti del quale si procede separatamente) ed altri appartenenti al mandamento di Brancaccio (tra cui Vitale Salvatore, nel frattempo deceduto), eseguiva, unitamente a Gaspare Spatuzza, il furto della Fiat 126 telaio ZFA126A008781619, di colore rosso immatricolata il 25.10.1985 con targa PA 790936, di proprietà di Daguanno Maria ed in uso a Valenti Pietrina, da utilizzare quale autobomba, nonché delle targhe della Fiat 126 targata 878659, intestata a Sferrazza Anna Maria e custodita all'interno dell'officina gestita da Orofino Giuseppe, sita nella via Messina Marine n. 94 di Palermo, che dovevano essere apposte sulla prima autovettura per dissimularne la presenza sui luoghi della strage; procurava due batterie e un'antenna necessarie per alimentare e collegare i micidiali dispositivi destinati a far brillare il materiale esplosivo collocato nella Fiat 126 di proprietà della Daguanno Maria.
Così compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, nonché concorrendo a determinare la morte di Paolo Borsellino, magistrato, e degli agenti di scorta della Polizia di Stato Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie Walter Cusina, nonché lesioni a diverse persone e la devastazione di beni immobili e mobili. Commettendo il reato in concorso con più di cinque persone, in danno di Pubblici Ufficiali, al fine di agevolare l'attività del predetto sodalizio criminale, nonché per fini terroristici.
In Palermo, fra il giugno e il 19 luglio 1992.
e) devastazione in concorso (artt.61 n.2, 110, 112 n.1, 419 c.p., 7 legge n. 203/91, 1 legge n. 15 del 1980), per avere, nelle qualità indicate nel capo d), agendo in concorso con le persone indicate nel capo a) e con le condotte loro proprie descritte nel capo a) e quelle di cui al capo d), facendo uso di sostanze esplosive, compiuto fatti di devastazione, consistenti nell'avere distrutto e reso inservibili le autovetture di cui al capo b) e distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili, le strutture murarie, gli infissi e le altre parti degli immobili prospicienti la Via D'Amelio e le vie circostanti appartenenti ai soggetti indicati al capo b).
Con le aggravanti: di aver commesso il reato in concorso con più di cinque persone, al fine di eseguire il delitto di strage di cui al capo d) di contestazione, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata cosa nostra, nonché per fini terroristici. In Palermo, il 19 luglio 1992 f) fabbricazione, porto e detenzione di esplosivo continuato ed in concorso (artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 1, 2 e 4, primo e secondo comma, della L. 2.10.67 nr. 895 e successive modifiche e art. 7 D.L. 13.5.1991 nr. 152 convertito in L. 12.07.1991, nr. 203, art. 1 legge 15 del 1980), perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per commettere il delitto di cui al capo d), in concorso con i soggetti indicati nel medesimo capo e con altri, alcuni non ancora identificati, detenevano e portavano in luogo pubblico un'ingente quantità di materiale esplosivo e i congegni micidiali necessari a farlo brillare, per alimentare i quali aveva anche procurato due batterie ed un'antenna.
Commettendo il reato in concorso con più di cinque persone, nonché al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso ed altresì per fini terroristici. In Palermo in data anteriore e prossima al 19 luglio 1992 - Calogero Pulci responsabile del reato (capo g) di calunnia aggravata (art.368, commi 1 e 3 cod. pen.), perché nel corso dell' esame dibattimentale reso, in grado d'appello, nell'ambito del processo c.d. "Borsellino bis" (procedimento n. 09/96 Reg. Gen.) per la strage di via D'Amelio, incolpava falsamente Murana Gaetano, pur sapendolo innocente, di aver partecipato alle fasi esecutive dell'attentato compiuto il 19 luglio 1992, in particolare dichiarando che Murana, in occasione di un colloquio avuto al carcere di Caltanissetta, gli aveva detto, in relazione all'esecuzione dell'attentato, "i/ lavoro l'abbiamo fatto noi della Guadagna" e, quindi, accusandolo della commissione del delitto di strage, per il quale il predetto Murana veniva condannato alla pena dell'ergastolo.
Commesso in Caltanissetta, il 7 marzo 2001. Con la recidiva reiterata ed infraq uinq uenna le. - Francesco Andriotta responsabile dei reati (capo i) di calunnia aggravata (artt. 61 n. 2, 81 cpv. e 368, commi 1 e 3 cod. pen.), perché, con una pluralità di azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Ameno incolpava falsamente, pur sapendoli innocenti, Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Gaetano e Vernengo Cosimo di aver partecipato all'organizzazione ed esecuzione dell'attentato compiuto il 19 luglio 1992 in via D'Ameno e, quindi, della commissione del delitto di strage, per il quale il predetto Scarantino veniva condannato alla pena di anni 18 di reclusione e Profeta, Scotto e Vernengo alla pena dell'ergastolo.
In particolare, tra le altre cose, dichiarava di aver saputo da Scarantino Vincenzo, in occasione di un periodo di comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, che: lo stesso Scarantino Vincenzo aveva svolto funzione di vigilanza all'esterno della carrozzeria di Orofino Giuseppe allorché la Fiat 126 era stata imbottita con l'esplosivo; Profeta Salvatore era stato presente nella carrozzeria di Orofino Giuseppe al momento in cui lo stesso Scarantino aveva ivi condotto la Fiat 126 sottratta a Valenti Pietrina affinché fosse imbottita di esplosivo, circostanza dapprima riferita, nel corso degli interrogatori cui era stato sottoposto in fase d'indagine, solo in forma dubitativa e che inoltre lo stesso Profeta aveva riferito pur sempre allo Scarantino, due giorni prima della realizzazione dell'attentato, che "era tutto a posto" e cioè che il "telefonista" era riuscito a mettere sotto controllo il telefono della casa della madre del dott.
Borsellino; Scotto Gaetano aveva avuto un ruolo nella strage, avendo quanto meno fornito il consenso dei Madonia di Resuttana alla sua esecuzione; Vernengo Cosimo aveva partecipato all'esecuzione della strage. In Paliano (provincia di Frosinone), Roma e Torino, il 26.1.1995 (con particolare riguardo alla riferita condotta di avere il Profeta avvisato lo Scarantino della positiva esecuzione dell'attività d'intercettazione sull'utenza attestata presso l'abitazione della madre del dott. Borsellino) ed il 31.1.1995 (in relazione alla riferita condotta dell'essere stato presente nella carrozzeria di Orofino Giuseppe nel momento in cui Scarantino Vincenzo ivi condusse la Fiat 126) per le dichiarazioni rese sul conto di Profeta Salvatore; il 26.1.1995 per le dichiarazioni rese sul conto di Scotto Gaetano; il 16.10.1997 per le dichiarazioni rese sul conto di Scarantino Vincenzo e Vernengo Cosimo.
Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale. Gli imputati venivano condannati, Madonia e Tutino, alla pena principale dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno, Pulci e Andriotta, alla pena principale di anni 10 di reclusione, nonché, tutti, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio civile. Inoltre, Madonia e Tutino venivano condannati al pagamento di una provvisionale: dell'importo di euro 500.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili Piraino Agnese, Borsellino Manfredi, Borsellino Fiammetta, Borsellino Lucia, Borsellino Rita, Loi Maria Claudia, Loi Marcello, Cosliani Nella, Cosina Edna Pasqua Loraine, Cosina Oriana Susanne, Asta Grazia, Traina Giuseppe, Traina Giuseppa Filomena, Traina Antonina, Traina Luciano, Melia Provvidenza, Li Muli Alessandro, Li Muli Tiziana, Li Muli Angela, Li Muli Mariano, Traina Dario, Traina Bartolomeo, Dos Santos Maria Petrucia, Catalano Emanuele, Catalano Emilia, Catalano Rosalinda; dell'importo di euro 300.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili Borsellino Salvatore, Vullo Antonio, Gatani Carmelo, Gatani Diego, Gatani Maurizio, Gatani Fabio, Gatani Febronia, Gatani Roberta, Gatani Luca, Fiore Claudio, Fiore Cecilia, Fiore Matta; dell'importo di euro 100.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili Catalano Salvatore, Catalano Tommaso, Catalano Rosa, Catalano Giulia; dell'importo di euro 90.000,00 in favore della parte civile Gioè Giuseppe; dell'importo di euro 80.000,00 in favore della parte civile Catalano Giuseppa.
Pulci veniva condannato al pagamento di una provvisionale dell'importo di euro 300.000,00 in favore della parte civile Gaetano Murana. La Corte di assise di Caltanissetta, inoltre dichiarava non doversi procedere nei confronti di Vincenzo Scarantino (imputato del delitto di calunnia aggravata ex artt. 61 n. 2, 81, secondo comma, e 368, primo e terzo comma, cod. pen., perché, con una pluralità di azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, incolpava falsamente, pur sapendoli innocenti, Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano e Urso Giuseppe di aver partecipato alle fasi esecutive dell'attentato compiuto il 19 luglio 1992 in via D'Ameno e, quindi, della commissione del delitto di strage, per il quale i predetti Profeta, Scotto, Vernengo, Gambino, La Mattina, Murana e Urso venivano condannati alla pena dell'ergastolo) in ordine al reato continuato ascrittogli, in quanto, applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 114, terzo comma, cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate, il reato era estinto per prescrizione.
2. Investita dagli appelli proposti nell'interesse degli imputati Salvatore Mario Madonia, Vittorio Tutino, Calogero Pulci e Francesco Andriotta, la Corte di assise di appello di Caltanissetta, con sentenza deliberata il 15 novembre 2019, ha confermato la sentenza di condanna di primo grado. 2.1. Rinviando la più analitica disamina della motivazione della sentenza impugnata alla trattazione dei singoli ricorsi, può qui, in estrema sintesi, segnalarsi che, in ordine alla posizione di Salvatore Mario Madonia, la Corte di assise di appello ha preso le mosse dalla ricognizione dei seri e concreti propositi di omicidio del giudice Borsellino maturati da Cosa Nostra fin dagli anni '80, per poi soffermarsi sugli esiti del processo "Borsellino ter", che aveva individuato nella riunione degli auguri di Natale del 1991 il momento deliberativo della strategia stragista di Cosa Nostra delineata in relazione al previsto (e poi verificatosi) esito infausto, per la stessa Cosa Nostra, del "maxiprocesso".
I giudici di merito hanno poi messo in rilievo le plurime, persistenti "zone d'ombra" sulla vicenda della strage di Via D'Ameno, rimarcando, comunque, la paternità mafiosa dell'attentato e sottolineando, rispetto ai "nuovi scenari" che le vicende oggetto del processo "trattativa Stato - mafia" avrebbero disvelato, «la sostanziale neutralità» ai fini dell'accertamento oggetto del presente processo; nella ricostruzione della sentenza impugnata (e della conforme sentenza di primo grado), l'uccisione del giudice Paolo Borsellino, «inserita nell'ambito di una più articolata "strategia stragista" unitaria», rispondeva a più finalità di Cosa Nostra, una finalità di vendetta che chiama in causa la vita professionale del magistrato, una finalità preventiva, perseguita da Cosa Nostra in relazione «alla possibilità che il giudice Borsellino divenisse capo della Procura Antimafia, e una «finalità di destabilizzazione», volta a «esercitare una pressione sulla compagine politica e governativa» e «a mettere in ginocchio lo Stato».Con specifico riferimento alla posizione di Madonia, la sentenza di appello ha, innanzitutto, esaminato le dichiarazioni accusatorie del collaboratore Antonino Giuffrè, centrali nel compendio probatorio valorizzato ai fini del giudizio di colpevolezza, vagliando, alla luce dei motivi di appello, la credibilità del collaboratore e l'attendibilità del suo racconto, che indicava il ricorrente tra i partecipanti alla riunione deliberativa indicata.
Confermato il giudizio di genuinità e di attendibilità delle dichiarazioni di Giuffrè già formulato dalla sentenza di primo grado, la pronuncia di appello esamina gli elementi di riscontro offerti - in particolare, ma non esclusivamente - dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Salvatore Cancenni (nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di assise di appello di Catania all'udienza del 19/03/2004 e in sede di interrogatorio del 22/01/2009, il cui verbale è stato acquisito ex art. 512 cod. proc. pen.), rilevandone l'idoneità a integrare un elemento di conferma delle dichiarazioni di Giuffrè, anche alla luce del rilievo dell'identità della riunione in cui la Commissione Provinciale deliberò la strategia stragista e affrontò il tema dei nuovi assetti organizzativi conseguenti all'uccisione di Pietro Ocello, identità argomentata sulla base di vari elementi (tra i quali, la "cronologia degli eventi" relativi alla vicenda del maxiprocesso e alla "questione Ocello").
Il giudice di appello ha poi richiamato: la circostanza che Madonia risulta aver partecipato anche ad altra riunione della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, nel corso della quale erano stati deliberati gli omicidi dei fratelli Salvatore e Giuseppe Savoca; le dichiarazioni di Francesco Onorato e Santo Di Matteo, che hanno indicato l'odierno ricorrente come reggente del mandamento di Resuttana nel periodo 1990/1991, quale sostituto del padre; la circostanza che Via D'Annego rientrava in detto mandamento. In linea con la citata sentenza della Corte di assise di appello di Catania nel processo "Borsellino ter", la Corte di assise di appello nissena ha poi rimarcato il ruolo deliberativo rispetto, in particolare, all'uccisione di Paolo Borsellino ascrivibile alla riunione della Commissione Provinciale di Cosa Nostra tenutasi intorno agli inizi del mese di dicembre del 1991, disattendendo le doglianze formulate al riguardo dall'appellante. 2.2.
Per quanto riguarda la posizione di Vittorio Tutino, la sentenza impugnata ha confermato le valutazioni del giudice di primo grado in ordine al giudizio di credibilità soggettiva del principale accusatore del ricorrente, Gaspare Spatuzza, e alla ricostruzione della dinamica del furto e del coinvolgimento dello stesso Tutino prospettata dal collaboratore di giustizia. La Corte di assise di appello di Caltanissetta ha inoltre ritenuto infondate le censure difensive relative ai riscontri estrinseci e individualizzanti, identificati dai giudici di merito nelle dichiarazioni di Vito Galatolo, Francesco Raimo e Tullio Cannella.
La sentenza impugnata ha poi messo in luce, disattendendo anche sul punto le censure difensive, gli elementi di fatto in base ai quali ha ritenuto corretta l'inferenza del l i giudice di primo grado in ordine alla riconoscibilità del dolo, elementi individuati, in particolare, nel collegamento tra il furto dell'auto, il furto delle targhe e il reperimento degli strumenti indispensabili per alimentare i dispositivi destinati a provocare la deflagrazione, condotte, queste, poste in essere da Tutino in quello che è stato definito un «contesto unitario» dalla Corte nissena, che ha altresì rigettato il motivo di appello teso al riconoscimento della configurabilità, nel caso di specie, del concorso anomalo. 2.3.
Nella definizione della posizione di Francesco Andriotta, la Corte di assise di appello muove dalle "origini della calunnia", ossia dalla «ricostruzione della genesi delle indagini compiute dagli organi inquirenti sulla strage» e dalla ricognizione dei contributi dichiarativi offerti, in particolare, da Vincenzo Scarantino e dallo stesso Andriotta, contributi «sostanzialmente posti alla base dei due processi Borsellino uno e Borsellino bis». La sentenza impugnata osserva poi che non sussistono «elementi per ritenere che le mendaci dichiarazioni rese dall'imputato in esame e da Scarantino Vincenzo siano il frutto di una concertata programmazione criminosa» e, richiamate alcune circostanze (ad esempio in ordine alla riunione deliberativa della strage, alle condizioni dell'autovettura rubata), rileva come debba ritenersi che esse «possano essere state suggerite solo da inquirenti infedeli, in violazione di basilari regole procedimentali, non potendo derivare da altra fonte la conoscenza delle dichiarazioni rese nel frattempo da Scarantino (a loro volta non corrispondenti a verità)».
La sentenza impugnata richiama poi adesivamente quella di primo grado lì dove osserva che l'analisi sulla genesi della collaborazione dei falsi pentiti (Scarantino e Andriotta, quelli imputati nel presente processo) «lascia emergere una costante», trattandosi di dichiarazioni che «pur radicalmente false nel loro insieme, ricomprendevano alcune circostanze oggettivamente vere, che dovevano essere state suggerite loro dagli inquirenti o da altri funzionali infedeli i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte».
Replicando alle censure proposte con l'atto di appello, la Corte nissena ha poi rilevato che le dichiarazioni rese da Andriotta nei confronti di Scarantino il 16/10/1997 rappresentano una reiterazione, in continuazione, delle precedenti condotte calunniatorie, sicché a nulla rileva che tali dichiarazioni siano intervenute quando era già divenuta irrevocabile la condanna di Scarantino. La sentenza impugnata ribadisce, quindi, in linea con la sentenza di primo grado, l'affermazione di responsabilità dell'imputato rispetto, per un verso, alle dichiarazioni rese il 16/10/1997 nei confronti di Cosimo Vernengo, accusato di aver preso parte alla strage, e, per altro verso, alle dichiarazioni del 26/01/1995 nei confronti di Gaetano Scotto, indicato, in sintesi, come colui che aveva "fornito" il consenso dei Madonia alla strage.Quanto alla consapevolezza dell'innocenza degli accusati in capo ad Andriotta (che ha «ammesso la falsità delle sue dichiarazioni e, dunque, l'inesistenza delle confessioni carcerarie da parte di Scarantino», proclamandosi, tuttavia, innocente in quanto i nomi e i fatti riferiti all'Autorità Giudiziaria erano il risultato dei suggerimenti ricevuti dai funzionari di polizia del gruppo Falcone - Borsellino), la Corte di secondo grado conferma la valutazione del giudice di primo grado sulla base di una serie di elementi e argomenti (l'estraneità alle dinamiche criminali siciliane, i benefici ottenuti con l'ammissione al programma speciale di protezione, la mancata richiesta agli «inquirenti suggeritori» di qualsiasi elemento in ordine alla veridicità dei fatti narrati, l'assoluta anomalia del modo di procedere indicato come "indottrinamento", volto a "incastrare" Scarantino, la progressività delle accuse che gli venivano via via suggerite).
Ribadita l'efficienza causale delle dichiarazioni di Andriotta in ordine alle condanne subìte dalle persone offese e, dunque, la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 368, terzo comma, cod. pen., la sentenza impugnata ha, infine, motivato in ordine al rigetto delle deduzioni difensive volte alla mitigazione del trattamento sanzionatorio irrogato. 2.4. La sentenza impugnata ha confermato altresì il giudizio di colpevolezza di Calogero Pulci; in estrema sintesi, nella valutazione del giudice di appello, da una parte, le dichiarazioni accusatorie di Pulci sono ritenute mendaci alla luce della ricostruzione della vicenda preparatoria ed esecutiva della strage di Via D'Amelio offerta dalla collaborazione di Gaspare Spatuzza, ricostruzione, ritenuta del tutto attendibile, che esclude qualsiasi partecipazione a quel segmento di Murana e di esponenti della "famiglia" della Guadagna.
D'altra parte, i giudici di merito hanno formulato un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dell'odierno ricorrente, giudizio fondato su elementi riguardanti già la fase iniziale della collaborazione di Pulci (rispetto alla quale la Corte di assise di appello di Caltanissetta ricorda che lo stesso dichiarante ha ammesso la parzialità e la reticenza, all'epoca, della propria collaborazione e richiama le accuse di aver tentato inquinamenti della prova mossegli da Giuga e da Trubia), sia le discordanti versioni prospettate, nel tempo, sui fatti di cui all'imputazione: assente negli interrogatori resi in precedenza, il riferimento al coinvolgimento di Murana nella strage di Via D'Amelio compare per la prima volta in sede di appello del processo "Borsellino bis", il 07/03/2001, determinando il ribaltamento in peius della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado nei confronti dello stesso Murana (e la sua condanna all'ergastolo).
La versione sostenuta nel corso del processo "Borsellino bis" fu ribadita da Pulci nei due interrogatori resi nel corso delle indagini del presente procedimento il 04/04/2011 e il 10/03/2012, ma, a sole due settimane dall'ultimo di tali interrogatori, Pulci, il 22/03/2012, ritrattò le accuse nei confronti di Murana, adducendo, a spiegazione della condotta posta in essere, la volontà di compiacere il Procuratore Generale che, a suo tempo, gli aveva rivolto una domanda suggestiva, richiamata, però, dallo stesso Pulci in termini indicati dai giudici di merito come non corrispondenti al vero.
Infine, nel dibattimento del presente processo, interviene la "ritrattazione della ritrattazione", con la riproposizione della versione accusatoria nei confronti di Murana. Ritrattazione della precedente confessione ritenuta non credibile dal giudice di appello. 2.5. Inoltre, la Corte di assise di appello nissena ha rigettato anche l'appello proposto nell'interesse di Vincenzo Scarantino e volto a ottenere una sentenza di proscioglimento con formula più favorevole (perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, per aver agito in stato di necessità o, comunque, senza la consapevolezza dell'innocenza delle persone accusate).
3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Mario Madonia, attraverso i difensori Avv.ti Piera Farina e Flavio Sinatra, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 110 cod. pen., dell'art. 422 cod. proc. pen. [recte, cod. pen.] e degli artt. 192, comma 3, e 187 cod. proc. pen. (la distinzione in sotto- paragrafi - assente nell'atto di ricorso - è funzionale a una più chiara esposizione delle doglianze). 3.1.
Il ricorso sintetizza, in premessa, le doglianze proposte con l'atto di appello e alcuni passaggi della motivazione della sentenza impugnata, per poi censurare il rilievo del giudice di appello circa il riscontro offerto alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore Antonino Giuffrè da quelle dell'altro collaboratore Salvatore Cancemi: richiamate le dichiarazioni rese da quest'ultimo nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di assise di appello di Catania e poi nell'interrogatorio del 22/01/2009 acquisito ex art. 512 cod. proc. pen., il ricorso sottolinea che, in queste ultime dichiarazioni, Cancemi, con riguardo alla riunione "allargata" della Commissione Provinciale di Cosa Nostra indetta da Riina anche per chiarire ragioni e circostanze dell'omicidio di Pietro Ocello, ha riferito di non ricordare se nel corso di tale riunione si fosse discusso dell'"eliminazione" dei giudici Falcone e Borsellino, così smentendo il racconto di Giuffrè in cui questi descriveva l'espressa e rappresentata decisione di Riina di uccidere (anche) il giudice Borsellino.
Il ricorso ritiene non condivisibile il ragionamento dei giudici di merito sull'identità della riunione allargata indicata dai due collaboratori, in quanto le rispettive dichiarazioni risultano differenti rispetto al nucleo essenziale, tanto più che, al riguardo, Giovanni Brusca non ha riferito dei protagonismi evocati da Giuffrè, il quale ha raccontato di aver incontrato Madonia nei primi mesi del 1992, laddove il ricorrente è detenuto in carcere dal 13/12/1991.3.2. Quanto all'epoca della decisione di uccidere Paolo Borsellino, che la difesa dell'imputato aveva collocato a metà degli anni '80 alla luce dei precedenti procedimenti definiti con sentenze irrevocabili acquisite agli atti (le quali postulavano un'adeguata e autonoma valutazione), il ricorso evidenzia che la stessa sentenza impugnata riconosce che detta decisione aveva ricevuto una repentina "accelerazione" nel mese di maggio del 1992, dopo la strage di Capaci; osserva quindi il ricorso che, per sostenere un'interruzione di continuità del progetto delittuoso si sarebbe dovuto dimostrare un avvenimento talmente eccezionale da sovrapporsi al deliberato originario interamente "novandolo", così da far ritenere l'uccisione di Borsellino non più riconducibile ai motivi espressi fin dagli inizi degli anni '80, ma ad altri motivi, del tutto diversi da quelli originari, per i quali era necessario che Cosa Nostra adottasse una nuova decisione, tanto più che lo stesso capo di imputazione fa riferimento alla deliberazione del proposito criminoso stragista nel mese di ottobre del 1991 in occasione della riunione tenutasi a Castelvetrano di cui alle dichiarazioni di Sinacori, Geraci e Scarano.
Osserva ancora il ricorso, richiamando le dichiarazioni del collaboratore Leonardo Messina, che la sentenza impugnata ha fatto riferimento a una riunione della Commissione Regionale di Cosa Nostra in data 01/02/1992 e all'ordine impartito da Riina a metà febbraio di rientrare in Sicilia ai soggetti inviati a Roma per organizzare l'attentato contro, in particolare, Giovanni Falcone, ordine al quale avevano fatto seguito le "riunioni ristrette" di cui avevano parlato i collaboratori Brusca e Cancemi; ad avviso dell'impugnante, l'adozione del piano stragista nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino non aveva assunto il contenuto "rinnovativo" affermato dal giudice di appello, posto che la decisione omicidiaria non era mai venuta meno, tanto è vero che, dalla fase deliberativa risalente agli anni '80, si era passati a quella esecutiva, prima della riunione del dicembre del 1991, con gli attentati falliti di Marina Longa e di Via Cilea menzionati dalla sentenza impugnata. 3.3.
Mentre l'atto di appello aveva denunciato il difetto di costanza nel tempo delle dichiarazioni accusatorie di Giuffrè, il ricorso richiama quanto riferito dal collaboratore nel 2002 dinanzi al Tribunale di Termini Innerese e nel 2003 nel processo Adelfio e altri (in cui non aveva raccontato di aver partecipato alla "riunione degli auguri" avente a oggetto l'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino), nonché nel processo per il duplice omicidio Savoca (in cui non aveva saputo indicare quante volte aveva visto il ricorrente nelle riunioni della Commissione Provinciale di Cosa Nostra e precisava di non aver avuto notizie in merito a diversi "omicidi eccellenti" di appartenenti alle forze di polizia o esponenti del mondo politico o giudiziario, quali gli omicidi di Natale Mondo, Emanuele Piazza, Antonino Saetta, Alberto Giacomelli, Giuseppe Insalaco); il ricorso richiama quindi gli interrogativi avanzati dalla difesa con l'atto di appello in ordine ai soggetti presenti, per il mandamento di Resuttana, alle varie riunioni della Commissione Provinciale in occasione del Natale 1991 e nel periodo 1988 - 1990, rispetto alle quali l'assenza di ricordo del collaborante avrebbe meritato congrua confutazione argomentativa.
L'atto di appello, sottolinea ancora il ricorso, aveva dedotto che nel settembre-ottobre 1991 era stata ri-deliberata l'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino che si sarebbe dovuta realizzare con la "missione romana", sicché non si comprendeva logicamente l'assunto secondo cui solo nel mese di dicembre del 1991 sarebbero stati ri-deliberati gli omicidi, tanto più che, nel presente procedimento, il collaboratore Brusca ha contraddetto Giuffrè, riferendo di aver focalizzato la propria attenzione più sulle "riunioni ristrette" del febbraio del 1992 e di non avere un ricordo preciso in ordine alla "riunione degli auguri" del 1991.
Ulteriori elementi di smentita, osserva ancora il ricorso, potevano desumersi dal fatto che vari collaboratori (Marchese, Ferrante, Anselmo, Onorato, Galliano e Mutolo) non avevano riferito nulla sul tema, nonostante il ruolo rivestito in seno a Cosa Nostra; deduce ancora l'impugnazione, richiamando i motivi di appello, che, per come contestato nel processo "trattativa Stato - Mafia", proprio dagli esiti del maxi-processo andarono in crisi i rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali, mentre le dichiarazioni relative al periodo a cavallo tra il 1991 e 1992 muovono dall'aspettativa intorno al maxi-processo e poi dalle conseguenze provocate dalla sentenza della Corte di cassazione del 31 [recte, 30: n.d.e.] gennaio 1992, non già dalla previsione di essa. 3.4.
Il ricorso deduce, in guisa di riepilogo, che la sentenza impugnata assume la partecipazione di Salvatore Madonia, quale reggente della famiglia di Resuttana, in sostituzione del padre Francesco, già condannato dalla Corte di assise di appello di Catania per il medesimo fatto e sulla scorta del medesimo materiale probatorio, utilizzabile ex art. 238-bis cod. proc. pen. Il collaboratore Giuffrè ha riferito della presenza di Madonia alla riunione degli auguri natalizi del 1991 in quanto incontrato, subito dopo, nei primi mesi del 1992, laddove il ricorrente risultava all'epoca detenuto in carcere.
Lo stesso Giuffrè, osserva ancora il ricorso, ha riferito delle lamentele raccolte da Galatolo (padre) all'interno del carcere di Termini Imerese in ordine al fatto che la sua famiglia mafiosa (famiglia dell'Acquasanta, mandamento di Resuttana) non fosse stata informata dell'omicidio del giudice Borsellino, lamentela che logicamente non avrebbe ragion d'essere se Madonia avesse effettivamente partecipato alla decisione in rappresentanza del mandamento. Il ricorso censura poi la sentenza impugnata sotto il profilo della dedotta non corretta applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della valutazione della consistenza probatoria della chiamata in correità di Giuffrè e dell'affidabilità dei riscontri in ordine all'effettiva partecipazione dell'imputato all'episodio contestatogli; vengono dunque proposte censure circa la violazione della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione al ritenuto concorso morale del ricorrente nella veste di mandante della strage, tenuto conto del fatto che il racconto di Giuffrè sulla riunione del dicembre del 1991 non collima con quelli di Brusca e di Cancemi, il secondo dei quali non ha confermato la presenza di Giuffrè nelle dichiarazioni dibattimentali e, sempre in quelle rese alla Corte di assise di appello di Catania, aveva fatto riferimento solo agli omicidi di Lima e di Falcone (non aggiungendo nulla in ordine al giudice Borsellino), nonché alla circostanza che Madonia sarebbe stato presente solo alla riunione in cui si discusse dell'omicidio di Pietro Ocello e che vi furono riunioni della Commissione provinciale due o tre mesi prima dell'attentato di Capaci.
I collaboranti Sinacori e Geraci hanno riferito di un'altra riunione deliberativa intervenuta nell'ottobre del 1991 a Castelvetrano alla presenza di Matteo Messina Denaro, dalla quale prese le mosse la "missione romana" del marzo 1992, risultanza che disarticola il ragionamento della sentenza impugnata. Denuncia ancora il ricorso che non risulta spiegato come Madonia abbia - rispetto a una decisione presa e mai revocata in dubbio - istigato o determinato taluno all'esecuzione del delitto, provocando, formando o rafforzando l'altrui convincimento e non con la mera attuazione della decisione presa da tempo dall'organismo collegiale, che nel dicembre del 1991 aveva deciso chi avrebbe preso in carico l'esecuzione dei progetti omicidiari.
I giudici di merito, osserva ancora il ricorso, avrebbero dovuto motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione del complice morale nella fase ideativa o preparatoria del delitto, precisando sotto quale forma essa si fosse manifestata in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere da altri soggetti anni prima, secondo la regola, non immutabile nel tempo, che le decisioni della Commissione circa i "delitti eccellenti" potevano essere differite, ma non revocate, mentre la decisione dell'uccisione del giudice Borsellino era già passata alla fase esecutiva, come confermato dagli attentati di Marina Longa e di Via Cilea anteriori alla riunione del dicembre del 1991.
Deduce conclusivamente il ricorso che i giudici di merito hanno fornito una lettura affetta da illogicità, non spiegando la relazione tra una deliberazione dell'organismo collegiale di Cosa Nostra già intervenuta e un secondo intervento "decisorio che a quel punto si sarebbe sovrapposto senza ragione" (Sez. 1, n. 2938 del 27/11/2020, dep. 2021, Virga), tenuto conto dell'assenza di elementi probatori dimostrativi di un ripensamento da parte di detto organismo. ( 4. Avverso la medesima sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione Vittorio Tutino, attraverso il difensore Avv.
Flavio Sinatra, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 125, 187 e 192 cod. proc. pen. e dell'art. 422 cod. pen., nonché vizi di motivazione. 4.1.1. Deduce il ricorso che la sentenza impugnata non ha preso in considerazione diverse pronunce assolutorie in cui le dichiarazioni del collaboratore Gaspare Spatuzza non sono state ritenute sufficienti a giungere a un giudizio di colpevolezza, quali la sentenza della Corte di appello di Milano sulla strage di Via Palestro nei confronti di Marcello Tutino (fratello del ricorrente), la sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione nel processo Tagliavia e la sentenza della Seconda Sezione nei confronti di tale Formoso, nei cui confronti è stata negata la revisione nonostante le dichiarazioni di Spatuzza a lui favorevoli.
La Corte di appello, osserva l'impugnante, ha valutato in termini di condivisione le sentenze in cui la propalazione era stata valorizzata, in termini di - implicito - rigetto nelle pronunce opposte. Inoltre, deduce ancora il ricorso, la sentenza impugnata ha ritenuto genuino, disinteressato, spontaneo e costante il racconto di Spatuzza nonostante il contenuto di un pregresso colloquio investigativo del 26 giugno 1998 effettuato con i Procuratori Vigna e Grasso della Procura Nazionale Antimafia, colloquio in cui - pur facendo riferimento a fatti anche gravissimi commessi da Cosa Nostra e al protagonismo stragista dei fratelli Graviano e di altri - non menzionava il coinvolgimento di Vittorio Tutino, non risultando appagante il rilievo del rapporto di amicizia - mai venuto meno - esistente tra chiamante e chiamato quale spiegazione delle accuse intervenute dieci anni dopo quel colloquio. 4.1.2.
Quanto alla dinamica del furto, osserva il ricorrente che la sentenza individua quale riscontro "di posizione" o "d'ambiente" della dichiarazione accusatoria di Spatuzza il ruolo svolto dall'imputato in seno al mandamento di Brancaccio, prospettiva che, per essere positivamente validata, avrebbe dovuto afferire al furto dell'autovettura (nel quale lo stesso Spatuzza avrebbe potuto coinvolgere persone a lui vicine ed esperte come Costa), ossia al segmento della vicenda narrato dal collaborante, laddove solo con motivazione congetturale sono state superate, ad avviso dell'impugnazione, le questioni relative alla collocazione temporale dell'incarico ricevuto da Cannella e al furto, in quanto la difficoltà riferita da Spatuzza di aprire la Fiat 126 con lo "spadino" era stata confutata dalla difesa, che, nel gravame, aveva dedotto che tale difficoltà si riferiva a un modello successivo a quello dell'auto rubata; a fronte del dato documentale dedotto dalla difesa, la sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori Pietro Romeo e Agostino Trombetta, elevati al ruolo di esperti periti, secondo i quali era impossibile aprire la 126 con lo "spadino", diversamente da quanto sostenuto, prima della collaborazione, da Salvatore Candura, che aveva raccontato di aver rubato l'auto con tale strumento.
Con riferimento alla difficoltà per gli autori del furto di spingere a mano la 126 fino al magazzino, la sentenza impugnata ha disatteso le doglianze dell'appellante rilevando che esse erano sfornite di alcun supporto documentale e tecnico, senza considerare che detta risultanza, in quanto rientrante nel notorio, non richiedeva ulteriore dimostrazione documentale. Osserva altresì il ricorso che, nell'atto di appello, era stato evidenziato il contrasto tra il riferimento di Spatuzza all'epoca di conferimento dell'incarico e quanto riferito da Brusca, che solo tre giorni prima della strage aveva appreso da Salvatore Biondino che non poteva aiutarlo perché in quel momento era "sotto lavoro"; la deduzione è stata disattesa con motivazione insufficiente, ritenendo apoditticamente esaustivo il mero riferimento di Biondino all'intera fase preparatoria.
Allo stesso modo, sottolinea il ricorso, sono state considerate le ravvisate imprecisioni del racconto di Spatuzza sulla collocazione temporale degli eventi, impropriamente giustificate come deficit mnemonico ritenuto anzi sintomo di genuinità, sicché quando il propalante accusa evocando accadimenti con precisione, è attendibile, mentre, se non rammenta, è attendibile ugualmente in quanto genuino. Il ricorso lamenta inoltre che la censura relativa all'inverosimiglianza dell'utilizzo di una macchina "pulita" come quella del fratello di Spatuzza per svolgere un compito preparatorio di un attentato eclatante è stata disattesa dal giudice di appello argomentando che il giorno del furto era stato programmato solo un giro di perlustrazione, mentre Spatuzza e Tutino cambiarono repentinamente idea dopo aver trovato la 126 poi sottratta, così giustificando l'assunto facendo riferimento a un'iniziativa personale non comunicata ad alcuno né avallata dai vertici della famiglia mafiosa, in un contesto che la stessa sentenza impugnata definisce di massima accortezza e cautela, tanto da agire a "compartimenti stagni".
Deduce ancora il ricorso che l'assunto secondo cui Spatuzza avrebbe indicato il posto preciso in cui era stata parcheggiata l'auto poi sottratta, confermato da Pietrina Valenti solo nel presente processo, non poteva costituire riscontro estrinseco e individualizzante nei confronti di Tutino, laddove i giudici di merito non hanno spiegato la ragione dell'evidente mutamento della versione della stessa Valenti, a distanza di anni e di processi, e la sospetta "convergenza" con la versione di Spatuzza. Quanto alla questione della sistemazione dei freni della 126, in ordine alle doglianze dell'atto di appello circa le discrasie tra le dichiarazioni di Spatuzza e le conclusioni del consulente tecnico del P.M.
Canavese (secondo cui i lavori erano stati eseguiti, in termini probabilistici, solo sul settore frenante posteriore destro), la Corte di assise di appello, in linea con la sentenza di primo grado, ha valorizzato il dato dell'avvenuta riparazione, senza però analizzare i profili di inverosimiglianza concernenti le modalità dell'intervento, tenuto conto che l'auto non poteva essere "issata" a mano per essere poggiata su cartoni dove venivano custodite sigarette, e il coinvolgimento di Costa, che poteva diventare uno scomodo teste. A proposito dell'eliminazione dei documenti rinvenuti all'interno della 126, rispetto alla quale la difesa aveva richiamato le dichiarazioni della proprietaria Valenti, che ha riferito di avere ancora la disponibilità della carta di circolazione, la sentenza impugnata — ad avviso del ricorrente - incorre in un travisamento della prova, posto che, in sede di incidente probatorio, Spatuzza, diversamente da quanto riportato dalla sentenza impugnata (pag. 234), ha dichiarato di aver tolto tutto quello che era custodito e di avergli dato fuoco.
L'atto di appello aveva devoluto alcune deduzioni in ordine al ricordo poco nitido di Spatuzza sulla data del furto della 126, sull'affermazione di non ricordare chi avesse sottratto le targhe e sulle modalità di accesso all'officina di Orofino (scavalcando un cancello secondo il collaborante; con la forzatura e la rottura del lucchetto, secondo la denuncia di Orofino). Osserva ancora il ricorso che la sentenza di appello non ha dato risposte appaganti anche sulla deduzione che lo stesso Spatuzza non avesse contezza dell'obiettivo da colpire, perché si procedeva a "compartimenti stagni", salvo poi coinvolgere incautamente tale Costa (un ladruncolo di quartiere) in un'operazione delicatissima e nonostante il collaborante ipotizzasse che l'auto poteva essere impiegata per un attentato come quello in cui fu ucciso il giudice Chinnici. 4.1.3.
Deduce inoltre il ricorso che la sentenza impugnata condivide apoditticamente la positiva valutazione dei giudici di primo grado in ordine all'attendibilità soggettiva e oggettiva delle dichiarazioni del collaboratore Vito Galatolo, sulla base di un giudizio censurato dall'atto di appello in ragione della giovane età e della mancata investitura all'epoca di Galatolo, del mancato credito riconosciuto dai giudici di primo grado ad altre dichiarazioni del collaborante (in merito ai "servizi deviati" e a Castel Utveggio), della progressione accusatoria del contributo offerto, del mancato credito accordatogli in altri procedimenti, del riferimento a "martidduzzu", soprannome di Giuseppe Graviano e non di Filippo Graviano, del mancato ricordo della voglia che Filippo Graviano aveva sul viso, del riferimento agli arresti domiciliari e non alla sorveglianza speciale applicata all'epoca a Graviano, dell'inverosimiglianza della visita (essendo già stato acquisito il consenso nella precedente riunione degli auguri di Natale).
Ritiene il ricorso che le censure siano state superate dalla sentenza impugnata con motivazione congetturale, tanto più che, secondo la ricostruzione ritenuta illogica dall'impugnante, Filippo Graviano avrebbe avvisato tempo prima della strage Galatolo figlio (neppure affiliato) affinché informasse il padre detenuto dei progetti stragisti, facendo così saltare ogni accortezza e nonostante la famiglia mafiosa di appartenenza (mandamento di Resuttana) fosse stata già informata dopo la riunione di Natale del 1991, tanto più che il padre del collaboratore - così come riferito da Giuffrè - si era poi lamentato di non essere stato informato della strage, il che smentisce il racconto di Vito Galatolo.
Quanto alle dichiarazioni rese da Francesco Raimo, le stesse erano state censurate in sede di appello per la dedotta genericità, inverosimiglianza e tardività, oltre che per l'erronea individuazione dell'atto di indagine pervenuto a Tutino; secondo la ricostruzione della successione degli atti notificati a Tutino, nel mese di aprile del 2009 egli non avrebbe avuto ragione di sorprendersi e turbarsi più di tanto, essendo già a conoscenza dal precedente febbraio delle indagini a suo carico per la strage del 19 luglio 1992. A proposito delle dichiarazioni rese da Tullio Cannella (definito "truffaldino" dallo stesso Spatuzza), nel gravame la difesa aveva lamentato che in altri procedimenti il collaborante era stato ritenuto inattendibile e che comunque le sue dichiarazioni contrastavano con quanto riportato in sentenza circa il fatto che Tutino si era lamentato per esser stato tenuto all'oscuro del grave e tragico attentato, laddove, nella prospettiva difensiva, appariva probabile che le dichiarazioni accusatorie fossero ispirate da malanimo.
Osserva altresì il ricorso che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto riscontrate le dichiarazioni accusatorie di Spatuzza dalle dichiarazioni dei tre collaboranti indicati, posto che nessuna di queste ultime dichiarazioni aveva confermato la porzione di condotta evocata dal principale accusatore, avendo ora attribuito un ruolo di copertura a Tutino (Cannella), ora di organizzazione (Galatolo), che la stessa sentenza attribuisce a soggetti diversi dal ricorrente, sicché dette dichiarazioni, ad avviso dell'impugnante, sono prive di idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto attribuito all'imputato (ossia l'esecuzione del furto, l'aver procurato due batterie e un'antenna). 4.1.4.
In ordine alla prova dell'elemento soggettivo, rileva il ricorso che la stessa sentenza impugnata ha evidenziato che Spatuzza avrebbe ricevuto da Giuseppe Graviano gli incarichi in questione senza che nessuno gli avesse mai chiarito la finalità ultima delle condotte, pur avendo lo stesso collaborante ipotizzato che si trattasse di un omicidio eclatante, mentre è parimenti incontestato che lo stesso Spatuzza non aveva mai parlato esplicitamente di tale suo convincimento con Tutino, né da questi aveva ricevuto confidenze; il che, secondo il ricorso, dimostra l'insussistenza dell'elemento psicologico a carico di Tutino, posto che la prova del dolo, ossia della finalità di uccidere, non può essere desunta da elementi puramente ipotetici, quali il furto di un'autovettura, la consegna di due batterie e di un'antenna, tanto è vero che, dopo un periodo di comune latitanza, Tutino si era lamentato della mancata conoscenza della strage di Capaci e che per quella di Via D'Amelio, ove abitavano suoi parenti, gli erano state fornite indicazioni meramente generiche di non passare da quella via; lamentela che non avrebbe avuto ragione se l'imputato avesse conosciuto le finalità del furto dell'auto e avesse avuto i ruoli indicati da Cannella e da Galatolo.
Gli elementi valorizzati dai giudici di merito (il furto dell'auto e la successiva e separata consegna di due batterie e di un'antenna regolarmente acquistate) non possono ragionevolmente rappresentare la coscienza e volontà di porre in essere atti che esponessero a pericolo di vita un numero indeterminato di persone, tanto più che, sempre in quel segmento, gli "strumenti" richiesti, perfino in tempi differenti, non potevano significare l'effettiva consapevolezza che da tale azione potesse derivare la morte di una collettività di vittime. Sostiene quindi il ricorrente che la sentenza impugnata non ha speso adeguata motivazione in ordine all'evidenza che avrebbe dovuto investire in modo specifico i "mezzi utilizzati", le "modalità" e le "circostanze" di contesto che lo caratterizzano, tanto più che Tutino, a differenza di altri imputati già condannati in via definitiva (compreso Spatuzza), non ha partecipato alla fase del "caricamento" dell'esplosivo all'interno della 126. 4.2.
Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 116 cod. pen. e vizi di motivazione. Deduce il ricorso che la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del concorso anomalo nonostante risultasse la non prevedibilità dell'evento diverso in concreto in relazione alle circostanze che ne avevano accompagnato il verificarsi e, dunque, la mancata conoscenza in capo a Tutino della destinazione finale della Fiat 126 rubata, non risultando soddisfacenti le giustificazioni della sentenza impugnata circa l'inserimento organico del ricorrente in Cosa Nostra e il suo rapporto privilegiato con i fratelli Graviano, posto che proprio le dichiarazioni di Spatuzza hanno escluso la consapevolezza del ricorrente dell'azione criminosa, tanto da provocare le già richiamate lamentele.
L'adesione del ricorrente al reato voluto (ossia il furto dell'auto e successivamente delle targhe) non voleva significare la previsione ex ante dell'evento criminoso ovvero l'accettazione del relativo rischio. 4.3. Con atto depositato il 03/09/2021, la difesa del ricorrente articola motivi nuovi relativi alla valutazione della prova a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Con riferimento ai dichiaranti Raimo, Galatolo e Cannella, il ricorrente denuncia la mancata analisi della posizione degli stessi all'interno dell'organizzazione criminale, laddove, con riguardo a Spatuzza, andava considerato che all'epoca dei fatti egli era un semplice "soldato", sicché le sue conoscenze erano limitate e parziali.
Al riguardo, si registrano le dichiarazioni (auto ed etero) accusatorie rese da tale Maurizio Avola e pubblicate in un libro, circa il trasporto e il caricamento dell'esplosivo sulla Fiat 126 utilizzata per la strage; osserva il ricorrente che tali dichiarazioni sarebbero diverse da quelle rese al riguardo da Spatuzza, acriticamente condivise dai giudici di merito, così come in precedenza avvenuto per le accuse di Scarantino. Ad avviso del ricorrente, il discorso giustificativo non è accompagnato da coerenza argonnentativa, nel rispetto della logica e delle massime di comune esperienza e dei princìpi che presiedono alla chiamata in correità o in reità.
Deduce altresì il ricorrente l'erronea valutazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico, sulla base di circostanze (il furto della Fiat 126 e delle targhe) riferite dal solo Spatuzza, mentre non risulta la partecipazione di Tutino ad altre fasi, quali il prelievo, il trasporto, il caricamento dell'esplosivo sull'auto e il suo trasporto in Via D'Amelio, sicché del tutto contraddittorio è l'assunto della colpevolezza del ricorrente, ossia della consapevolezza che all'interno dell'auto rubata sarebbe stato caricato dell'esplosivo poi usato per la strage.
Osserva altresì il ricorrente che la denunciata carenza probatoria non può essere colmata attraverso il riferimento al rapporto di fiducia che legava Tutino ai Graviano, in quanto risulta che si agiva a "compartimenti stagni".
5. Avverso la medesima sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione Francesco Andriotta, attraverso il difensore Avv. Gianluca Orlando, articolando cinque motivi - di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - che muovono dalla duplice premessa secondo cui entrambe le sentenze di merito hanno escluso il previo accordo tra Andriotta e Scarantino e hanno avallato l'ipotesi del c.d. depistaggio istituzionale. 5.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 368 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato quanto alle calunnie in danno di Gaetano Scotto e di Cosimo Vernengo.
Osserva il ricorso che le dichiarazioni relative a Scotto sono solo quelle di cui al verbale di interrogatorio del 26/01/1995, rispetto al quale la frase relativa al ruolo nella strage attribuito a Scotto va contestualizzata alla luce dell'intero interrogatorio, dal quale emerge che le affermazioni dell'imputato - nei confronti di una persona nemmeno identificata (oltre a Gaetano Scotto, anche il fratello Pietro era indagato e processato, con esito assolutorio, nel processo "Borsellino uno") - esprimevano sostanzialmente impressioni e deduzioni, sicché la responsabilità di Scotto, e la sua stessa compiuta identificazione, fu indicata in termini di assoluta incertezza, indeterminatezza e astrattezza.
Quanto alle dichiarazioni nei confronti di Vernengo, rese per la prima volta nel corso dell'escussione dibattimentale del processo "Borsellino bis" all'udienza del 16/10/1997, la falsa accusa è assolutamente generica e indeterminata, tanto più che i Cosimo Vernengo erano tre, tutti imparentati tra loro, ossia il figlio di Pietro (la persona ingiustamente condannata), il figlio di Antonio e il figlio di Ruggiero, tutti individui in qualche modo legati a famiglie mafiose palermitane. 5.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 368 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, in particolare, all'accertamento della consapevolezza, in capo al ricorrente, dell'innocenza degli accusati.
Il ricorso evidenzia che Andriotta, fin dal primo interrogatorio reso in fase di indagini nel luglio del 2009 dopo la collaborazione di Spatuzza, ha ammesso di aver riferito circostanze false (mai Scarantino gli aveva confessato la propria responsabilità per la strage e fatto i nomi dei correi), ma ha sempre affermato di aver maturato l'assoluta convinzione della colpevolezza delle persone accusate. La sentenza impugnata non ha accolto la tesi difensiva, sottolineando i benefici ottenuti da Andriotta grazie alla falsa collaborazione (programma di protezione, permessi premio, contributo finanziario), così, ad avviso del ricorrente, incorrendo nei vizi denunciati alla luce di vari elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, quali: la circostanza che le persone oggetto delle false accuse erano ben inserite nel ghota mafioso palermitano (Scotto, Profeta, Vernengo), erano già state attinte da misure cautelari per la strage di Via D'Amelio prima delle accuse di Andriotta, circostanza, questa, travisata dalla Corte di appello, posto che, come si evince dal frontespizio delle sentenze di primo grado dei processi "Borsellino uno" e "Borsellino bis", Scarantino fu arrestato il 27/09/1992, prima della falsa collaborazione dell'imputato, mentre Vernengo e Scotto furono arrestati il 15/07/1994, ben prima delle dichiarazioni di Andriotta, intervenute, rispettivamente, nell'ottobre del 1997 e nel gennaio del 1995, laddove solo Profeta fu arrestato in data 08/10/1993, a quattro giorni di distanza dalle dichiarazioni del ricorrente del 04/10/1993; il ruolo di suggeritori/istigatori svolto da funzionari di polizia appartenenti al gruppo Falcone - Borsellino.
Ad avviso del ricorso, deve dunque ritenersi processualmente accertato che: Andriotta nulla sapeva delle fasi preparatorie o esecutive della strage e aveva riferito anche circostanze oggettivamente vere (sia pure non apprese da Scarantino); le odierne persone offese erano già state attinte da misure cautelari in merito alla partecipazione alla strage di Via D'Amelio, con le precisazioni fatte, prima delle dichiarazioni di Andriotta; i suggerimenti in forma scritta (attraverso la dazione di appunti da parte di funzionari) ovvero oralmente (prima o nelle pause degli interrogatori ovvero nel corso di colloqui investigativi) erano stati dati da poliziotti dell'allora gruppo Falcone - Borsellino, capeggiato da Arnaldo La Barbera, all'epoca considerato uno dei migliori investigatori della Polizia di Stato. 5.3.
Il terzo motivo denuncia, quanto alle calunnie contestate in danno di Profeta, Scotto e Vernengo, inosservanza dell'art. 368, terzo comma, cod. pen. e mancanza di motivazione quanto all'accertamento del nesso di causalità tra le dichiarazioni del ricorrente e la condanna all'ergastolo di Scotto. Sostiene il ricorso che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante a effetto speciale, è necessario un nesso causale tra dichiarazioni calunniose e successiva condanna, poiché, in caso contrario, si verserebbe in un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
Erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto integrata la circostanza aggravante in questione sulla base della complessiva valutazione di falsità della collaborazione e delle finalità della stessa, ossia indurre Scarantino alla collaborazione, dovendosi, al contrario, analizzare le considerazioni svolte nei processi "Borsellino uno", quanto a Profeta, e "Borsellino bis", quanto a Scotto e Vernengo. Osserva al riguardo il ricorso che, nel primo processo, Andriotta non è stato ritenuto credibile per tutte le dichiarazioni successive al pentimento di Scarantino (novembre del 1993), mentre nel secondo processo, con riferimento a Scotto, le dichiarazioni di Andriotta - pur ritenute tutte credibili - non sono state utilizzate (essendo state valorizzate solo quelle di Scarantino) e, con riguardo a Vernengo, le dichiarazioni di Andriotta (peraltro quelle - non contestate - rese il 10/06/1998) sono state valorizzate per recuperare quelle di Scarantino, che nel frattempo aveva ritrattato. 5.4.
Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 368 e 157 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al tempus commissi delicti relativo alla calunnia nei confronti di Vincenzo Scarantino commessa il 16/10/1997, laddove l'accusato era già stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile a fine del 1996, ossia circa un anno prima delle dichiarazioni in questione, sicché il tempus commissi delicti del reato di calunnia in danno di Scarantino dovrebbe essere retrodatato al 31/01/1995 (data delle ultime dichiarazioni accusatorie di Andriotta nei confronti di Scarantino prima della condanna dell'accusato), sicché al luglio del 2017, prima della sentenza di appello, era decorso il termine di prescrizione. 5.5.
Il quinto motivo denuncia inosservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
6. Avverso la medesima sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione Calogero Pulci, attraverso il difensore Avv. Vincenzo Guarnera, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 368 cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione. Sostiene il ricorso che la sentenza di condanna nei confronti di Pulci è stata pronunciata in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in tema di valutazione probatoria degli indizi.I motivi di appello, evidenzia il ricorrente, censuravano sotto vari profili la sentenza di primo grado: lì dove aveva ritenuto impossibile che Murana avesse rivelato a Pulci il ruolo assunto dalla famiglia della Guadagna nella strage («Murana mi disse che il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna») solo perché Spatuzza aveva prospettato il protagonismo della famiglia di Brancaccio nel segmento relativo al furto della Fiat 126, non potendosi escludere che il ruolo richiamato da Murana riguardasse altre fasi o fosse solo ipotizzato; nella parte in cui non riconosceva, di conseguenza, che l'affermazione attribuita da Pulci a Murana non equivaleva a una confessione, ben avendo potuto il secondo pronunciare quella frase, a fronte delle severe critiche del primo, per giustificare la famiglia della Guadagna, confermando il suo prestigio, sminuendo il ruolo di Scarantino e accreditando la versione di Cosa Nostra sull'"indottrinamento" di quest'ultimo; nella parte in cui riteneva acquisita la prova della consapevolezza, da parte di Pulci, dell'innocenza di Murana.
Anche la sentenza impugnata, osserva il ricorso, attribuisce pregnante rilevanza alla circostanza che solo nel dibattimento di appello del processo "Borsellino bis" all'udienza del 07/03/2001 Pulci rese dichiarazioni sul ruolo di Murana, dichiarazioni ritenute non veritiere sull'assunto che fosse impossibile che il secondo avesse confidato al primo che Scarantino si era occupato della Fiat 126 su indicazione del cognato alla luce della diversa ricostruzione offerta dalle dichiarazioni di Spatuzza. Deduce il ricorrente l'erroneità del percorso logico- argomentativo del giudice di appello, per mancanza del dato certo costituito dalle conoscenze di Murana in merito al coinvolgimento del mandamento della Guadagna nella strage di Via D'Arnelio, conoscenze che non sono patrimonio condiviso da tutti i partecipi alla famiglia, data la "compartimentazione" dei ruoli e delle conoscenze.
Deduce ancora il ricorso che la sentenza impugnata ha omesso di valutare le modalità del colloquio tra Murana e Pulci (il primo giustificava il proprio padrino Aglieri rispetto all'accusa del secondo di avere coinvolto nella preparazione della strage un personaggio come Scarantino), rispetto al quale il pentimento di Spatuzza nel 2008 non spiega alcun effetto. Nella prospettazione del ricorrente, dal capo di imputazione si evince che le ulteriori dichiarazioni di Pulci non sono state ritenute mendaci e l'affermazione della Corte di assise di appello secondo cui è impossibile che Murana abbia pronunciato la frase è smentita dai motivi di ricorso per cassazione dello stesso, così come riportati dalla sentenza della Corte di cassazione del 03/07/2003 n. 11914/04 (laddove il n. 948/2003 riportato dal ricorso è quello del registro sezionale), ove si deduceva che, quanto al riscontro [di] Pulci, «Murana avrebbe ammesso solo che Scarantino si era occupato del furto, come cognato di Profeta, ma non era riscontrato l'incontro con Pulci (non bastando la certificazione di codetenzione), né era certa l'origine della fonte, dato che tutti conoscevamo la notizia pubblicizzata circa l'autore del furto», sicché «il colloquio Pulci - Murana si presta a valutazioni alternative e le dichiarazioni del collaborante sono state travisate»; deduce ancora il ricorso che nella citata sentenza si afferma che il ricorrente da una parte sminuisce la conferma della veridicità del colloquio, derivante dalla documentata codetenzione di Pulci e Murana, e, dall'altra, mette in forse l'originalità della notizia e l'univoca interpretazione del colloquio.
Sostiene inoltre il ricorso che il presente processo è caratterizzato dall'assenza di prove, riducendosi il dato probatorio a meri sospetti o, al più, a deboli indizi (la progressione accusatoria, la ritrattazione di cui però Pulci fornisce plausibile spiegazione, la granitica convinzione dell'impossibilità della confidenza di Murana, non ancorata a dati certi e anzi contraddetta dalla difesa, il movente individuato in finalità di depistaggio o logiche mafiose o desiderio di riaccreditarsi con i magistrati), indizi insufficienti, inconcludenti o contraddittori, in base ai quali il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado, pur non essendo essi idonei a far ritenere la responsabilità del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio.
7. Per quanto riguarda i ricorsi di alcune parte civili, mette conto segnalare che, a fronte della liquidazione della provvisionale in loro favore operata dal giudice di primo grado, dette parti civili non hanno interposto appello al fine di contestare il quantum della provvisionale stessa, ma ne hanno richiesto la rideterminazione con memorie presentate nel giudizio di appello e nelle comparse conclusionali. La Corte di assise di appello di Caltanissetta - richiamando i princìpi affermati da Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, Rv. 268179 - 81 - ha rigettato tali richieste, ritenendo ostativo al loro accoglimento il principio devolutivo.
8. Avverso l'indicata sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili Salvatore Catalano, Giuseppa Catalano e Giuseppe Gioè, con un unico atto e attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. Giuseppe Ferro, denunciando inosservanza degli artt.185 cod. pen., 597 e 539 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Deducono preliminarmente i ricorrenti la sussistenza dell'interesse all'impugnazione e che la provvisionale, di cui era stata chiesta la rideterminazione alla Corte di assise di appello al fine di vederla adeguata all'ammontare riconosciuto alle altre parti civili, è stata liquidata sulla base del semplice rapporto di parentela esistente tra le parti civili e la vittima del reato, sicché l'interesse dei ricorrenti riposa nella pretesa all'adeguamento della provvisionale secondo lo stesso criterio documentale posto dal giudice di primo grado a sostegno della relativa statuizione, tanto più che l'adeguamento sarebbe in linea con i parametri di valutazione e quantificazione del danno risarcibile, escludendo l'interesse alla prosecuzione del giudizio nella competente sede.
Erroneamente la sentenza impugnata ha richiamato Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, Rv. 268179 - 81, secondo cui il giudice di appello può aumentare l'importo della provvisionale liquidata in primo grado alla parte civile non impugnante, mentre il superamento della preclusione derivante dalla clausola rebus sic stantibus era stato dedotto con riferimento all'imprevedibile ed elevato importo delle provvisionali riconosciute alle altre parti civili (aventi la medesima posizione parentale), con conseguente incapienza economica dei debitori/imputati, che frustrerebbe la legittima pretesa risarcitoria dei ricorrenti.
Con un travisamento del fatto, la sentenza impugnata ha valorizzato l'inciso "salva altra determinazione" inserito nella comparsa conclusionale solo per completezza espositiva e ad abundantiam. 8.1. Con atto depositato il 31/08/2021, il difensore delle parti civili indicate articola un motivo nuovo, che propone deduzioni in ordine all'interesse a impugnare il punto riguardante la mancata rideterminazione richiesta nei confronti degli imputati Madonia e Tutino (nella misura di 500 mila euro per Salvatore Catalano e di 400 mila euro per gli altri due ricorrenti), rideterminazione che comporterebbe il venir meno di ogni ulteriore pretesa risarcitoria, mentre ulteriore interesse all'annullamento è correlato al ridotto standard probatorio utilizzato nel giudizio di merito per l'accertamento del danno.
9. Avverso la medesima sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili Tommaso Catalano, Giulia Catalano e Rosa Catalano, con un unico atto e attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. Fabrizio Genco, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 185 cod. pen., 597 e 539 cod. proc. pen e vizi di motivazione, con argomentazioni di tenore analogo a quelle proposte dal ricorso, appena richiamato, delle altre parti civili. 9.1.
Con atto depositato il 03/09/2021, il difensore delle parti civili indicate articola un motivo nuovo, che propone deduzioni in ordine all'interesse a impugnare il punto relativo alla mancata rideterminazione della provvisionale (nella misura di 500 mila euro per i tre ricorrenti nei confronti degli imputati Madonia e Tutino) e alla violazione degli artt. 597 e 539 cod. proc. pen., dal tenore argomentativo analogo a quello delle deduzioni delle altre parti civili ricorrenti.10. L'Avvocatura Generale dello Stato - per conto delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'interno e Regione Siciliana - ha fatto pervenire una memoria con la quale conclude, nei confronti degli imputati ricorrenti, chiedendo l'inammissibilità o, comunque, il rigetto delle rispettive impugnazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vengono all'esame della Corte i ricorsi relativi al processo noto - nelle cronache, così come nel mondo dei giuristi - come "Borsellino quater", dove l'associazione del nome del magistrato assassinato all'avverbio latino che descrive il "ripetersi", la reiterazione, già evoca sia la complessa e travagliata vicenda giudiziaria relativa alla strage di Via D'Amelio del 19 luglio 1992, sìa l'eterogeneità delle imputazioni ascritte ai ricorrenti, ora immediatamente riferibili, appunto, alla strage, ora afferenti agli inquinamenti probatori che, nei più risalenti processi, hanno condotto a plurime condanne di innocenti. 1.1.
Delle indicazioni offerte dalla sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta impugnata (e rinviando una più puntuale disamina delle sentenze rese nei precedenti processi per la strage di Via D'Amelio - lì dove necessaria - alla trattazione dei singoli ricorsi, alcuni dei quali contestano la "lettura" delle rationes decidendi degli esiti di tali processi offerta dai giudici di merito in questa sede), può mettersi in evidenza, in estrema sintesi, che il processo "Borsellino uno" (Corte di assise di Caltanissetta del 27/01/1996; Corte di assise di appello di Caltanissetta del 23/01/1999;
Cass., Sez. 1, n. 468 del 18/12/2000, dep. 2001) portò alla condanna per la strage, tra gli altri, di Salvatore Profeta e di Vincenzo Scarantino sulla base delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, tra i quali lo stesso Scarantino e Francesco Andriotta. Già prima della conclusione del dibattimento di primo grado, tuttavia, Scarantino aveva confessato a varie persone la propria intenzione dì ritrattare le accuse, ritrattazione che intervenne nell'ambito del giudizio di appello del processo "Borsellino uno" e del giudizio di primo grado del processo "Borsellino bis", ma non fu ritenuta credibile. 1.2.
Nel processo "Borsellino bis" (Corte di assise di Caltanissetta del 13/02/1999; Corte di assise di appello di Caltanissetta del 18/03/2002; Cass., Sez. 5 n. 11914 del 03/07/2003, dep. 2004), furono condannati per la strage Cosimo Vernengo e Gaetano Scotto, per i quali furono valorizzate le dichiarazioni accusatorie di Scarantino e di Andriotta, nonché Gaetano Murana, oltre ai vari esponenti, anche di vertice, di Cosa Nostra chiamati in causa, quali mandanti o esecutori dell'attentato, da altri collaboratori di giustizia, come Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca.1.3.
Per quanto riguarda il processo "Borsellino ter" (Corte di assise di Caltanissetta del 09/12/1999; Corte di assise di appello di Caltanissetta del 07/02/2002), la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 6262 del 17/01/2003, Agate) annullò in parte la prima sentenza di appello in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, rilevando che la decisione allora impugnata non spiegava la ritenuta "discontinuità" della strage di Via D'Ameno rispetto alla continuità della strategia stragísta rilevata per i delitti Lima, Falcone e Salvo. In sede di rinvio, la Corte di assise di appello di Catania, con la sentenza del 22/04/2006 (resa dopo la riunione del processo "Borsellino ter" con il primo processo per la strage di Capaci e, come si vedrà, più volte richiamata nel presente processo), valorizzando il contributo conoscitivo offerto da collaboratori di giustizia più recenti, tra i quali, in particolare, Antonino Giuffrè, ritenne che le stragi fossero state deliberate prima dell'inizio della loro esecuzione con l'omicidio di Salvo Lima e che l'approvazione di un «piano deliberativo perfetto» fosse avvenuta prima in sede di Commissione regionale, poi da parte della Commissione Provinciale allargata durante, per quest'ultima, la riunione degli auguri del dicembre del 1991 di cui aveva riferito, appunto, Giuffrè (tema, questo, ripreso da uno dei ricorsi oggi all'esame della Corte).
Le conclusioni della sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 22/04/2006 sono divenute irrevocabili con la sentenza della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, Montalto). 1.4. Nel giugno del 2008 iniziava la collaborazione di Gaspare Spatuzza, che, secondo la sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta oggi impugnata, «apportava un nuovo e diverso contributo alla ricostruzione di taluni eventi, fino a quel momento rimasti oscuri, fornendo una ricostruzione della fase esecutiva del delitto del tutto diversa e in contrasto con quella resa in precedenza da Scarantino».
Osserva la sentenza impugnata che le dichiarazioni del nuovo collaboratore, «sottoposte a un attento vaglio critico e ad un'approfondita e scrupolosa attività di acquisizione di verifiche e riscontri», hanno condotto a una parziale, ma significativa riscrittura dei segmenti della fase esecutiva della strage di Via D'Amelio, in forza della quale la Procura Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta avanzava richiesta di revisione dei giudizi di condanna nei confronti di Salvatore Profeta, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Giuseppe Urso, Cosimo Vernengo, Gaetano Murana, Gaetano Scotto e Vincenzo Scarantino; la richiesta veniva accolta con sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 13 luglio 2017 (divenuta irrevocabile), che accoglieva l'istanza di revisione e scagionava «tutti coloro che erano stati ingiustamente condannati sulla base delle dichiarazioni dei falsi pentiti» (compresi Giuseppe Orofino, Salvatore Tomaselli e Salvatore Candura, che avevano già interamente scontato la pena irrogata).
Sottolinea comunque la sentenza impugnata che le nuove acquisizioni non travolgevano «la ricostruzione degli inquirenti e quella processuale già effettuata a proposito dei mandanti della strage, per come già delineata dalla sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 22 aprile 2006».
2. Prima dì passare all'esame dei vari ricorsi, è opportuno richiamare, in estrema sintesi, gli approdi della giurisprudenza di legittimità su alcuni temi che assumono particolare rilievo nell'economia del giudizio cui è chiamata questa Corte. 2.1 A venire in rilievo, innanzitutto, è la valutazione della chiamata di correo, in ordine alla quale Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465, ha delineato un iter logico-ricostruttivo fondato su uno scrutinio in tre fasi, attinenti la prima alla credibilità del dichiarante, la seconda all'attendibilità intrinseca del narrato, la terza all'individuazione dei "riscontri esterni".
Quanto alla credibilità del dichiarante, la sentenza Marino mette in luce che il relativo scrutinio va svolto avendo riguardo «alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, etc., e alla genesi remota o prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici». In linea con l'impostazione di fondo delle Sezioni unite, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come, nell'ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, il giudizio sulla credibilità soggettiva abbia una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250244).
Il secondo "momento" della valutazione della chiamata di correo attiene, dunque, alla verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, verifica, questa dell'«intrinseca consistenza e delle caratteristiche» del narrato, che la sentenza Marino proietta nella direzione individuata dall'esperienza giurisprudenziale, ossia verso lo scrutinio circa la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità del racconto. Più di recente, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, ha affermato che, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichìarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.La terza tappa deve condurre, come si è anticipato, all'individuazione dei riscontri, i cui connotati sono stati messi a fuoco già da Sez.
U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090, secondo cui la chiamata di correo deve essere sorretta da «convergenti e individualizzanti riscontri esterni, in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa ed alla specifica condotta criminosa dell'incolpato». Del resto, il carattere necessariamente individualizzante dell'elemento di riscontro era già stato sostanzialmente riconosciuto dalla sentenza sul maxiprocesso (Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Altadonna) quando aveva rimarcato l'«inestensibilità a tutta la narrativa del giudizio (positivo o negativo) raggiunto su singole propalazioni», così prendendo le distanze, come si osservò in dottrina, da operazioni patologiche di "credibilità per traslazione".
La già citata Sez. U, Aquilina ha riconosciuto, in primo luogo, la c.d. libertà dei riscontri, nel senso che «questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma»; fermo restando — hanno puntualizzato le Sezioni unite - che dato certo, evincibile da un corretta interpretazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., «è costituito dall'esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi considerate devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità - nel senso di provenienza ab extemo - rispetto alle dichiarazioni medesime, sì da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della círcolarítà», così confermando un indirizzo già accreditato nella giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 4, n. 6343 del 31/03/1998, Avila, Rv. 211625, secondo cui i riscontri necessari ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per superare il deficit probatorio intrinseco alla chiamata in correità possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, che, pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, devono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare).
Ha rilevato ancora la sentenza Aquilina come non sia necessario che «il riscontro integri la prova del fatto, giacché, se così fosse, perderebbe la sua funzione "gregaria", sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice e verrebbe meno la necessità di far leva anche sulla prova principale, ritenuta da sola non sufficiente». In questa prospettiva, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607 ha sottolineato come non sia richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (conf.
Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301); in altri termini, gli altri elementi di riscontro da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528), ossia che siano realmente rafforzativi della chiamata in quanto siano individualizzanti e, quindi, inequivocabilmente idonei ad istituire un collegamento diretto con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale si procede (Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212).
Qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e, naturalmente, devono avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744).
Quanto al sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dai giudici di merito, esso - ha precisato la giurisprudenza di questa Corte - non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577).
Invero, il confine istituzionale tra prerogative del giudice di merito e limiti cognitivi del giudice di legittimità fa si che il sindacato di quest'ultimo investa la razionalità della struttura del discorso giustificativo della decisione, al fine di verificarne la coerenza argomentativa e l'ancoraggio alle risultanze del quadro probatorio nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione (cfr. Sez. 1, n. 9148 del 21/06/1999, Riina, Rv. 214014). 2.2.
I rilievi appena svolti suggeriscono l'opportunità di una puntualizzazione più generale sui limiti della cognizione del giudice di legittimità, che, anche dopo l'introduzione del vizio di contraddittorietà processuale ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, comportano «l'intangibilità della valutazione del merito del risultato probatorio», posto il «persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Secondo l'insegnamento dottrinale, mentre i giudizi di primo e di secondo grado hanno come oggetto la ricostruzione del fatto attribuito all'imputato, quella affidata al giudice di legittimità è una critica che si esercita sul discorso giustificativo svolto nella sentenza impugnata.
Di qui la conseguenza che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Come si vedrà, non sempre i ricorrenti hanno articolato le proprie censure all'interno del perimetro cognitivo di pertinenza del giudice di legittimità.
Il ricorso di Salvatore Mario Madonia 3. La definizione della posizione di Salvatore Mario Madonia ha impegnato a fondo i giudici di merito, che hanno dedicato ad essa parti rilevanti delle conformi sentenze di primo e di secondo grado, sicché, in ragione dell'indubbia complessità dei temi chiamati in causa da tale definizione, è opportuno muovere dalla ricognizione della ricostruzione generale della strage di Via D'Ameno operata - anche sulla scorta degli esiti, in particolare, del processo "Borsellino ter" - dalle due Corti di assise; si procederà poi, nel successivo paragrafo, all'esame delle censure proposte nell'interesse di Madonia e, congiuntamente, dei punti della decisione impugnata investiti dal ricorso. 3.1.
Il giudice di appello sottolinea che ben prima della strage del luglio del 1992, per la quale è imputato Salvatore Madonia, Cosa Nostra aveva manifestato seri e concreti progetti di omicidio nei confronti del giudice Paolo Borsellino. Risale al 4 maggio 1980 l'omicidio del capitano dei carabinieri Basile, che, nel racconto del collaboratore di giustizia Di Carlo nell'ambito del processo "Borsellino ter", Riina affermò ricadere sulla "coscienza del magistrato", che aveva mandato l'ufficiale «ad arrestare» i suoi (di Riina); rileva la Corte di assise di appello di Caltanissetta che «all'intenzione di uccidere Paolo Borsellino erano direttamente interessati, peraltro, anche personalmente i Madonia, avendo il magistrato, dopo l'omicidio del capitano Basile, emesso dei mandati di cattura anche nei confronti di Francesco e Giuseppe Madonia» (padre e fratello dell'imputato ricorrente).
Sottolinea poi la sentenza impugnata che «il giudice Borsellino aveva continuato nel suo incessante impegno nel contrasto alla criminalità organizzata mafiosa, mostrando incorruttibile intransigenza nel suo lavoro e tale suo impegno aveva accresciuto, in Cosa Nostra, la sensazione di pericolo che poteva derivare dal lavoro del magistrato». Da qui i progetti di omicidio del magistrato, concepiti, nella seconda metà degli anni '80, in particolare in una duplice direzione: quella indirizzata ad approfittare della sua permanenza nell'abitazione estiva di Marsala, a Marina Longa (progetto non portato avanti per l'opposizione dei "marsalesi di Cosa Nostra", secondo la ricostruzione offerta dal processo "Borsellino ter"); quella che progettava l'omicidio nei pressi dell'abitazione palermitana del magistrato, in Via Cilea, approfittando della sua abitudine di recarsi da solo, la domenica, ad acquistare il giornale (progetto che non aveva avuto seguito nonostante l'avvio di una serie di appostamenti effettuati sul possibile luogo dell'attentato).
Su tale attività, rileva la sentenza impugnata, hanno riferito, nel corso del dibattimento di primo grado, i collaboratori di giustizia Francesco Paolo Anzelmo, Francesco La Marca (udienza del 25/09/2014) e Antonino Galliano (udienza 07/10/2014), i quali hanno affermato che «in seguito la "Commissione" aveva deciso di sospendere tutto». 3.2. La sentenza impugnata richiama poi diffusamente la sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 22/04/2006, resa, come si è anticipato, dopo la riunione del processo "Borsellino ter" con il primo processo per la strage di Capaci, entrambi ad essa devoluti quale giudice del rinvio.
Per quanto riguarda la strage di Via D'Amelio, la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 6262 del 17/01/2003, Agate) aveva in parte annullato la sentenza allora impugnata (Corte di assise di appello di Caltanissetta del 07/02/2002), rilevando che essa non spiegava «perché la continuità della strategia stragista, rilevata per i delitti Lima, Falcone e Salvo sarebbe stata spezzata per la strage di Via D'Ameno» e devolvendo al giudice del rinvio il compito di «riformulare un giudizio di merito sull'individuazione del momento deliberativo della strage».
Valorizzando il contributo conoscitivo offerto da collaboratori di giustizia più recenti, tra i quali, in particolare, Antonino Giuffrè, la Corte di assise di appello di Catania giunse alla conclusione che le stragi fossero state deliberate, in modo compiuto, ben prima dell'inizio della loro esecuzione con l'omicidio di Salvo Lima e che l'approvazione di un «piano deliberativo perfetto» fosse avvenuta prima in sede di Commissione regionale, poi da parte della Commissione Provinciale allargata durante, per quest'ultima, la riunione degli auguri del dicembre del 1991 di cui aveva riferito, appunto, Giuffrè, riunione nella quale fu «"rinnovata" la decisione di morte per i giudici Falcone e Borsellino», rispetto alla quale «tutti i presenti alla riunione avevano manifestato un significativo silenzio davanti alla proposta stragista di Riina», che, alla fine della riunione, era molto soddisfatto perché tutti avevano approvato la proposta e «finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di Cosa Nostra».
La Corte di assise di appello catanese aveva escluso significative discrepanze in ordine al ruolo della Commissione Provinciale tra il racconto di Giuffrè e quello di Brusca e di Cancemi, considerato che il primo aveva parlato solo di riunioni deliberative, mentre gli altri di quelle esecutive svolte a partire dal mese di febbraio [del 1992], prima dell'omicidio di Lima. Il giudice del rinvio considerava come "perfetto" «il piano stragista adottato nella suindicata riunione degli auguri di dicembre del 1991 riferita da Giuffrè», ritenendo la volontà delittuosa manifestata in maniera "completa", sia pure sottoposta alla «condizione sospensiva» rappresentata dalla conclusione del "nnaxiprocesso", per la quale, comunque, sussistevano inequivocabili pronostici negativi (per Cosa Nostra).
Le conclusioni della sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 22/04/2006 sono divenute irrevocabili con la sentenza della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, Montalto); per quanto è qui di interesse, la pronuncia, da una parte, ha rilevato che «con riguardo alla individuazione del momento deliberativo della strage di Via D'Ameno, già perfezionato con la riunione degli auguri del dicembre del 1991, la sentenza impugnata ha svolto una ampia e completa motivazione che si sottrae a qualsiasi censura di illogicità», mentre, dall'altra, ha sottolineato come la valutazione dell'attendibilità del collaboratore Giuffrè sia stata «estremamente dettagliata e precisa ed è avvenuta alla stregua di principi giurisprudenziali pacifici sul punto, in base al rilievo che aveva in primo luogo confessato la sua partecipazione personale a gravissimi reati e aveva consentito l'acquisizione di numerosi riscontri». 3.3.
Aderendo alla tesi delineata dalla sentenza della Corte di assise di appello di Catania in ordine all'iter deliberativo delle stragi ad opera degli organismi di vertice di Cosa Nostra, la sentenza impugnata, in linea con quella di primo grado, ha sostenuto che, dopo i progetti degli anni '80 cui si è fatto cenno, il progetto di assassinare il giudice Borsellino, insieme con altre persone "scomode" per Cosa Nostra, era stato ripreso in relazione all'elemento dirompente rappresentato dalla previsione dell'esito infausto del "maxiprocesso". Nel racconto del collaboratore Giuffrè, Riina era "in prima linea" sulla questione; intorno al 1988, Riina aveva ostentato un certo ottimismo sull'esito del "maxiprocesso", nel senso che, mentre per il reato di associazione mafiosa la condanna era scontata, per quanto riguardava le «cose più grandi», ossia gli omicidi e, dunque, le condanne all'ergastolo, egli confidava in un esito favorevole per Cosa Nostra: l'esito del "maxiprocesso", nel racconto del collaboratore, era di vitale importanza sia per l'organizzazione mafiosa, sia per la stessa immagine della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona, la cui credibilità sarebbe stata compromessa in caso di esito diverso da quello auspicato e .3 6 prospettato, in quanto «c'era una presa di posizione diretta del Salvatore Riina nei confronti del maxiprocesso perché andasse bene» (nei termini indicati).
La valutazione e le previsioni sulla decisione della Corte di cassazione, però, andarono mutando a mano a mano che si avvicinava la data della deliberazione del giudice di legittimità. Secondo quanto ricostruito nel processo "Borsellino ter", con nota del 27 giugno 1991, il Presidente della Corte di cassazione aveva manifestato l'opportunità che il "maxiprocesso" fosse assegnato a un collegio presieduto dal Presidente Arnaldo Valente e non dal Presidente Corrado Carnevale, noto per quella che la sentenza impugnata descrive come «intransigenza "formalistica"»; il 23 ottobre 1991, il "maxiprocesso" fu iscritto nel registro generale della Corte di cassazione con assegnazione al Presidente Valente; il 30 gennaio 1992, la Corte di cassazione si pronunciò sui ricorsi confermando l'impostazione di fondo delle sentenze di merito (Sez. 1, n. 6992 del 1992, Altadonna, cit.).
Abbandonando l'ottimismo ostentato in precedenza, già nell'estate del 1991 Salvatore Riina, nel racconto di Giuffrè e di Brusca, si era prefigurato una conclusione negativa del "maxiprocesso", comunicando al secondo di non avere più possibilità di incidere sul suo esito «in quanto ogni suo tentativo in tale direzione era fallito». Si arriva così alla "riunione degli auguri di Natale", intorno agli inizi di dicembre del 1991, come riferito da Giuffrè (il cui ricordo, incerto però sul punto, la colloca a casa di Guddo), in cui, con «discorsi lapidari», Riina annunciò che si era arrivati alla «resa dei conti», alla «chiusura del cerchio» dei discorsi protrattisi nel tempo nei confronti di Falcone e di Borsellino, ma anche di «tutti coloro che non avevano mantenuto i patti» (ossia, dei politici), posto che l'esito del "maxiprocesso" era stato «la goccia che aveva fatto traboccare il vaso» e che aveva indotto Riina a dichiarare «guerra a Falcone e a Borsellino», nel quadro del più complesso e ampio piano stragista;
Riina, prosegue il racconto di Giuffrè, invitò tutti ad assumersi le proprie responsabilità e a essere consapevoli dei rischi derivanti dalle iniziative deliberate («chiddu chi veni ni pigghiamu»). Dopo l'annuncio di Riina, nessuno prese la parola e così si formò «il consenso del silenzio». Rinviando alla parte più specificamente dedicata allo scrutinio del ricorso di Madonia l'esame di altri punti della motivazione della sentenza impugnata (le dichiarazioni di Cancemi, l'intersecarsi della deliberazione stragista con altra questione "interna" a Cosa Nostra), mette conto fin d'ora richiamare il rilievo del giudice di appello lì dove sottolinea che il giorno dopo la deliberazione della sentenza della Corte di cassazione, ossia il 31/01/1992, Salvatore Riina diede il via libera alla "missione romana" (avente quale obiettivo l'assassinio di Giovanni Falcone, appunto, nella capitale); tale circostanza, osserva la Corte di assise di appello di Caltanissetta, risulta «univocamente significativa del fatto che il medesimo Riina avesse già acquisito, a tale data, il consenso di entrambi i livelli deliberativi di Cosa Nostra sul "progetto stragista"», ossia della Commissione Provinciale e della Commissione Regionale, riunitasi nell'ottobre/novembre del 1991, come evidenziato dalla Corte di assise di appello di Catania nella sentenza prima richiamata sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori Sinacori e Geraci. 3.4.
La sentenza impugnata sottolinea poi la piena vigenza, all'epoca dei fatti, della regola di Cosa Nostra sulla "competenza" della Commissione Provinciale a deliberare sugli "omicidi eccellenti", regola, confermata da numerose sentenze irrevocabili, che, nella puntuale analisi del giudice di appello, assecondava la «necessità di una "condivisione allargata" delle decisioni omicidiarie concernenti personaggi eccellenti, per i maggiori rischi connessi a tali esecuzioni», ma anche «per prevenire il rischio di una guerra interna alla stessa consorteria» (come accadde in occasione dell'omicidio di Dalla Chiesa), posto che, osserva icasticamente la sentenza impugnata, «la pax mafiosa richiedeva [...] la corale approvazione della strategia della strage»; invero, «per portare avanti la "strategia stragista" occorreva acquisire il consenso dei componenti della commissione provinciale [...] e non appare in alcun modo sostenibile che si potesse portare avanti un così ambizioso progetto criminale sulla base di una deliberazione adottata parecchi anni addietro, anche se mai revocata», sicché «se gli omicidi eccellenti dovevano passare dall'approvazione della Commissione Provinciale doveva esserci una rinnovazione della decisione di morte con effetti "novativi" della precedente "condanna a morte" già adottata, essendo negli anni mutata evidentemente la compagine soggettiva della stessa Commissione», tanto più che, rispetto alla deliberazione omicidiaria risalente agli anni '80, era trascorso un considerevole intervallo di tempo, che rendeva imprescindibile «procedere a una rinnovazione della deliberazione di morte, a una sua riconferma con "effetti novativi"»; si trattava, invero, non già di procedere all'isolata esecuzione di una "condanna a morte", ma di porre in essere «un più ambizione progetto criminale che avrebbe condotto a una serie ripetuta di "morti eccellenti" in un arco temporale limitato, per sferrare un "attacco terroristico" al cuore dello Stato, così da metterlo in ginocchio», il che rendeva più che mai necessaria la condivisione della "paternità" dell'ambizioso progetto criminale da parte dei capi-mandamento, ossia degli esponenti di spicco dell'organizzazione mafiosa, chiamati ad assumersene la responsabilità. 3.5.
I giudici di merito, infine, non mancano di confrontarsi con le persistenti "zone d'ombra" sulla vicenda della strage di Via D'Amelio, rimarcando, comunque, la paternità mafiosa dell'attentato. A proposito di tali "zone d'ombra" la sentenza impugnata richiama la "sparizione" dell'agenda rossa di Paolo Borsellino («smaterializzata dal luogo infuocato della strage dalla borsa del magistrato, ricomparsa dopo alcuni mesi nelle mani del dott. La Barbera che la riconsegnava alla moglie del magistrato»); le dichiarazioni di testi intervenuti nell'immediatezza della deflagrazione, dichiarazioni rivelatrici di contraddizioni che gli accertamenti svolti non hanno consentito di superare, «gettando al tempo stesso l'ombra del dubbio che altri soggetti possano essere intervenuti sul luogo della strage, nell'immediatezza dell'esplosione, "in giacca" nonostante la calura del mese estivo e l'ora torrida, non appartenenti alle forze dell'ordine, e individuati anzi da taluni agenti intervenuti nell'immediatezza come "appartenenti ai servizi segreti"»; l'anomalia del coinvolgimento del Sisde nelle indagini; i condizionamenti esterni e interni sulle indagini (sui quali si tornerà più avanti) esercitati da taluni degli stessi inquirenti, che hanno «"forzato" le dichiarazioni dei primi "collaboratori di giustizia", in modo da confermare una verità preconfezionata e preesistente alle stesse dichiarazioni, pur rimanendo ignote le finalità perseguite».
Nella sintesi ricostruttiva offerta dalla sentenza impugnata, «la strage di Via D'Ameno rappresenta indubbiamente un tragico delitto di mafia, dovuto a una ben precisa strategia del terrore adottata da Cosa Nostra, in quanto stretta dalla paura e da fondati timori per la sua sopravvivenza a causa della risposta giudiziaria data dallo Stato attraverso il "maxiprocesso"», potendo le emergenze probatorie relative a quelle "zone d'ombra" - in parte già acquisite in altri processi, in parte disvelate dal presente processo - indurre, al più, a «ritenere che possano esservi stati anche altri soggetti, o gruppi di potere, interessati alla eliminazione del magistrato e degli uomini della sua scorta».
In questo senso, la Corte di assise di appello nissena disattende la deduzione difensiva relativa ai "nuovi scenari" che le vicende oggetto del processo "trattativa Stato - mafia" avrebbero disvelato, rimarcandone «la sostanziale neutralità» ai fini dell'accertamento oggetto del presente processo. Nella ricostruzione della sentenza impugnata (e della conforme sentenza della Corte di assise di Caltanissetta), infatti, l'uccisione del giudice Paolo Borsellino, «inserita nell'ambito di una più articolata "strategia stragista" unitaria», risponde a più finalità di Cosa Nostra, finalità nella cui individuazione il giudice di appello ha seguìto l'impostazione della sentenza di primo grado, che ha valorizzato solo le «fonti di prova dotate di univoca valenza dimostrativa, evitando ogni rivalutazione di vicende che formano oggetto di altri procedimenti».
Viene così in rilievo una finalità, prima di tutto, di vendetta, che chiama in causa la vita professionale del magistrato, dalle iniziative adottate insieme con il capitano Emanuele Basile e dopo il suo omicidio fino al ruolo centrale rivestito nel "maxiprocesso"; in secondo luogo, una finalità preventiva perseguita da Cosa Nostra in relazione «alla possibilità che il giudice Borsellino divenisse capo della Procura Antimafia, ricevendo il testimone del giudice Falcone nella lotta al crimine organizzato». Infine, la Corte di assise di appello di Caltanissetta richiama la «finalità di destabilizzazione», volta a «esercitare una pressione sulla compagine politica e governativa» e «a mettere in ginocchio lo Stato», di cui hanno riferito i collaboratori di giustizia e che, del resto, traspare dalla considerazione della natura efferata dei delitti, dalle modalità della loro consumazione e dall'individuazione degli obiettivi (alcuni dei quali, sottolinea il giudice di appello, lontani dalle naturali aree di interesse di Cosa Nostra). 3.6.
Rileva la Corte la correttezza dell'impostazione seguita dai giudici di merito a proposito delle questioni cui si è fatto qui cenno e, più in generale, in ordine all'individuazione dei contenuti dell'attività istruttoria e alla definizione dell'approccio metodologico sotteso al ragionamento probatorio. Le corti di primo e di secondo grado hanno espressamente indicato le "zone d'ombra" riscontrate nel corso del processo, ossia gli accadimenti, le circostanze, le questioni sui quali l'accertamento giurisdizionale non ha consentito di far luce, e quelle che la sentenza impugnata descrive quali "anomalie" delle indagini, come, per un verso, i condizionamenti e le "forzature" da parte di coloro che i giudici di merito indicano come «inquirenti suggeritori» e, per altro verso, «il coinvolgimento diretto del Sisde, al di fuori di qualsivoglia logica e regola processuale, nelle prime indagini sulla strage di Via D'Ameno» rimarcato dal giudice di primo grado (pag. 822); coinvolgimento che, sempre per riprendere le indicazioni della Corte di assise di Caltanissetta (pagg. 823 s.), aveva prodotto «frutti avvelenati», quali la nota del 10 ottobre 1992 - «confezionata dal Sisde proprio nel periodo in cui era in atto il tentativo di far "collaborare" Vincenzo Scarantino» - che conteneva «una dettagliata radiografia» su tutto quanto risultava al tempo sullo stesso Scarantino e sui suoi familiari (sulla nota si tornerà infra, al par. 7.3).
Il tema delle anomalie del modus procedendi degli «inquirenti suggeritori» evoca quelle che, come si vedrà più oltre, la sentenza impugnata definisce le "origini delle calunnie", ossia gli abnormi inquinamenti delle prove che hanno condotto a plurime condanne di innocenti. Centrale, in questa vicenda, è la figura di Vincenzo Scarantino, nei cui confronti gli elementi di prova raccolti hanno condotto i giudici di merito ad accertare l'«insorgenza di un proposito criminoso determinato essenzialmente dall'attività degli investigatori, i quali esercitarono in modo distorto i loro poteri con il compimento di una serie di forzature, tradottesi anche in indebite suggestioni e nell'agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi conoscitivi, tutti radicalmente difformi dalla realtà se non per l'esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte» (sentenza di primo grado, pag. 1789, che, ad esempio, richiama l'anomalia delle condotte degli appartenenti al "Gruppo Falcone - Borsellino" della Polizia di Stato, i quali, mentre erano addetti alla protezione di Scarantino, «si prestarono ad aiutarlo nello studio dei verbali di interrogatorio, redigendo una serie di appunti che erano chiaramente finalizzati a rimuovere le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del collaborante»: pag. 1793).
Nel quadro offerto dall'ampia e approfondita istruttoria dibattimentale svolta dal giudice di primo grado e dalle integrazioni disposte - in particolare, su sollecitazione della difesa - da quello di appello, la puntuale ed esplicita enunciazione di anomalie e "zone d'ombra" ha contribuito a rendere ragione degli effettivi contenuti dell'accertamento giurisdizionale e dei suoi limiti (tanto da indurre il giudice di primo grado a disporre la trasmissione dei verbali di udienza al pubblico ministero per le sue eventuali determinazioni), così da consentire al discorso giustificativo a sostegno della condanna dei diversi imputati di dar conto della rispondenza di tale accertamento ai canoni che presiedono al giudizio di colpevolezza e dell'insussistenza di condizionamenti sull'accertamento stesso ad opera dei limiti indicati.
In questo senso, i giudici di merito hanno assecondato un'istanza di «massimizzazione dell'informazione», intesa non certo quale informe accumulo di dati probatori, ma quale veicolo per la più stringente «continua integrazione delle opposte ipotesi ricostruttive» (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Thyssenkrupp, Rv. 261103-15). Opposte ipotesi ricostruttive risultate, però, non in grado di "falsificare" la tesi accusatoria. Da questo punto di vista, le corti nissene non si sono sottratte neppure al confronto con i "nuovi scenari" che sarebbero delineati da altri procedimenti, ma tale confronto ha condotto i giudici di merito a rilevare che, quanto in particolare alla partecipazione alla strage di Via D'Ameno di soggetti esterni a Cosa Nostra, «risultava possibile solo dare atto della esistenza di indagini in corso, trattandosi, peraltro, di elementi irrilevanti con riguardo alla posizione degli odierni imputati, in quanto concernenti non piste alternative ma, eventualmente, parallele».
Al riguardo, mette conto osservare come la richiamata istanza di massimizzazione dell'informazione debba restare saldamente ancorata all'oggetto del processo e ai "confini" connaturati al perimetro dell'accertamento del giudice penale; questi, infatti, a differenza dello storico, esercita un potere, quello giurisdizionale, che, come tutti i poteri in una democrazia costituzionale, è per sua natura conformato da princìpi e disciplinato da regole, conoscendo, in particolare, i "confini" posti - prima di tutto a garanzia dell'imputato - dalla contestazione del fatto-reato, con la conseguente "funzionalizzazione" del thema probandum essenzialmente al suo accertamento.
Muovendosi nella prospettiva delineata, da un lato, dalla richiamata istanza di massimizzazione dell'informazione e, dall'altro, dai confini coessenziali all'accertamento penale, i giudici di merito, come si è visto, hanno ritenuto che i dati probatori relativi alle richiamate "zone d'ombra" possano al più condurre a ipotizzare la presenza di altri soggetti o di gruppi di potere (co-)interessati all'"eliminazione" di Paolo Borsellino, ma ciò non esclude il riconoscimento della "paternità mafiosa" dell'attentato di Via D'Amelio e della sua riconducibilità alla "strategia stragista" deliberata da Cosa Nostra, prima di tutto, come "risposta" all'esito del maxiprocesso.
Il che, nella ricostruzione delle Corti di assise di Caltanissetta, non fa certo venir meno la complessità finalistica di quella strategia, proiettata, come si è visto, in una triplice dimensione: una finalità di vendetta contro il "nemico storico" di Cosa Nostra rimasto in vita dopo la strage di Capaci; una finalità preventiva, volta a scongiurare il rischio che Paolo Borsellino potesse raggiungere i vertici delle nuove articolazioni giudiziarie promosse da Giovanni Falcone; una finalità, infine, schiettamente destabilizzatrice, ben delineata - oltre che dalla circostanza aggravante della finalità terroristica ritenuta nei confronti degli imputati accusati della strage - dalle modalità dell'attentato mortale di Via D'Ameno e dal suo collocarsi nel più ampio contesto stragista deciso da Cosa Nostra.
Un obiettivo di destabilizzazione, quello perseguito anche con la strage di Via D'Amelio, teso, come hanno rimarcato i giudici di merito, «a mettere in ginocchio lo Stato», ma sempre nella prospettiva propria di Cosa Nostra, evocata dalla sentenza impugnata - richiamando il dato messo in luce dai precedenti processi per la strage di Via D'Ameno - attraverso il riferimento alla strategia promossa da Riina come volta a «fare la guerra per poi fare la pace».
4. La ricognizione, nei suoi termini essenziali, della ricostruzione dei profili generali della strage del 19 luglio 1992 operata dai giudici di merito consente di esaminare il ricorso di Salvatore Mario Madonia, che deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità. 4.1. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dalle doglianze attinenti all'attendibilità del collaboratore Antonino Giuffrè, principale fonte di accusa nei confronti di Madonia, le censure investono, in particolare, il profilo del difetto di costanza delle dichiarazioni dell'accusatore e fanno leva su quanto riferito dallo stesso Giuffrè in tre diverse occasioni. 4.1.1.
Con riferimento alle dichiarazioni rese il 29/10/2002 nel processo relativo al duplice omicidio Savoca (che ha visto l'odierno ricorrente condannato in via definitiva alla pena dell'ergastolo), rileva la Corte di assise di appello di Caltanissetta che, in occasione di quell'esame, a Giuffrè fu chiesto di "quantificare" e specificare quante volte avesse visto Salvatore Madonia in Commissione; il collaboratore rispose di non essere in grado di farlo, ma ribadì di avere un ricordo preciso della "riunione degli auguri" del Natale del 1991 e della partecipazione dell'odierno ricorrente a quella riunione, essendo stato quest'ultimo arrestato poco dopo e avendo, peraltro, avuto con il medesimo un incontro prima del suo arresto.
Sul punto, il giudice di appello richiama quanto osservato dalla sentenza di primo grado, lì dove ha ritenuto del tutto giustificabile che il collaboratore, nell'ambito di quel diverso procedimento penale relativo all'accertamento dei responsabili di "altro" omicidio, non abbia saputo indicare il numero di volte in cui aveva visto Madonia in Commissione, essendo il suo sforzo proiettato nella ricostruzione di fatti e circostanze rilevanti per l'accertamento di quei diversi episodi, tanto più che, in quella stessa sede, il collaboratore aveva ricordato che, nello stesso periodo, vi erano state altre riunioni della Commissione con la partecipazione di Madonia ("riunione degli auguri" del 1991).
Ad analoghe valutazioni la sentenza impugnata giunge con riguardo alle dichiarazioni rese da Giuffrè il 06/10/2002 dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, allorché, alla richiesta di precisare fino a quando egli avesse partecipato alle riunioni della Commissione, riferiva, in un primo momento, che l'ultima riunione era stata quella del dicembre del 1991 (essendo tradizione lo scambio di auguri con Riina e con tutti i componenti della Commissione), per poi aggiungere, «mettendo a fuoco, cercando di chiarire ulteriormente i ... ricordi», che, probabilmente («penso»), aveva partecipato ad altra riunione prima del suo arresto a fine gennaio, febbraio del 1992, nel corso della quale Riina avrebbe comunicato che, dopo l'uccisione di Ocello, il mandamento era non più a Misilmeri, ma a Belmonte Mezzagno ed era affidato a Benedetto Spera.
Osserva al riguardo il giudice di appello che il giudizio di attendibilità sulle dichiarazioni di Giuffrè non può essere inficiato dalla momentanea incertezza nella ricostruzione del ricordo relativo all'ultima riunione della Commissione alla quale partecipò, essendo stato manifestato tale ricordo in modo incerto e dubitativo («penso», «cercando di chiarire ulteriormente i ricordi»), dovendosi, invece, considerare che, in altri contesti, il suo ricordo è stato sul punto netto e preciso; rileva altresì la sentenza impugnata che, anche nell'ambito dell'esame reso nel citato procedimento (avente a oggetto, anche in questo caso, la ricostruzione di fatti diversi e più generali scenari relativi all'arresto di Riina e al subentro di Provenzano, come si desume dalla lettura integrale del verbale), «il collaboratore abbia ricordato senza esitazioni di avere preso parte alla riunione del dicembre del 1991 e che l'odierno imputato aveva preso parte alle riunioni della medesima Commissione fin dall'arresto del fratello Antonino».
Quanto alle dichiarazioni rese da Giuffrè il 15/05/2003 nel c.d. processo Adelfio e altri dinanzi alla Corte di assise di appello di Palermo, in cui il collaboratore avrebbe omesso di riferire di aver partecipato alla riunione degli auguri di fine 1991, la Corte di assise di appello nissena disattende la censura difensiva alla luce del «contenuto dei primi verbali da collaboratore di giustizia resi da Giuffrè dinanzi al P.M., all'esordio del suo percorso di collaboratore (come quello del 7 ottobre 2002), quando il medesimo faceva già esplicito riferimento alla "resa dei conti" annunciata da Riina in relazione alla previsione dell'esito negativo del "maxiprocesso" e alla scure di vendetta che si sarebbe abbattuta, fin da quel momento, sui responsabili di tale situazione (e quindi in primo luogo sui giudici Falcone e Borsellino) oltre che sui "traditori"», sicché, «tenuto conto di tale esplicita indicazione, appare, pertanto, irrilevante che, in epoca successiva, nell'ambito di altri procedimenti - su altri temi probatori e aventi a oggetto la ricostruzione di altri fatti delittuosi - il collaboratore non abbia sempre fatto riferimento a tale riunione di fine anno del 1991 considerato piuttosto il chiaro e certo riferimento operato, in altri contesti, alla medesima riunione di fine anno del 1991 e al suo oggetto». 4.1.2.
Il ricorso, in buona sostanza, reitera le doglianze esaminate dalla sentenza impugnata, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati e immune da cadute di conseguenzialità logico-argomentativa. D'altra parte, il giudice di appello, nell'esame dell'attendibilità del collaboratore Giuffrè, non si è sottratto a una valutazione complessiva dei contributi conoscitivi dallo stesso offerti, rimarcando come, dalla lettura integrale degli stessi verbali richiamati dalla difesa, egli si caratterizzi «per una certa prudenza nel rispondere alle domande che gli vengono poste dalle parti processuali, non esitando ad arrestarsi di fronte a quelle che esulano dal bagaglio delle sue conoscenze».
Rilievo, questo riferito all'approccio del collaboratore rispetti ai singoli, specifici temi posti dai diversi accertamenti processuali rispetto ai quali è stato chiamato a rendere dichiarazioni, che, da un diverso punto di vista, illumina un profilo di aspecificità delle doglianze articolate dal ricorso sul punto, doglianze proposte "isolando" i singoli passaggi delle dichiarazioni di Giuffrè dal complessivo contesto processuale in cui sono state rese, complessivo contesto non fatto oggetto delle deduzioni dell'impugnante necessarie a collocare i vari aspetti del racconto nel quadro dei temi affrontati nel singolo processo e, quindi, a impedire che le doglianze stesse assumano una connotazione, per certi versi, astrattizzante. 4.1.3.
Tale ultimo rilievo si attaglia altresì alle ulteriori doglianze relative alla mancata indicazione dei soggetti presenti, per il mandamento di Resuttana, nelle riunioni della Commissione nel periodo 1988 - 1990, posto che, come rimarcato dal giudice di appello, non risulta che le riunioni cui ha fatto riferimento la difesa fossero collegate a eventi particolari (diversamente dalla "riunione degli auguri" del Natale del 1991). A ciò si aggiunga che, come messo in luce dalla sentenza impugnata, plurime fonti collaborative hanno riferito che Salvatore Madonia, al momento della deliberazione della "strategia stragista", era reggente del mandamento di Resuttana e, in tale veste, partecipava alle riunioni della Commissione Provinciale: rilievo, questo, non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso, pur avendo i giudici di merito attribuito al dato significativa valenza dimostrativa.
Del tutto infondata è poi la deduzione del ricorrente circa la mancata conoscenza da parte di Giuffrè delle dinamiche relative a vari "omicidi eccellenti"; al riguardo, correttamente la Corte di assise di appello ha rilevato la genericità della doglianza proposta con i motivi di appello, non sorretta da specifiche indicazioni in ordine al contenuto del verbale al quale la difesa stessa aveva fatto riferimento, tanto più che, osserva ancora la sentenza impugnata, deve escludersi che la mancata conoscenza delle dinamiche relative a tali delitti possa essere ritenuta indicativa di inattendibilità del collaboratore, posto che, viceversa, su altre, successive vicende delittuose le sue dichiarazioni hanno trovato significativi riscontri (ad esempio, a proposito del duplice omicidio Savoca, per il quale, come si è visto, Madonia è stato condannato in via definitiva quale mandante ed esecutore).
Il ricorso reitera la doglianza, "elencando" gli "omicidi eccellenti" - e le date di commissione di ciascuno di essi - sulle cui dinamiche Giuffrè non ha fornito indicazioni, ma, al riguardo, non può che ribadirsi il giudizio di aspecificità della doglianza, non essendo neppure sorretta dalla puntuale allegazione del ruolo rivestito all'interno di Cosa Nostra dal dichiarante all'epoca di ciascun fatto, né degli esiti dei dedotti processi a ciascuno di essi relativi. 4.1.4. Il ricorso riprende poi la doglianza concernente l'incontro che, a dire di Giuffrè, lo stesso avrebbe avuto con Madonia dopo la "riunione degli auguri natalizi" del 1991 e prima dell'arresto di Madonia (intervenuto il 13/12/1991).
Sul punto, la sentenza impugnata richiama l'esame di Giuffrè in sede di incidente probatorio (udienza del 05/06/2012); in quell'occasione, il collaborante, dopo aver raccontato della presenza anche di Salvatore Madonia, per il mandamento di Resuttana, alla riunione degli auguri di Natale del 1991 (l'ultima alla quale aveva partecipato), aggiunse di aver incontrato anche successivamente l'odierno ricorrente, «alla fine del '91 o inizio del '92», con l'intermediazione di Angelo La Barbera; Madonia aveva chiesto a Giuffrè se vi fossero disponibilità da parte sua nella zona (in particolare, in quella di Termini Innerese) in ordine a lavori, imprese, etc. Su domanda del difensore dell'imputato, Giuffrè ribadiva di ricordare con certezza la presenza di Madonia alla riunione della Commissione di fine 1991, precisando di collegare detto incontro al successivo avuto personalmente con l'imputato (pur non sapendo precisare quanto tempo dopo) per discutere di "affari".
Giuffrè è stato nuovamente sentito nel corso dell'istruttoria dibattimentale all'udienza del 14/06/2013. I contenuti di tale esame sono ampiamente richiamati dalla sentenza di primo grado, che sottolinea come siano tre i dati rimasti impressi nella memoria del collaboratore: lo svolgimento della riunione con la partecipazione di Madonia intorno agli inizi di dicembre del 1991 (precisamente, «tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre del 1991»); l'ultimo incontro con Madonia avvenuto dopo «un lasso di tempo abbastanza breve» rispetto alla riunione; la circostanza che Madonia, «dopo poco tempo», venne arrestato e lo stesso accadde a Giuffrè.
La sentenza impugnata sottolinea come a nulla rilevi che Giuffrè, in un primo momento, abbia indicato l'incontro con Madonia come successivo alla "riunione degli auguri" del 1991 nel gennaio - febbraio 1992 (risalendo, invece, l'arresto dell'imputato, come si è detto, al 13/12/1991), posto che anche nel relativo atto istruttorio Giuffrè non ha saputo fornire una collocazione cronologica più precisa di tale incontro con l'imputato, limitandosi a dichiarare che esso «avvenne comunque poco dopo la riunione "degli auguri" e prima dell'arresto del medesimo (pochi giorni prima che venisse arrestato), ma di non essere in grado di precisarne, tuttavia, la data».
Il ricorso reitera la censura, sottraendosi peraltro alla compiuta ricostruzione dei contributi conoscitivi offerti sul punto da Giuffrè, ma, come si è visto, la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha esaminato il punto, disattendendo la doglianza difensiva con motivazione in linea con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici. 4.1.5. La Corte di assise di appello di Caltanissetta trae ulteriori elementi di conferma del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di Giuffrè dagli esiti degli accertamenti disposti a seguito delle reiterate sollecitazioni dell'imputato e del difensore (anche nell'atto di appello).
In estrema sintesi, Madonia aveva sostenuto che Giuffrè, mentre si trovava detenuto nello stesso carcere del ricorrente, in occasione di un'udienza in videocollegamento, aveva manifestato rimostranze per essere stato collocato in una saletta insieme con Giuseppe Graviano e con Giuseppe Montalto, senza tuttavia indicare tra i presenti lo stesso Salvatore Madonia, il che, a dire dell'imputato, dimostrerebbe il mendacio di Giuffrè, che lo aveva accusato senza neppure conoscerlo personalmente. Gli accertamenti disposti dalla Corte di assise di appello - nella prospettiva della «massimizzazione dell'informazione» sopra richiamata - hanno recisamente smentito le deduzioni dell'odierno ricorrente, avendo consentito di appurare che il 12/06/1992 (ma sembra che l'indicazione della data della videoconferenza contenuta nella sentenza impugnata - a pag. 194 - sia frutto di un refuso, posto che il processo dinanzi alla Corte di assise di Palermo cui ineriva la videoconferenza è indicato come avente il n. 24/2000, sicché la videoconferenza dovrebbe essere intervenuta dopo il 2000, tanto più che, nel medesimo contesto motivazionale, il giudice di appello fa riferimento all'inizio della collaborazione nel mese di settembre del 2002), Salvatore Madonia, Antonino Giuffrè, Giuseppe Montalto e Giuseppe Graviano, tutti ristretti presso la Casa Circondariale di Novara, erano stati chiamati a partecipare, in videoconferenza, a un'udienza dinanzi alla Corte di assise di Palermo in un processo che li vedeva imputati; dagli accertamenti svolti, però, è emerso che a tale udienza Salvatore Madonia non partecipò in quanto tradotto presso l'aula bunker di Roma Rebibbia, sicché corrisponde al vero che Giuffrè, dopo esser stato collocato nella stessa sala di videoconferenza con Montalto e Graviano, fu spostato altrove poco dopo, ma si tratta di circostanza del tutto estranea a Madonia.
Il ricorso non propone doglianze sul punto. 4.2. Il ricorso articola poi censure in ordine agli elementi di riscontro individuati dai giudici di merito rispetto alla chiamata in correità effettuata da Giuffrè. 4.2.1. Al riguardo, vengono in rilievo le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi, nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di assise di appello di Catania più volte richiamato. In quell'occasione (all'udienza del 19/03/2004), Cancemi ricordò la "riunione degli auguri" a casa di Guddo (in linea con l'indicazione, sia pure formulata in termini non di certezza, da Giuffrè), nel corso della quale si era parlato dell'uccisione di Lima «per poi passare ai giudici Falcone e Borsellino», precisando poi che i discorsi relativi all'omicidio di Paolo Borsellino si erano fatti più forti più avanti.
Il giudice di appello disattende la censura difensiva tesa a minare il giudizio di attendibilità di Cancemi in base al rilievo che solo nell'interrogatorio di seguito menzionato egli aveva indicato Salvatore Madonia come partecipe alla riunione svoltasi intorno agli inizi del dicembre del 1991, dovendosi considerare che, dinanzi ai giudici catanesi, Cancenni aveva comunque dichiarato che, tra i partecipanti alla riunione, vi erano anche altre persone oltre a quelle che stava nominando. E' stato poi acquisito ex art. 512 cod. proc. pen., a seguito del decesso di Cancemi, l'interrogatorio reso il 22/01/2009, nel quale, come mette in evidenza la sentenza di appello, il collaboratore riferiva che Salvatore Madonia, quale reggente del mandamento di Resuttana essendo il fratello Antonino detenuto, aveva preso parte alle riunioni della Commissione Provinciale fissate da Salvatore Riina nel periodo 1990 - 1991; in particolare, Cancemi riferiva della presenza di Madonia alla riunione della Commissione Provinciale indetta per chiarire le ragioni e le modalità dell'omicidio di Pietro Ocello, aggiungendo «di non ricordare se, nel corso di tale riunione si fosse discusso dell'eliminazione dei giudici Falcone e Borsellino», a proposito della quale il collaborante ricordava "riunioni ristrette" in cui si discusse prima dell'uccisione di Giovanni Falcone, poi, dopo la strage di Capaci, di quella di Paolo Borsellino.
Le sentenze di primo e di secondo grado convergono nel giudizio circa l'identità della riunione descritta dai collaboratori Giuffrè e Cancemi;quest'ultimo, osserva il giudice di appello, ha confermato lo svolgimento di una riunione "allargata" tenutasi in un contesto temporale coincidente con quello indicato da Giuffrè, riferendo come presente alla stessa anche "Salvuccio" Madonia e indicando gli altri partecipi in termini sostanzialmente coincidenti con il racconto di Giuffrè; entrambi i collaboranti, inoltre, hanno indicato l'oggetto della riunione nell'uccisione di Pietro Ocello e nella successione al suo posto di Benedetto Spera.
Vero è, come rileva la sentenza di primo grado (pag. 520), che nell'interrogatorio del 22/01/2009, Cancemi non è stato in grado di ricostruire se, nella riunione in cui si discusse dell'avvenuta uccisione di Pietro Ocello, Riina avesse fatto riferimento anche all'uccisione dei due magistrati, ma, sottolinea la Corte di assise di Caltanissetta, lo stesso collaboratore «nel precedente giudizio di rinvio celebratosi davanti alla Corte di assise di appello di Catania, all'udienza del 19/03/2004, aveva chiarito che proprio nella riunione degli "auguri" svoltasi a casa Guddo in prossimità del Natale del 1991 si parlava di uccidere l'on.le Lima per poi "passare" ai giudici Falcone e Borsellino».
Dal confronto tra le dichiarazioni dei due collaboratori, osserva ancora la sentenza impugnata, si ricava che entrambi hanno fatto riferimento alla medesima riunione, anche se ciascuno si è focalizzato su profili diversi, in quanto Cancemi ha concentrato il proprio ricordo sulla "questione Ocello" (ossia sulla successione di Benedetto Spera a capo mandamento), mentre dal ricordo di Giuffrè emerge essenzialmente la sensazione di "glacialità" che si era percepita nella riunione e la netta presa di posizione di Riina sul fatto di essere giunti alla "resa dei conti" e che occorreva farla finita con i nemici storici di Cosa Nostra.
I giudici di merito sottolineano che il diverso ricordo dei due collaboratori di giustizia ben può essere spiegato sulla base delle rispettive, successive vicende: per Giuffrè, la riunione in questione è stata l'ultima della Commissione Provinciale alla quale ha partecipato, prima del suo arresto, mentre Cancemi ha preso parte a plurime successive riunioni "ristrette" della Commissione finalizzate alla preparazione esecutiva degli omicidi di Lima, di Falcone e di Borsellino. Rileva comunque la sentenza impugnata che la valutazione circa l'identità della riunione di cui hanno parlato i due collaboratori si ricava altresì dalla cronologia degli eventi che hanno caratterizzato la fase antecedente le stragi, non essendo dubbio - proprio alla luce della sequenza degli accadimenti (ripercorsa puntualmente dal giudice di appello) - che la questione dell'omicidio di Pietro Ocello e della sua successione sia venuta a intersecarsi temporalmente con la questione "vitale" per Cosa Nostra rappresentata dall'esito del "maxiprocesso", laddove, sottolinea il giudice di appello, «non sussisteva alcun motivo per indire, in un lasso di tempo così ristretto, due riunioni plenarie della Commissione Provinciale, considerati, peraltro, i rischi che le stesse comportavano»; invero, «la stretta concatenazione degli eventi - e la necessità di Riina di discutere con i componenti della Commissione Provinciale, in un arco temporale coincidente, sia della questione inerente alla successione di Pietro Ocello, [...], sia della strategia che bisognava essere pronti ad adottare in vista del prevedibile esito negativo del "nnaxiprocesso" in Cassazione - impone di ritenere logicamente che la riunione cui hanno fatto riferimento i due collaboratori sia la stessa».
Proprio la ricostruzione della cronologia degli eventi (e il "via libera" dato da Riina il giorno immediatamente successivo alla decisione della Corte di cassazione sul "maxiprocesso", che, come si è detto, presupponeva, a quella data, «il consenso di entrambi i livelli deliberativi di Cosa Nostra sul "progetto stragista"») e delle riunioni ristette seguite, nel 1992, a quella degli "auguri natalizi" del 1991, conduce il giudice di appello a «ritenere che la "riunione degli auguri", svolta fra la fine di novembre e i primi di dicembre del 1991, sia stata diretta all'acquisizione del consenso di tutti i componenti della Commissione Provinciale sulla "stagione stragista" che Cosa Nostra si accingeva a intraprendere volendo fare "guerra allo Stato", colpendolo nel cuore delle istituzioni, e che la medesima riunione abbia costituito, allo stesso tempo, l'occasione per discutere dei nuovi assetti organizzativi decisi da Riina conseguenti alla uccisione di Pietro Ocello».
Nella conforme valutazione dei giudici di primo e di secondo grado, il ricordo dei due collaboratori appare convergente, «ad eccezione di minime divergenze giustificabili in considerazione del lungo tempo trascorso» (quali la presenza o meno alla riunione di Benedetto Spera), «nella individuazione della compagine soggettiva della riunione, sia nella indicazione degli argomenti trattati», posto che tali racconti danno contezza «dello svolgimento di una riunione al massimo consesso collegiale di Cosa Nostra, svolta con la partecipazione dell'imputato Salvatore Madonia in veste di reggente del mandamento di Resuttana (così come accaduto anche qualche mese prima in occasione della "riunione dei Tir"), nella quale furono discusse le tematiche inerenti all'uccisione di Pietro Ocello, e il diverso assetto che ne doveva derivare, e ribadita, per quel che in questa sede rileva, la questione dell'eliminazione dell'onorevole Lima "per poi passare ai giudici Falcone e Borsellino"» (come ricordato da Cancemi nell'esame dinanzi alla Corte di assise di appello di Catania). 4.2.2.
Le censure del ricorrente non infirmano la motivazione della sentenza impugnata (in linea, peraltro, con la conforme sentenza di primo grado); tali censure denunciano la mancanza di convergenza delle dichiarazioni di Giuffrè e di quelle di Cancemi sul nucleo essenziale rilevante ai fini in esame, non avendo il secondo confermato che nella riunione della Commissione tenutasi intorno agli inizi di dicembre del 1991 si sia discusso dell'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino.Al riguardo, mette conto rilevare che, nei termini in sintesi richiamati, le doglianze del ricorso prendono in considerazione essenzialmente le dichiarazioni rese Cancemi nel corso dell'interrogatorio del 22/01/2009, ma non le dichiarazioni dibattimentali rese alla Corte di assise di appello di Catania, nell'ambito delle quali, come si è visto, il collaboratore - pur non confermando, né escludendo la presenza di Giuffrè e non indicando Madonia tra i presenti, di cui fece espressamente solo alcuni nomi (sentenza di primo grado, pag. 515) - riferì che nel corso della "riunione degli auguri" a casa di Guddo si era parlato dell'uccisione di Lima «per poi passare ai giudici Falcone e Borsellino» (secondo l'ordine delle esecuzioni dei deliberati omicidiari poi effettivamente seguito).
Rilievo, questo, che già priva la doglianza di una forza esplicativa o dimostrativa tale da risultare in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516), tanto più che il ricorso neppure deduce (o allega di aver dedotto nel gravame) che, nel corso dell'interrogatorio acquisito ex art. 512 cod. proc. pen., la diversa indicazione offerta nell'esame dibattimentale dinanzi al giudice del rinvio catanese sia stata "contestata" al dichiarante. La sentenza impugnata, tuttavia, valorizza una serie di elementi e di argomenti idonei, nel percorso argomentativo del giudice di appello, a conferire anche alle dichiarazioni rese da Cancemi nell'interrogatorio del 2009 valenza confermativa della chiamata in correità di Giuffrè.
Infatti, i giudici di merito, in primo luogo, hanno dato conto della valutazione circa l'identità della riunione di cui hanno riferito i due collaboratori, valutazione fondata su plurimi elementi, dal comune riferimento alle questioni sorte con l'omicidio di Ocello, alla ricostruzione cronologica della sequenza degli accadimenti, relativi, principalmente, a tale omicidio, da un lato, e alle determinazioni relative all'assegnazione della trattazione in Cassazione del "maxiprocesso", dall'altro; inoltre, milita a favore della tesi sostenuta dai giudici di merito la stringente consecutio temporale tra la decisione della Corte di cassazione e il "via libera" alla "missione romana" dato da Riina il giorno immediatamente successivo.
Pertanto, le pronunce di merito registrano la piena convergenza delle dichiarazioni dei due collaboranti sulla partecipazione di Salvatore Madonia, a titolo di reggente del mandamento di Resuttana (titolo in virtù del quale aveva partecipato - sottolinea la sentenza impugnata - anche alla "riunione dei Tir" di qualche mese prima), alla riunione della Commissione Provinciale tenutasi intorno agli inizi di dicembre del 1991, mentre, con riferimento all'inclusione nell'"oggetto" di tale riunione anche delle decisioni onnicidiarie in esame, la mancanza di ricordo sul punto delle dichiarazioni di Cancemi nell'interrogatorio del 2009 (ma non nell'esame dibattimentale del 2004, che, su detta inclusione, fa registrare la convergenza dei due racconti) è superata, sul piano logico-argomentativo, dai giudici di merito sulla base della considerazione dell'identità della riunione di cui hanno riferito i due collaboratori e della ricostruzione cronologica degli eventi, conferenti, l'una e l'altra, nel senso della conferma del racconto di Giuffrè.
Tanto più che le Corti di merito hanno dato una spiegazione della divergenza tra il racconto di Giuffrè e il contenuto dell'interrogatorio di Cancemi fondata sulla diversità delle vicende dei due collaboratori successive alla riunione per gli auguri di Natale del 1991: per il primo, quella fu l'ultima riunione della Commissione Provinciale alla quale ha preso parte, sicché è del tutto plausibile che egli abbia conservato - anche sul piano della percezione individuale dell'atmosfera "glaciale" venutasi a creare - il ricordo della "resa dei conti" annunciata da Riina e avallata dal «consenso del silenzio» dei partecipanti; per il secondo, invece, alla partecipazione alla riunione tenutasi intorno agli inizi di dicembre del 1991 face seguito la partecipazione a plurime riunioni "ristrette" «finalizzate alla preparazione esecutiva degli omicidi Lima, Falcone e Borsellino», riunioni, queste ultime, che, nel loro susseguirsi e nel susseguirsi dell'esecuzione degli attentati preparati, ben può aver fatto "retrocedere", nel complessivo bagaglio dei ricordi e in occasione dell'interrogatorio del 2009, la memoria di un singolo aspetto della riunione, stemperandolo in quello delle "riunioni operative" cui il dichiarante prese parte, riunioni nelle quali «il discorso si era fatto più forte».
Il ricorso ribadisce le doglianze fondate sul menzionato interrogatorio del 2009, ma si sottrae alla complessiva disamina critica - non solo dell'intero contributo conoscitivo offerto da Cancemi, ma anche - dell'articolato ragionamento dei giudici di merito, in linea con i dati probatori posti a fondamento della giustificazione della decisione sul punto e immune da cadute di conseguenzialità logica. Più in particolare, il ricorso insiste sulla mancata convergenza del racconto dei due collaboratori su quello che viene prospettato come nucleo essenziale, ma la censura svilisce il rilievo che il riscontro esterno e individualizzante può essere rappresentato anche da un elemento probatorio indiretto, idoneo a corroborare, pure sul piano della conseguenzialità logica e in una valutazione unitaria, la chiamata di correo (Sez.
U, n. 20804/13, Aquilina, cit. supra al par. 2.1.): conseguenzialità logica sostenuta, nel discorso giustificativo dei giudici di merito, sulla base, prima di tutto, della serrata "cronologia degli eventi", ritenuta, con motivazione esente da vizi logico- argomentativi, espressiva dell'unicità della riunione della Commissione Provinciale in cui furono affrontate le due questioni venutesi a "intrecciare" nel novero di quelle che la Commissione stessa doveva affrontare. 4.2.3. Le conformi sentenze di merito hanno poi affrontato funditus la questione della valenza delle dichiarazioni rese in sede in interrogatorio - e, dunque, in assenza di contraddittorio - da Cancemi nel 2009, questione risolta positivamente anche con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 6 Cedu e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Il punto non è oggetto del ricorso, il che esime questa Corte dall'esaminare la soluzione seguita dai giudici di merito, peraltro in linea anche con i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, Rv. 250199; Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148). 4.2.4. Per completezza, inoltre, mette conto rilevare che la sentenza impugnata ha individuato altri elementi di riscontro individualizzante al contributo conoscitivo di Giuffrè, elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni di Cancemi, tanto da rilevare che, anche a prescindere da queste ultime dichiarazioni, «il risultato rimarrebbe comunque identico, tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti in merito alla posizione dell'imputato odierno appellante, che costituiscono valido riscontro individualizzante alle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè».
A venire in rilievo, in primo luogo, è, nella ricostruzione del giudice di appello, la circostanza che l'imputato Madonia risulta aver partecipato anche ad altra riunione della Commissione Provinciale di Cosa Nostra tenutasi poco prima del 13 dicembre 1991, nel corso della quale erano stati deliberati gli omicidi dei fratelli Salvatore e Giuseppe Savoca, realizzati il 24 e il 25 luglio 1991, omicidi per i quali l'odierno ricorrente è stato condannato in via definitiva sulla scorta delle dichiarazioni convergenti di vari collaboratori (tra i quali Giuffrè), che avevano confermato la sua partecipazione alla riunione della Commissione Provinciale nel corso della quale era stata discussa la questione delle "rapine ai Ti r".
Altri elementi confermativi sono individuati dalla sentenza impugnata (e, più diffusamente, da quella di primo grado) nelle dichiarazioni di Francesco Onorato e Santo Di Matteo: il primo ha indicato Salvatore Madonia come reggente del mandamento di Resuttana nel periodo 1990/1991, in quanto sostituto del padre, mentre il secondo ha riferito che, nel periodo in cui Francesco Madonia era in stato di arresto, alle riunioni della Commissione Provinciale partecipavano i figli e, in particolare, fino al 1992, Salvatore Madonia, poiché anche Antonino Madonia era stato arrestato.
Infine, la Corte di assise di appello di Catania ha valorizzato la circostanza che Via D'Ameno rientrava nel mandamento di Resuttana e che un delitto eclatante come quello realizzato non si sarebbe mai potuto realizzare senza il consenso della leadership del mandamento stesso, in linea con le rigide regole di "competenza territoriale" di Cosa Nostra (vigenti all'epoca dei fatti: vd. supra par. 3.4.), richiamando ulteriori dati probatori espressivi del fatto che Via D'Ameno era «un luogo in cui "regnavano" i Madonia, esercitando un completo controllo».La motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui valorizza i plurimi - convergenti nella prospettiva di una loro lettura coordinata - dati ora richiamati (dati che, in termini diversi, chiamano in causa la partecipazione, all'epoca dei fatti, del ricorrente all'organismo di vertice di Cosa Nostra, partecipazione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte - meglio approfondita infra al par. 4.8.1 -, non è di per sé prova piena della responsabilità per lo specifico fatto criminoso deliberato dall'organismo stesso, potendo però costituirne un grave indizio: cfr.
Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233086) non ha formato oggetto di specifica e puntuale disamina critica da parte del ricorso, pur dando corpo, sul piano dell'individuazione degli elementi di conferma alle accuse di Giuffrè, a quella che, come si è visto, la sentenza impugnata considera, in buona sostanza, alla stregua di una ratio decídendi autonoma e autosufficiente rispetto alle dichiarazioni di Cancemi, ossia svincolata dal sostegno argomentativo di tali dichiarazioni, mentre ciascuna di esse risulta idonea a offrire - nella prospettazione del giudice di merito - fondamento giustificativo alla valutazione relativa alla sussistenza, nel compendio probatorio, di un riscontro individualizzante alla chiamata di correo del collaboratore; sotto questo profilo, dunque, l'impugnazione risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata in punto di identificazione degli elementi di riscontro individualizzanti e quelle poste a fondamento del ricorso (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4.3.
Sono inammissibili le censure articolate dal ricorso con riferimento alle dichiarazioni di vari altri collaboratori di giustizia. Tali doglianze sono sovente articolate in termini del tutto aspecifici, ora sottraendosi all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349), ora risultando del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 2012, Pezzo, cit.). 4.3.1.
Vengono al rilievo, al riguardo, le doglianze relative al contributo conoscitivo offerto dal collaboratore Giovanni Brusca, che non avrebbe evocato i protagonismi menzionati da Giuffrè e avrebbe focalizzato la propria attenzione solo sulle "riunioni ristrette" (menzionate anche da Cancemi). La Corte di assise di appello ha rilevato la «valenza neutra delle dichiarazioni del collaboratore Brusca Giovanni, che, per il loro contenuto incerto ed anche mutevole, non appaiono idonee né a fornire elementi di conferma né elementi di smentita della dichiarazione di Giuffrè Antonino».
Il ricorso non si confronta con il puntuale rilievo del giudice di appello, ma si limita a proporre deduzioni del tutto frammentarie e carenti in ordine alla necessaria specificità della censura. 4.3.2. Del pari inammissibili sono le ulteriori doglianze riferite a gruppi di collaboratori (Anselmo, Galliano, etc.), in relazione ai quali la sentenza impugnata ha rilevato che né Giuffrè, né Cancemi li hanno indicati come presenti alla riunione degli auguri di Natale del 1991 e che non sussistono «elementi contrari per ritenere che avrebbero dovuto averne conoscenza, trattandosi peraltro di soggetti estranei alla Commissione».
Anche sul punto, il ricorso non si confronta effettivamente con la sentenza impugnata, ma si limita a richiamare, in termini del tutto frammentari, il contributo offerto dai molteplici collaboratori menzionati, senza dar conto di alcun elemento idoneo a dar corpo alla denuncia di vizi sindacabili dal giudice di legittimità. 4.4. Le doglianze relative all'attribuzione di un ruolo deliberativo rispetto, in particolare, all'uccisione di Paolo Borsellino alla riunione della Commissione Provinciale di Cosa Nostra tenutasi intorno agli inizi del mese di dicembre del 1991 non meritano accoglimento. 4.4.1.
Secondo il ricorrente, «si sarebbe dovuto dimostrare un avvenimento talmente eccezionale da sovrapporsi al deliberato originario interamente "novandolo", così da fare ritenere l'uccisione del giudice Borsellino non più riconducibile ai motivi espressi sin dagli inizi degli anni ottanta, ma ad altri motivi, diversi da quelli originari, per i quali vi era necessità che Cosa Nostra adottasse una nuova decisione». I giudici di merito, però, hanno individuato siffatto «avvenimento talmente eccezionale da sovrapporsi al deliberato originario interamente "novandolo"»:
è l'esito del "maxiprocesso", un esito, come si è visto, di vitale importanza sia per Cosa Nostra, sia per la stessa immagine della Commissione e, in prima persona, di Salvatore Riina, che ancora intorno al 1988, aveva ostentato ottimismo circa la possibilità di limitare le condanne al reato associativo, senza includere in esse le «cose più grandi», ossia gli omicidi. L'ottimismo cedette poi il passo alla previsione di un esito negativo per Cosa Nostra, tanto sul piano, per così dire, strettamente giudiziario (con la condanna anche per le «cose più grandi» e l'accreditamento dell'impostazione di fondo del "maxiprocesso", fondamento delle condanne e, a sua volta, foriera di gravi conseguenze per l'organizzazione mafiosa), quanto su quello dell'immagine dei vertici di Cosa Nostra (e di Riina, in prima persona), all'evidenza compromessa nella propria autorevolezza, fino alla messa in crisi dei rapporti con i referenti dell'organizzazione mafiosa «che non avevano mantenuto i patti».
L'individuazione dell'esito - previsto, ma in termini che (nella fase che viene qui in rilievo) lasciavano ben poco spazio ad auspici, da parte di Cosa Nostra, di segno diverso - del "maxiprocesso" quale l'avvenimento assolutamente eccezionale evocato dal ricorso "contiene", per così dire, la risposta alle altre questioni poste dal ricorso stesso. La decisione di assassinare Paolo Borsellino fin dagli anni '80 - messa in luce (e non certo esclusa o ridimensionata) dai giudici di merito - non priva la riunione tenuta intorno agli inizi di dicembre del 1991 dalla Commissione Provinciale della sua valenza di "rinnovazione" della deliberazione.
I giudici di merito hanno puntualmente delineato la ricostruzione dei fatti che ha condotto all'accertamento di questa valenza, richiamando, in primo luogo, le dichiarazioni rese, nel presente procedimento, dai collaboratori di giustizia Francesco Paolo Anzelmo, Francesco La Marca e Antonino Galliano, secondo i quali, dopo la progettazione degli attentati di Marina Longa e di Via Cilea, «la "Commissione" aveva deciso di sospendere tutto». D'altra parte, le conformi sentenze di merito hanno messo in luce i plurimi argomenti che militano a favore della tesi che, come già sostenuto dalla Corte catanese in sede di giudizio di rinvio nel processo "Borsellino ter", attribuisce alla riunione degli auguri di Natale 1991 una rinnovata potestas decidendi: a fianco alla coerenza di una siffatta attribuzione rispetto alle "regole" interne di Cosa Nostra, che attribuivano alla Commissione Provinciale l'autorità di decidere gli "omicidi eccellenti", i giudici di merito sottolineano il duplice rilievo del mutamento, nel tempo (anzi «nel considerevole intervallo di tempo» trascorso), della compagine soggettiva della Commissione Provinciale e dell'opportunità/necessità, per i vertici di Cosa Nostra (e, prima di tutto, per Riina), di "responsabilizzare" la leadership territoriale dell'organizzazione circa le conseguenze che la strategia stragista avrebbe, inevitabilmente, comportato («chiddu chi veni ni pigghiamu»), in modo da evitare che tali conseguenze potessero mettere a repentaglio (come accaduto in occasione dell'omicidio di Dalla Chiesa) la pax mafiosa.
Da questo punto di vista, il ricorso svilisce indebitamente quello che la Corte di assise di appello nissena indica come «elemento dirompente», ossia l'esito del "maxiprocesso" che, al momento della riunione degli auguri di Natale del 1991, si prefigurava pressoché certo, ossia decisamente infausto per Cosa Nostra. E' proprio al carattere dirompente - dai plurimi punti di vista prima messi in luce - dell'esito del "maxiprocesso", che, invece, nel percorso motivazionale dei giudici di merito, si ricollega la connotazione stragista della «resa dei conti» annunciata da Riina nella riunione della Commissione Provinciale e ratificata dal «consenso del silenzio» dei partecipanti, una connotazione, per così dire, a trecentosessanta gradi, volta, da una parte, a colpire sia i "nemici storici" Falcone e Borsellino, sia coloro - prima di tutto, gli esponenti politici - «che non avevano mantenuto i patti», e, dall'altra, a perseguire la «finalità di destabilizzazione» sopra richiamata, una finalità indirizzata a «esercitare una pressione sulla compagine politica e governativa» e «a mettere in ginocchio lo Stato».
In questa prospettiva, i giudici di merito hanno attribuito alla riunione degli auguri natalizi del 1991 una rinnovazione della decisione di morte con effetti "novativi" della precedente condanna a morte anche alla luce del rilievo che «non si trattava più di procedere alla isolata esecuzione di una "condanna a morte"» (anche se, può aggiungersi, relativa a un singolo "omicidio eccellente"), ma - come si è già messo in luce supra, par. 3.4 - di «porre in essere un più ambizioso progetto criminale che avrebbe condotto a una serie ripetuta di morti eccellenti in un arco temporale limitato, per sferrare un "attacco terroristico" al cuore dello Stato, così da metterlo in ginocchio».
Proprio la connotazione terroristica e la finalizzazione - anche - destabilizzatrice della «resa dei conti» prevista come risposta di Cosa Nostra all'imminente conclusione (con esito infausto) del "maxiprocesso" rendono ragione, nell'apparato giustificativo delle sentenze di merito, della valenza decisionale attribuita alla riunione della Commissione Provinciale tenutasi intorno agli inizi di dicembre del 1991. Le deduzioni del ricorrente circa l'"attualità" della decisione omicidiaria da anni maturata da Cosa nostra nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino non inficiano il ragionamento, fondato sugli elementi e sugli argomenti in sintesi richiamati, attraverso i quali le conformi pronunce di merito hanno ritenuto la natura deliberativa della riunione citata e l'integrazione della fattispecie concorsuale in capo all'imputato Madonia che ad essa partecipò contribuendo al «consenso del silenzio». 4.4.2.
Né in senso contrario meritano accoglimento le censure che fanno leva, da un lato, sulla riunione dell'ottobre del 1991 a Castelvetrano riferita dai collaboratori Sinacori, Geraci e Scarano e, dall'altro, sulle vicende relative alla "missione romana" dei primi mesi del 1992 e sulle "riunioni ristrette" di cui hanno parlato Brusca e Cancemi. Quanto alla prima censura, la sentenza impugnata - anche rifacendosi alla sentenza della Corte di assise di appello di Catania nel processo "Borsellino ter" - ha richiamato varie riunioni della Commissione Regionale, tra le quali quella a Castelvetrano dell'ottobre-novembre 1991, rimarcando, per un verso, che «parallelamente alle riunioni della Commissione Provinciale avevano avuto luogo altre riunioni "deliberative" fra i componenti della Commissione Regionale, fin dal settembre 1991» e, dall'altro, la necessità del «consenso di entrambi i livelli deliberativi di Cosa Nostra sul "progetto stragista"», ossia della Commissione Provinciale e della Commissione Regionale.
L'articolarsi della "strategia stragista" di Cosa Nostra sul duplice livello indicato priva, all'evidenza, le deduzioni del ricorrente di capacità di incidere sul decisum, posto che il ruolo dell'uno non priva l'altro dell'attitudine a dar corpo al contributo concorsuale del partecipante.Destituita di fondamento è la deduzione correlata alle "riunioni ristrette", che, come chiarito dal giudice di appello, erano dedicate - non già alla deliberazione della "strategia stragista", bensì - alla «preparazione esecutiva» (ossia, all'«attuazione efferata»), in particolare, degli omicidi di Lima, di Falcone e di Borsellino, connotazione, questa, che priva di consistenza la deduzione difensiva.
Alla stessa conclusione deve giungersi con riferimento alla "missione romana", revocata in favore, per quanto riguarda l'uccisione di Giovanni Falcone (uno degli "obiettivi" della "missione romana" disposta da Riina fin dal 31 gennaio 1992), dell'opzione esecutiva sfociata nell'attentato di Capaci. Vicende, queste, del tutto inidonee a inficiare le motivazioni della sentenza impugnata e della conforme sentenza di primo grado in ordine alla riunione della Commissione Provinciale di Cosa Nostra intorno agli inizi di dicembre del 1991 alla quale, nella ricostruzione dei giudici di merito, prese parte, prestando il «consenso del silenzio», Salvatore Madonia. 4.5.
Del pari infondate sono le censure che chiamano in causa la condanna per la strage di Via D'Amelio di Francesco Madonia, padre del ricorrente, decisa dalla Corte di assise di appello di Catania nel processo "Borsellino ter ". La sentenza impugnata ha escluso che il rilievo infici le - confermate - conclusioni del giudice di primo grado, posto che la responsabilità di Salvatore Madonia «si pone come responsabilità "concorrente" rispetto a quella del padre» (deceduto nelle more del giudizio); come messo in luce dalla sentenza di primo grado, il tema in esame evoca l'analoga posizione nella quale si erano trovati, nel giudizio definito dalla citata sentenza della Corte di assise di appello di Catania, Salvatore e Giuseppe Montalto (padre e figlio): anche in quel caso fu ritenuto che il rappresentante e il reggente del mandamento concorressero nell'attività deliberativa dei delitti rientranti nella "competenza" della Commissione Provinciale, «uno per condivisione e l'altro per assunzione diretta di responsabilità, per consenso tacito espresso durante la riunione deliberativa».
In ogni caso, il giudizio di colpevolezza nei confronti di Salvatore Madonia, come si vedrà meglio più oltre, deriva, nell'iter motivazionale dei giudici di merito, «dall'avere egli partecipato alla riunione deliberativa di morte e dall'avere espresso un proprio tacito consenso». Rilievi, questi, rispetto ai quali il ricorrente si sottrae a una specifica e puntuale disamina critica, limitandosi a richiamare il dato della condanna di Francesco Madonia da parte della Corte catanese. 4.6. Del tutto inammissibili, per plurime e convergenti ragioni, sono, invece, le censure incentrate sulla deduzione circa le «lamentele raccolte da Galatolo (padre) all'interno del carcere di Termini Imerese in ordine al fatto che la famiglia (mafiosa) di quest'ultimo nulla sapesse in ordine alla uccisione del dott.
Borsellino nel territorio di loro competenza», lamentele che, secondo il ricorrente, non avrebbero avuto ragion d'essere se Salvatore Madonia avesse effettivamente partecipato alla deliberazione in rappresentanza del mandamento. In primo luogo, la doglianza, all'evidenza, implica questioni di merito, postulando la ricostruzione dei rapporti tra le varie famiglie e all'interno del mandamento retto dall'imputato, ricostruzione che - per le ragioni indicate al par. 2.2. di questo Considerato in diritto - esula dai poteri cognitivi del giudice di legittimità.
Da un diverso punto di vista, la censura si rivela aspecifica, non essendo sostenuta da alcuna puntuale e completa allegazione dei dati processuali sui quali fa leva. Infine, la doglianza non risulta proposta con i motivi di gravame, né il ricorrente ha articolato - in merito alla devoluzione al giudice di appello - alcuna deduzione. Sul punto, si tornerà in sede di esame del ricorso nell'interesse di Tutino e, segnatamente, di scrutinio delle doglianze relative alle dichiarazioni di Vito Galatolo (scrutinio che confermerà le conclusioni qui raggiunte). 4.7.
Destituite di fondamento sono le ulteriori censure incentrate ora sull'accelerazione che la programmata esecuzione dell'attentato contro Paolo Borsellino registrò nel maggio del 1992, ora, alla luce del processo "trattativa Stato - mafia", sulle conseguenze provocate dalla sentenza della Corte di cassazione in merito al "maxiprocesso" e non dalla previsione dell'esito di essa. Quanto alla prima, essa fa leva su un passaggio della sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta nel processo "Borsellino ter", ma, nei termini in cui è dedotto, il riferimento alla fase esecutiva non inficia il ragionamento del giudicante in ordine a quella deliberativa, caratterizzata dall'"autorizzazione" della Commissione Provinciale a Riina a dare il via, in vista dell'esito ormai certo del "maxiprocesso", all'esecuzione della «resa dei conti».
A ciò si aggiunga, che il giudice di appello ha sottolineato come «possano esservi stati altri soggetti, o gruppi di potere, interessati all'eliminazione del magistrato e degli uomini della sua scorta», il che, però, «non esclude la responsabilità principale degli uomini di vertice dell'organizzazione mafiosa che, attraverso il loro consenso tacito in seno agli organismi deliberativi della medesima organizzazione, hanno dato causa agli eventi» oggetto del processo. Analogo rilievo conduce a disattendere anche l'ulteriore doglianza, peraltro articolata in termini generici quanto all'attitudine a inficiare la motivazione della sentenza impugnata, oltre che alla stessa individuazione dei contenuti critici proposti dal ricorso.
Contenuti che sembrano concentrarsi sulla deduzione che la crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i tradizionali referenti politici e il conseguente piano di destabilizzazione del quadro politico avviato con l'omicidio di Lima e poi «sfociato nella logica della trattativa per costruire un nuovo patto politico-mafioso di convivenza Stato e mafia» erano collegati alle conseguenze della sentenza della Corte di cassazione e non alla previsione dell'esito della stessa. Fermo restando quanto già osservato dalla sentenza impugnata in ordine alla possibile "interferenza" di altri soggetti o centri di potere nell'uccisione di Paolo Borsellino, la distinzione proposta dal ricorso è del tutto priva di consistenza argomentativa, posto che, nella ricostruzione dei giudici di merito priva di vizi logici, all'epoca della riunione degli auguri di Natale del 1991, l'esito del giudizio di legittimità sul "maxiprocesso" era, nelle valutazioni di Riina, infausto e, comunque, l'avvio effettivo della fase esecutiva della «resa dei conti» fu differito alla conoscenza della decisione della Corte di cassazione "infausta" per Cosa Nostra, decisione, che, come si è visto, rappresentava una condizione sospensiva dell'avvio della realizzazione del progetto stragista.
Il che rende ragione dell'infondatezza delle censure. Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo alla deduzione relativa alla collocazione temporale della deliberazione stragista offerta dagli esiti di altri procedimenti acquisiti ex art. 238-bis cod. proc. pen. Anche a prescindere dalla rilevante genericità della deduzione, decisiva è la considerazione che la sentenza impugnata si è espressamente pronunciata sul punto, sottolineando, con motivazione esente da vizi logico-argomentativi e non oggetto di puntuali censure da parte del ricorso, che le diverse vicende processuali erano fondate su una diversa piattaforma probatoria, priva, in particolare, del contributo del collaboratore Giuffrè, valorizzato dalla più volte citata sentenza della Corte di assise di appello di Catania. 4.8.
Le ulteriori censure - anch'esse non prive di profili di aspecificità ed evocanti promiscuamente anche i riferimenti ai risalenti propositi omicidiari nei confronti di Paolo Borsellino, sui quali ci si è già soffermati - chiamano in causa l'idoneità del fatto ascritto a Madonia a integrare la fattispecie concorsuale. 4.8.1. La giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata nel ritenere che, per i membri di un organismo di vertice di un sodalizio criminoso, la responsabilità concorsuale non possa risolversi in una sorta di responsabilità "da posizione": proprio con riferimento a Cosa Nostra e al ruolo dei capi- mandamento in seno alla "commissione", questa Corte ha escluso che costituisca concorso morale nell'"omicidio eccellente" l'appartenenza all'organismo collegiale centrale, non essendo configurabile, appunto, per i membri della "commissione" una responsabilità di "posizione", sicché, affinché sia integrata la fattispecie concorsuale, è necessario che il singolo componente, informato in ordine alla deliberazione da assumere, presti il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo allo specifico reato, quantomeno mediante il rafforzamento delle altrui determinazioni volitive (Sez. 1, n. 13349 del 02/12/2003, dep. 2004, Riina, Rv. 228379).
Naturalmente, la prova del concorso «può essere fornita e raccolta attraverso qualunque mezzo, e può anche essere desunta, mediante affidabili inferenze, dalle conoscenze acquisite circa i meccanismi decisionali ed operativi del gruppo criminale nel cui ambito sia maturata una determinata iniziativa criminosa», ma è evidente che «la prova del concreto coinvolgimento in un reato-fine dell'associazione è prospettabile, nella logica dell'oltre ogni ragionevole dubbio, solo quando si risolva nell'inferenza necessaria del coinvolgimento di un determinato soggetto; nella sostanziale inconcepibilità, cioè, che l'accadimento considerato si verificasse in assenza dell'indicato coinvolgimento, e sennpreché (...) l'inferenza si spinga fino alla determinazione dello specifico contributo causale attribuito al partecipe» (Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014, dep. 2015, Tagliavia, Rv. 263654; conf.
Sez. 5, n. 390 del 24/06/2019, dep. 2020, Di Muro, Rv. 278550). Pertanto, è configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito all'esecuzione dello specifico delitto, mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all'atto della "doverosa" informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito (Sez. 1, n. 19778 del 26/02/2015, Rv. 263568).
Del resto, già la Sezioni unite - sia pure con riferimento a un'associazione diversa da quelle di stampo mafioso - hanno affermato che nel caso di «una organizzazione di tipo politico-paramilitare, destinata ad operazioni di tipo bellico per il conseguimento di determinati successi, a coinvolgere i capi o dirigenti, anche massimi, dell'organizzazione nella responsabilità delle operazioni compiute dai gregari, singoli o in formazioni, non basta questa loro condizione di gerarchi la quale non autorizza logicamente, di per sé sola, la presunzione che tutto quanto compiuto dalle squadre d'azione sia stato ordinato dai capi», occorrendo invece «la prova positiva dello specifico mandato emesso volta per volta» (Sez.
U, n. 1 del 18/03/1970, Kofler, Rv. 115774). Con più specifico riferimento al caso concreto in esame, deve quindi ribadirsi che la sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie "Cosa nostra"), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato (Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, Montalto, Rv. 241820; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 3822 del 18/11/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233327;
Sez. 5, n. 18845 del 30/05/2002, dep. 2003, Aglieri, Rv. 226423). 4.8.2. I giudici di merito hanno fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati, rilevando che la prova della responsabilità di Madonia per il concorso nella strage di Via D'Ameno «non è stata desunta dalla semplice sua qualità soggettiva di componente della commissione provinciale in quanto sostituto del padre Francesco», ma dalla prova della sua reale partecipazione «al momento deliberativo della strage collegato alla riunione allargata della stessa Commissione di fine anno 1991».
E' dunque l'adesione di Madonia, attraverso il «consenso del silenzio», alla «resa dei conti» attraverso il progetto stragista indirizzato, in primo luogo, ai nemici storici di Cosa Nostra - e, tra questi, a Paolo Borsellino - a fondare il giudizio di sussistenza nei suoi confronti della fattispecie concorsuale, ossia quella partecipazione morale all'attentato stragista di cui erroneamente il ricorrente lamenta la carenza, delineata, invece, dalle sentenze di merito come reale, concreta e non virtualmente correlata alla mera "posizione" rivestita nell'organigramma associativo. 4.9.
Non merita accoglimento, infine, la deduzione correlata a Sez. 1, n. 2938 del 27/11/2020, dep. 2021, Virga. In radice, la doglianza è del tutto priva di correlazione con il ragionamento dei giudici di merito e neppure dà conto dei profili che assimilerebbero la fattispecie concreta esaminata dalla pronuncia investita dal ricorso deciso dalla Prima Sezione a quella considerata dalla sentenza oggi impugnata; il che rende ragione, sotto questo profilo, della genericità della censura e, dunque, della sua inammissibilità. Ad abundantiam, comunque, può osservarsi che, nel caso esaminato dalla citata sentenza, il ricorrente Vincenzo Virga era stato condannato nei due gradi di merito, quale mandante nella qualità di capo della famiglia mafiosa di Trapani, per l'omicidio di Mauro Rostagno; nella motivazione del giudizio di colpevolezza, si evince dalla sentenza della Prima Sezione, era stato valorizzato il ruolo di Virga quale capo del mandamento sul cui territorio l'omicidio doveva essere commesso, in uno con il rilievo che dalla struttura unitaria e verticistica di Cosa Nostra si desumeva che un "omicidio eccellente" come quello del giornalista Mauro Rostagno «non potette che essere deliberato dalla "provincia" di Trapani, ossia dall'organismo collegiale composto dai capi dei mandamenti in cui si ripartiva l'articolazione territoriale di quella provincia».
Circa il passaggio valorizzato dal ricorrente, è opportuno richiamare l'intero paragrafo in cui è inserito, così da essere in grado di apprezzarne la portata; osserva la sentenza n. 2938 del 2021 quanto segue: «Circa poi le dichiarazioni di Vincenzo Sinacori, la lettura data dai giudici del merito è immune da censure d'ordine logico. Francesco Messina Denaro disse di aver dato incarico a Vincenzo Virga di eseguire l'omicidio di Mauro Rostagno, e questo particolare non è per nulla incompatibile con la ricostruzione, prima illustrata, di come operassero gli organi di vertice di "cosa nostra" nella deliberazione di omicidi eccellenti.
Vincenzo Sinacori non ha parlato di due fasi temporalmente distinte, e magari intervallate da un ampio spazio temporale, sì da non far comprendere quale potesse essere la relazione tra una deliberazione già assunta dall'organismo collegiale e un secondo intervento decisorio del rappresentante della "provincia", che a quel punto si sarebbe sovrapposto senza ragione. L'organismo collegiale, al quale prendeva parte anche Vincenzo Virga, decise l'omicidio e il rappresentante della "provincia", che in quell'organismo sedeva in posizione preminente, affidò i compiti esecutivi a Vincenzo Virga quale capo del mandamento di riferimento; se si vuole, quello del rappresentante della "provincia" fu un intervento di mera attuazione della decisione presa dall'organismo collegiale, dovendosi stabilire soltanto chi avrebbe preso in carico l'esecuzione del progetto omicida.
Anzi, il fatto che Francesco Messina Denaro dette l'incarico esecutivo a Vincenzo Virga è elemento che rafforza la costruzione indiziaria a carico di quest'ultimo, nella misura in cui, se gli venne affidato l'incarico esecutivo, è ben logico ritenere che nel momento deliberativo collegiale non avesse mosso obiezioni o rilievi, aderendo in tal modo alla decisione criminosa». Il riferimento, dunque, a un "secondo" intervento decisorio è svolto solo in termini ipotetici, laddove l'articolazione delineata dalla sentenza in quella sede impugnata è solo tra «momento deliberativo collegiale» e affidamento dell'«incarico esecutivo».
Il che in nessun modo contraddice la ricostruzione operata, nel caso in esame, dai giudici di merito, sicché, sotto questo profilo, la censura è manifestamente infondata. Il ricorso di Vittorio Tutino 5. La posizione di Vittorio Tutino, così come delineata dalle conformi sentenze di merito, è strettamente collegata alle calunnie attribuite, nel presente processo, a Scarantino, ad Andriotta e a Pulci e al disvelamento di esse consentito dalla collaborazione di Gaspare Spatuzza, che, come si vedrà, ha fornito una «ricostruzione della fase esecutiva» della strage di Via D'Ameno del tutto diversa e in netto contrasto con quella resa in precedenza da Scarantino, con particolare riferimento «al furto dell'autovettura e alla successiva custodia e consegna prima che venisse riempita di esplosivo».
I fatti (intesi come singoli accadimenti rientranti nella fase preparatoria della strage, ossia come segmenti dei fatti-reato ascritti al ricorrente) attribuiti a Tutino riguardano, invero, proprio la fase esecutiva della strage per la quale le calunnie avevano portato alla condanna, oltre che dello stesso Scarantino, delle persone offese nel presente processo Salvatore Profeta e Gaetano Murana (il primo accusato, tra l'altro, di aver incaricato Scarantino del furto del veicolo da utilizzare come autobomba; il secondo di aver partecipato al "trasporto" dell'auto: entrambi condannati all'ergastolo nel processo "Borsellino uno"), e di Cosimo Vernengo (anch'egli accusato, tra l'altro, del "trasporto" dell'auto e condannato all'ergastolo nel processo "Borsellino bis").I rilievi che precedono già da soli rendono ragione della centralità rivestita, nel compendio probatorio posto dalle sentenze di merito a fondamento del giudizio di colpevolezza nei confronti di Tutino, dalle dichiarazioni accusatorie di Spatuzza (la «pietra angolare» di tale compendio, secondo la Corte di assise di Caltanissetta), non solo, ai quei tempi, sodale nella "famiglia" di Brancaccio, ma, a dire dello stesso ricorrente, amico fraterno dell'imputato, con il quale il collaborante aveva condiviso momenti importantissimi di gioia e di dolore della propria vita familiare (sentenza di primo grado, pag. 966).
La centralità indicata suggerisce di ripercorrere, sulla scorta soprattutto della sentenza di primo grado e solo per rapidi cenni, alcuni tratti del profilo di Spatuzza e della sua "militanza" all'interno di Cosa Nostra (fermo restando, naturalmente, che una più approfondita analisi dell'apparato giustificativo dei giudici di merito sarà svolta nel successivo paragrafo in sede di disamina delle censure proposte dal ricorso). All'epoca della strage di Via D'Ameno e fin dagli anni '80, Spatuzza, sebbene non ancora ritualmente affiliato come "uomo d'onore", era pienamente inserito nella "famiglia" mafiosa di Brancaccio, egemone nell'omonimo mandamento composto altresì dalle "famiglie" di Ciaculli, Corso dei Mille e Roccella.
La partecipazione attiva alla "famiglia" di Brancaccio ebbe origine dal rapporto con i Graviano, con i quali si era schierato nella "guerra di mafia", in quanto, come i fratelli Graviano in relazione all'omicidio del loro padre (Michele Graviano), anche Spatuzza, in relazione all'omicidio del fratello Salvatore, sospettava che la decisione di morte fosse stata decretata da quella fazione di Cosa Nostra facente capo a Salvatore Contorno. Gaspare Spatuzza si era dunque prestato a controllare gli spostamenti dei familiari e dei soggetti ritenuti vicini a Contorno (del quale si temeva un ritorno a Palermo con intenti di vendetta), attività, questa, che il futuro collaboratore proseguì anche durante il servizio militare a Roma (dove si pensava che Contorno gravitasse).
In quel periodo, in occasione di una licenza a Palermo, Spatuzza subì un fermo da parte delle forze dell'ordine, ma riuscì a consentire la fuga di numerosi esponenti della famiglia di Brancaccio che si trovavano con lui in quel frangente; pur subendo, in quell'occasione, «un trattamento rude all'interno degli uffici della Polizia dove veniva condotto» (sentenza di primo grado, pag. 970), Spatuzza non rivelò nulla, il che fu particolarmente apprezzato negli ambienti di Cosa Nostra. Anche per questo motivo e per l'affidabilità dimostrata, gli incarichi via via affidati a Spatuzza nell'ambito della "famiglia" di Brancaccio aumentarono nel corso del tempo per frequenza e per "importanza", arrivando a numerosi omicidi per conto di Cosa Nostra, fino al coinvolgimento diretto nell'intera campagna stragista, in Sicilia (con le partecipazione alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio) e nel continente (come statuito dalla Corte di assise di appello di Firenze con la sentenza del 13/02/2001).
Gaspare Spatuzza, dunque, godeva della piena fiducia dei vertici del mandamento di Brancaccio e, come risulta dalle dichiarazioni rese nel presente procedimento da vari collaboratori di giustizia, con l'arresto, prima, di Giuseppe e di Filippo Graviano (27 gennaio 1994) e, poi, di Antonino Mangano (24 giugno 1995), fu affiliato quale "uomo d'onore" e, contestualmente, fu investito della rappresentanza del mandamento di Brancaccio, su impulso di Matteo Messina Denaro. L'affiliazione formale a Cosa Nostra (alla presenza di Messina Denaro) e l'immediata attribuzione della leadership sul mandamento (non solo sulla "famiglia") di Brancaccio testimoniano il percorso criminale di indubbio rilievo svolto da Spatuzza all'interno di Cosa Nostra, percorso, del resto, messo in luce anche dalle condanne irrevocabili a suo carico.
6. Ciò premesso, rileva la Corte che il ricorso di Vittorio Tutino deve essere rigettato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità. 6.1. In ordine di priorità logico-giuridica, deve muoversi dall'esame del primo motivo nella parte relativa ai profili soggettivi della chiamata di correo di Gaspare Spatuzza nei confronti del ricorrente. 6.1.1. In ordine alla credibilità di Spatuzza, il giudice di appello, dopo aver richiamato le varie sentenze irrevocabili che ne hanno attestato la genuinità della collaborazione, sottolinea le ragioni indicate a fondamento del percorso di rescissione dei legami con l'ambiente mafioso di provenienza e di maturazione morale e spirituale, ragioni che si collocano sul duplice piano del rimorso per i crimini commessi (in particolare per l'omicidio di Don Puglisi, per quello di un minore e per la strage di Firenze in cui perse la vita anche un minore) e della volontà di contribuire a far luce su vicende - prima fra tutte, la strage di Via D'Ameno - che avevano avuto quali esiti processuali la condanna di innocenti.
La sentenza impugnata richiama poi il rapporto di Spatuzza con i fratelli Graviano, di cui era «uomo fidatissimo», e la diretta partecipazione del dichiarante all'intera «campagna stragista», il che, in uno con la precisione, la linearità e la costanza delle dichiarazioni, confermate da numerosissimi riscontri, consente di ribadire il giudizio positivo sulla credibilità del collaboratore già formulato dai giudici di primo grado; il vissuto criminale di Spatuzza, osserva ancora la Corte di assise di appello di Caltanissetta, consente non solo di apprezzare il suo spessore mafioso, ma anche di smentire l'assunto difensivo che lo vorrebbe relegato all'interno del "mandamento" di appartenenza e allo svolgimento di compiti meramente esecutivi e di contorno, assunto infondato anche alla luce del coinvolgimento del collaborante, sempre più intenso con il passare del tempo, nelle rilevanti vicende criminali del gruppo di appartenenza.Le censure articolate sul punto dal ricorso non colgono nel segno. 6.1.2.
A proposito delle sentenze che, secondo la difesa del ricorrente, escluderebbero l'attendibilità di Spatuzza, quella relativa a Marcello Tutino (fratello dell'odierno imputato) per la strage di Via Palestro del 27/07/1993 è stata puntualmente esaminata dal giudice di appello, che ha rilevato come essa dia conto dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di Spatuzza, mentre l'esito assolutorio del giudizio fu determinato dalla carenza di elementi di riscontro individualizzanti. Il ricorso reitera la doglianza senza confrontarsi con la puntuale risposta del giudice di appello, risposta che trova conferma nella decisione di questa Corte - specificamente menzionata dalla sentenza impugnata - lì dove, richiamati alcuni princìpi di diritto in tema di chiamata di correo, ha rimarcato che «la Corte territoriale ha dato corretta applicazione a tali principi di diritto allorché ha ritenuto di confermare integralmente - del resto in perfetta assonanza con plurime decisioni definitive pronunciate su fatti diversi e/o collegati, ovvero sullo stesso fatto oggetto del presente giudizio nei confronti di altri imputati - il giudizio di assoluta attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, e tuttavia ha affermato che i pur esistenti riscontri di carattere logico e fattuale al suo narrato non erano idonei a superare ogni ragionevole dubbio in ordine alla partecipazione di Tutino Filippo Marcello all'attentato di Via Palestro, mancando essi del carattere individualizzante richiesto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, Rv. 274151).
Del tutto evidente è l'infondatezza della doglianza proposta dal ricorso. Alla stessa conclusione deve giungersi con riguardo alla posizione di Tagliavia, a proposito della quale la difesa dell'imputato ha richiamato la sentenza (Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014, dep. 2015, Tagliavia, Rv. 263654), che annullò la sentenza allora impugnata (Corte di assise di appello di Firenze del 10/10/2013) in parte senza rinvio e, con riguardo ai delitti relativi all'attentato di Firenze (strage, devastazione, detenzione e porto di esplosivo e furto), con rinvio.
In ordine ai primi, la sentenza della Sesta sezione aveva rilevato che «il vero nucleo argomentativo della sentenza [allora: n.d.e.] impugnata, e della relativa motivazione, si incentra sul riferimento alla "posizione" di Tagliavia quale capo della famiglia di Corso dei Mille», sicché «l'affermazione di responsabilità è stata affermata essenzialmente sulla base di elementi di prova logica, senza alcun apprezzabile collegamento con le singole fattispecie concrete» e senza che fosse stato possibile pervenire a «una adeguata focalizzazione del contributo concretamente recato dall'agente al fatto pluripersonale», sicché la Corte non ravvisò «margini per un'utile "ripetizione" del processo», statuendo, quindi, l'annullamento senza rinvio.
Al contrario, per la strage di Via dei Georgofili la situazione fu ritenuta obiettivamente diversa, in quanto, in particolare, l'indicazione di Spatuzza in ordine alla partecipazione a una riunione operativa fu qualificata come «elemento di prova rappresentativa, offerto oltretutto in base alla diretta percezione del dichiarante», sicché i vizi motivazionali pur rilevati condussero a un annullamento con rinvio, con devoluzione al giudice del rinvio del compito di verificare, innanzitutto, la veridicità del contributo del collaboratore. Pronunciandosi sulla sentenza deliberata in sede di rinvio (Corte di assise di appello di Firenze del 24/02/2016, che riconobbe la responsabilità di Tagliavia per i reati oggetto del precedente annullamento con rinvio, condannandolo all'ergastolo), la sentenza della Seconda Sezione penale richiamata dalla sentenza oggi impugnata (Sez. 2, n. 28382 del 20/02/2017, Tagliavia) rigettò il ricorso dell'imputato, rilevando, tra l'altro, che «deve ritenersi conforme alle indicazioni di questa Corte di cassazione il percorso argomentativo della sentenza impugnata anche in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di Spatuzza Gaspare che, insieme agli elementi di riscontro delle stesse, vengono definite dalla sentenza il terzo filone probatorio, di rilievo centrale e determinante, atteso anche che solo a seguito di tale collaborazione hanno preso adeguata consistenza gli elementi a carico del Tagliavia, la cui posizione era stata archiviata, non ritenendosi le sole dichiarazioni del Romeo sufficienti a sostenere adeguatamente l'accusa nei confronti del ricorrente».
La deduzione relativa alla sentenza della Seconda Sezione della Corte di cassazione che avrebbe escluso la revisione a favore di «tale Formoso» nonostante le propalazioni a suo favore di Spatuzza è, invece, inammissibile. Oltre a non risultare specificamente dedotta con l'atto di appello (che, a pag. 13, richiama altre sentenze, ma non quella evocata dal ricorso), la doglianza è aspecifica, in quanto, pur nella disponibilità da parte della Corte di cassazione delle sentenze dalla stessa deliberate, esse devono essere compiutamente indicate (anche nella parte dedotta come rilevante), laddove il ricorso non solo non indica gli estremi della sentenza (numero di registro generale e anno), ma neppure compiutamente il ricorrente (di cui si menziona il solo cognome).
Ad abundantiam, comunque, la Corte rileva che nei confronti di Tommaso Formoso risulta una sentenza della Seconda Sezione (Sez. 2, n. 40381 del 18/10/2005, dep. 2006, Formoso) che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato per i delitti relativi alla strage di Via Palestro a Milano. Nei confronti di Tommaso Formoso risulta, inoltre, un'altra sentenza (non della Seconda, ma) della Quinta Sezione penale (Sez. 5, n. 46427 del 25/09/2013, Formoso), che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 27/04/2011, che aveva rigettato l'istanza di revisione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Milano appena menzionata: il ricorrente, verosimilmente, fa riferimento a questa seconda sentenza, la quale aveva rilevato che la decisione allora impugnata «aveva messo in rilievo come le dichiarazioni dello Spatuzza non [svolgessero: n.d.e.] alcun effetto corroborativo sull'alibi allegato da Formoso Tommaso».
Rilievi, questi, che, comunque, confermano la manifesta infondatezza della doglianza, poiché essi non danno atto di una valutazione di inattendibilità del collaboratore, ma di inidoneità di quanto da lui riferito a confermare l'alibi fornito (e «già a suo tempo ritenuto non concludente dai giudici di merito»), non potendosi confondere un giudizio di inconferenza con uno di inattendibilità. 6.1.3. Il ricorso reitera poi le doglianze proposte in relazione al colloquio investigativo effettuato da Spatuzza il 16/06/1998 con i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia Vigna e Grasso, colloquio che, come messo in evidenza dalla sentenza impugnata, si svolse ben dieci anni prima dell'inizio della collaborazione di Spatuzza; peraltro, sottolinea il giudice di appello, anche in quel lontano colloquio investigativo, Spatuzza - pur non rivelando di essere l'autore del furto della Fiat 126 con Tutino - aveva scagionato Orofino, che, a suo dire, aveva solo subito il furto delle targhe di un'auto custodita nella sua autofficina; aveva precisato che l'auto era stata imbottita di esplosivo altrove e aveva riferito che «a Vincenzo Scarantino, totalmente estraneo ai fatti, qualcuno aveva fatto rendere delle dichiarazioni».
Osserva al riguardo la Corte di assise di appello di Caltanissetta che Spatuzza aveva dunque iniziato a disvelare gli accadimenti che avrebbe poi compiutamente descritto, «rivelando che nei processi per la strage di Via D'Amelio erano stati coinvolti alcuni innocenti». Il ricorso (che allega l'intero verbale del colloquio investigativo) insiste sulla mancata indicazione, nel colloquio investigativo del 1998, del coinvolgimento nella strage di Tutino, ma - oltre a svilire indebitamente la differenza, anche sul piano della valenza probatoria, tra un colloquio investigativo (avente natura di attività non processuale: cfr.
Sez. 5, n. 873 del 14/10/1996, dep. 1997, Colecchia, Rv. 206904) e le dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento da un soggetto che ha assunto la qualifica di collaboratore di giustizia - non coglie il rilevante profilo di continuità messo in luce dai giudici di merito, ossia la rappresentazione delle falsità delle dichiarazioni di Scarantino e delle conseguenti condanne di alcuni innocenti. Profilo tanto più significativo se, sulla scorta delle indicazioni offerte dalla sentenza impugnata, si pone mente alle ragioni indicate come poste a fondamento della scelta collaborativa di Spatuzza, tra le quali, come si è visto, è stata evidenziata la volontà di contribuire a far luce su vicende processuali che avevano condotto alla condanna di innocenti; una volontà, come mette in luce la sentenza di primo grado (pp. 1142 ss.), frutto di una «rivisitazione critica delle proprie condotte delinquenziali» non solo riferita dal collaboratore, ma concretamente spiegata, nella sua genesi e nel suo consolidarsi, anche alla luce degli incontri, durante la propria detenzione, «con persone che scontavano condanne per la strage di Via D'Amelio» basate su ricostruzioni che Spatuzza sapeva essere false: particolarmente significativi, nel narrato del collaborante riportato dal giudice di primo grado, furono gli incontri in carcere con Gaetano Murana (ricordato, nella sua requisitoria, anche dall'Avvocato Generale presso questa Corte, per la particolare intensità del racconto di Spatuzza, il quale sapeva che «effettivamente quello era innocente») e con Salvatore Profeta, persone offese nel presente processo.
Una volontà, quella di Spatuzza di «riscattare» i propri trascorsi criminali, che, dunque, già il colloquio investigativo del 1998 manifestava e che, evocando la genesi della collaborazione (Sez. U, n. 1653/93, Marino, cit. supra al par. 2.1. di questo Considerato in diritto), correttamente i giudici di merito hanno valorizzato nel senso della formulazione di un giudizio positivo sulla credibilità del collaboratore. D'altra parte, la sentenza impugnata ha rimarcato che, fin dall'inizio della collaborazione intrapresa il 26/06/2008, Spatuzza aveva rivelato il proprio coinvolgimento della strage di Via D'Amelio, suscitando - nel prospettare una ricostruzione in contrasto con gli accertamenti confermati da sentenze irrevocabili - l'iniziale diffidenza degli investigatori e, pur non ammesso al programma di protezione, aveva coerentemente dimostrato l'affidabilità del proprio percorso collaborativo continuando ad autoaccusarsi di fatti gravissimi per i quali, proprio per gli accertamenti irrevocabili da lui posti in discussione, non sarebbe mai stato perseguito.
Nello scrutinio afferente alla genuinità della collaborazione di Spatuzza, il dato richiamato dalla sentenza impugnata e la valutazione operata sulla base di esso rivestono indubbio rilievo, dando corpo a un giudizio di costanza del narrato particolarmente pregnante in quanto, Per così dire, "messo alla prova" dell'iniziale diffidenza degli organi inquirenti (e della iniziale mancata ammissione al programma di protezione). Il ricorso non si confronta in modo specifico con questo profilo della motivazione del giudice di appello, risultando carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 2012, Pezzo, cit.). 6.2.
Molteplici censure, articolate sempre nel corpo del primo motivo, riguardano la dinamica del furto e il coinvolgimento del ricorrente; in vari casi - può fin d'ora anticiparsi - tali doglianze risultano inammissibili in quanto meramente reiterative di censure esaminate e disattese dal giudice di appello con motivazione immune da vizi sindacabili nel giudizio di legittimità ovvero idonee, al più, a introdurre, in tale giudizio, inammissibili questioni di merito, tanto più che, in vari passaggi, il ricorso articola il proprio discorso confutativo riproducendo brani della motivazione della sentenza impugnata e delineando la critica alla stessa in guisa, sostanzialmente, di "chiose" al discorso giustificativo del giudice di appello, senza proporre censure effettivamente in grado di disarticolare il ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 2011, Longo, cit.). 6.2.1.
In estrema sintesi, la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha richiamato i termini essenziali delle dichiarazioni di Spatuzza sulla dinamica del furto e sul ruolo rivestito da Tutino. Il collaboratore ha riferito di avere ricevuto l'incarico di rubare una Fiat 126 dal "capomandamento" Giuseppe Graviano, attraverso "Fifetto" Cannella, e di avere poi effettivamente commesso il furto insieme con Tutino, custodendo l'auto in due diversi garages prima di consegnarla ai complici. Nel racconto di Spatuzza, egli aveva immediatamente compreso che il furto commissionatogli era finalizzato alla realizzazione di un attentato eclatante, in quanto gli era stato perentoriamente indicato il tipo di auto da rubare - identica a quella utilizzata per l'attentato in cui fu ucciso il giudice Chinnici - nonostante avesse manifestato difficoltà sia per la propria inesperienza nel settore, sia per l'impossibilità di utilizzare il "chiavino" o "spadino" per mettere in moto quel tipo di veicolo, essendo invece necessari la rottura del bloccasterzo e il collegamento dei fili di accensione.
Tali difficoltà avevano spinto Spatuzza a chiedere di potersi avvalere dell'aiuto di Vittorio Tutino; Spatuzza ottenne tale autorizzazione e, con essa, quella di agire anche oltre i limiti del mandamento di Brancaccio e anche fuori dal territorio di Palermo (circostanze che pure fecero intuire al collaboratore la rilevanza del progetto cui era funzionale il furto). Osserva ancora il giudice di appello che l'"autorizzazione" concessa a Spatuzza di avvalersi, nella realizzazione dell'incarico ordinatogli, del contributo di Tutino era del tutto in linea con il pieno inserimento dello stesso Tutino nel mandamento di Brancaccio, descritto da vari collaboratori (Pasquale ed Emanuele Di Filippo, Giovanni Drago e Tony Calvaruso), e con il ruolo di "braccio destro" di Filippo Graviano riferito dallo stesso Spatuzza.
La sintesi della motivazione sul punto della sentenza impugnata rende ragione dell'inconsistenza del ricorso lì dove lamenta l'individuazione quale riscontro "di posizione" o "d'ambiente" del ruolo svolto da Tutino in seno al mandamento di Brancaccio. Invero, mentre gli elementi di conferma delle dichiarazioni accusatorie di Spatuzza sono individuati dalle sentenze di primo e secondo grado in - diversi - dati probatori sui quali ci si soffermerà più oltre, il riferimento, nella parte di motivazione in esame, al pieno inserimento di Tutino nel mandamento di Brancaccio è funzionale, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, semplicemente a dar conto della evidente plausibilità del coinvolgimento, nella fase della predisposizione dei mezzi necessari per l'attentato, di un esponente inserito nel mandamento chiamato in causa (e, prima ancora, della plausibilità della richiesta in tal senso di Spatuzza); ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza. 6.2.2.
Anche le censure relative alla possibilità o meno di utilizzare per il furto della Fiat 126 lo "spadino" sono inammissibili. Richiamando i rilievi del giudice di primo grado, la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha disatteso il motivo di gravame con il quale l'appellante aveva dedotto che la difficoltà di utilizzare lo "spadino" si riferiva non già al modello della Fiat 126 rubata, ma a un diverso modello, fabbricato successivamente. Osserva al riguardo la sentenza impugnata che le dichiarazioni dei collaboratori Pietro Romeo e Agostino Trombetta, particolarmente competenti in materia per i loro precedenti specifici, avevano confermato l'impossibilità di aprire l'auto con lo "spadino", a differenza di quanto affermato da Salvatore Candura, che, prima della collaborazione, aveva sostenuto di aver sottratto l'auto proprio avvalendosi di quello strumento.
Anche Giovanni Ciaramitaro aveva raccontato di aver rubato una «marea» di Fiat 126 rompendo il bloccasterzo, collegando i fili e mettendo in moto, senza mai utilizzare lo "spadino", se non per aprire lo sportello. La Fiat 126 utilizzata come autobomba in Via D'Amelio, rileva ancora la sentenza impugnata, era stata immatricolata nel 1985 ed era del tipo descritto da Trombetta, avendo l'accensione nello sterzo, come si evince dalla foto acquisita agli atti e come descritto da Spatuzza. Osserva ancora il giudice di appello a ulteriore riprova dell'infondatezza della deduzione difensiva che, dopo la ritrattazione delle precedenti dichiarazioni, lo stesso Salvatore Candura ha confermato (all'udienza del 10/10/2013) che la Fiat 126 di Pietrina Valenti non si poteva rubare con lo "spadino" (circostanza, questa, riferita anche da Scarantino in un verbale alla cui acquisizione la difesa di Tutino si era opposta, il che lo rende inutilizzabile nei confronti del ricorrente).
Il ricorso articola deduzioni involgenti questioni schiettamente di merito (come ad esempio quella relativa alla possibilità per Spatuzza di coinvolgere nel furto persone più esperte) ovvero bolla in termini manifestamente infondati come congetturale la motivazione della sentenza impugnata, basata - oltre che sul dato documentale (la foto acquisita) che confermava la descrizione dell'auto sottratta offerta dal collaboratore, dato obliterato dal ricorrente - su plurime, convergenti dichiarazioni provenienti da persone ritenute, con argomentare immune da vizi logici, credibili in ragione dell'esperienza maturata, per così dire, "sul campo".
Quanto alle dichiarazioni di Candura, il ricorso, ancora una volta, si sottrae allo scrutinio del complessivo compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito e, in particolare, omette di sottoporre a disamina critica il rilievo del giudice di appello circa la successiva ritrattazione da parte dello stesso dichiarante, le cui dichiarazioni venivano così a convergere con le altre; la doglianza è, dunque, del tutto aspecifica.6.2.3. Altre doglianze si riferiscono all'epoca del conferimento a Spatuzza dell'incarico di recuperare la Fiat 126 da utilizzare come autobonnba rispetto a quella del furto.
Il punto è stato diffusamente esaminato dalla Corte di assise di appello nissena, che, in primo luogo, ha richiamato le dichiarazioni rese da Spatuzza di cui al verbale del 03/07/2008 (in cui, in via approssimativa, faceva riferimento ora a una o due settimane prima del furto, ora a un mese, un mese e mezzo, o forse ancora di meno) e quelle rese nel corso dell'esame dibattimentale del 12/06/2013 (in cui, sempre in termini non di certezza, faceva riferimento a pochissimi giorni o a qualche settimana dall'ordine dato al furto effettuato): la sentenza impugnata esclude che le imprecisioni di Spatuzza sull'esatta collocazione temporale degli eventi riferiti possano inficiare l'attendibilità complessiva del suo racconto, essendo all'evidenza riferibili a un difetto di memoria.
Ricollegandosi poi alla ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado, il giudice di appello ha richiamato le dichiarazioni di Pietrina Valenti, del fratello Luciano Valenti e di Salvatore Candura (al quale la prima si era rivolta per cercare di ritrovare l'auto prima di denunciare il furto), dichiarazioni dalle quali si evinceva che prima di sporgere denuncia il 10/07/1992 erano trascorsi alcuni giorni; ora, Valenti aveva riferito, in modo abbastanza confuso, di essersi recata dai carabinieri per la denuncia il giorno dopo il furto, precisando che si trattava di una domenica (il che non era possibile perché il 10/07/1992 era un venerdì) e di essere stata invitata a ritornare in un giorno non festivo e ammettendo poi di essersi rivolta a Candura.
Dall'insieme degli elementi offerti da tali dichiarazioni, valutati in modo coordinato, i giudici di merito sono giunti alla conclusione che «il furto fosse avvenuto il giorno prima della domenica 5 luglio, che la donna si fosse in tale ultima data recata dai Carabinieri che le avevano detto di tornare in un altro giorno non festivo, che si fosse poi rivolta a Candura e che avesse atteso una sua risposta prima di recarsi nuovamente dai Carabinieri il 10 luglio successivo», sicché la data del 4 luglio come quella del furto risulta del tutto compatibile con la contestualizzazione del furto, fatta risalire da Spatuzza, in linea di massima, a due settimane prima della strage.
Le doglianze articolate sul punto non meritano accoglimento. Il ricorso fa leva sul deficit mnemonico di Spatuzza e sulla relativa valutazione operata dalla Corte di assise di appello, ma la deduzione non mette in luce vizi idonei a inficiare la motivazione dei giudici di merito, incrinandone la tenuta logico- argomentativa, tanto più che le imprecisioni del racconto sono esplicitate dallo stesso dichiarante e attribuite, appunto, alla mancanza di un preciso ricordo. Del resto, il ricorso non mette a fuoco puntualmente i diversi segmenti temporali che vengono in rilievo (quello dall'ordine impartito a Spatuzza all'esecuzione del furto e quello dall'esecuzione del furto alla strage) e si sottrae in toto alla disamina critica della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla ricostruzione della data del furto alla luce delle dichiarazioni dei Valenti: il ricorso, dunque, amputa il discorso giustificativo del giudice di appello di una parte di indubbio rilievo, il che rivela un approccio atomistico, parcellizzato al compendio conoscitivo valorizzato dalle conformi sentenze di merito.
Prive di consistenza sono le censure incentrate sull'indicazione di Biondino a Brusca di essere "sotto lavoro" tre giorni prima della strage, posto che, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata con argomentazione non scalfita dal ricorso, la fase preparatoria della strage risaliva indubbiamente alle settimane precedenti, come dimostrato proprio dall'epoca del furto dell'auto. 6.2.4. Anche le ulteriori censure - articolate sempre con il primo motivo - relative alla fase nella quale, secondo la ricostruzione delle conformi sentenze di merito, Tutino apportò il proprio contributo concorsuale non meritano accogli mento.
Quanto all'utilizzo dell'automobile del fratello di Spatuzza nel giro di perlustrazione che condusse all'individuazione della Fiat 126 rubata, la Corte di assise di appello ha richiamato il racconto del collaboratore, secondo il quale nel giorno del furto lo stesso e Tutino si erano riproposti di fare, appunto, un giro di perlustrazione, ma cambiarono repentinamente idea solo perché avevano ritenuto sicura la zona, assai isolata, in cui l'auto era parcheggiata, sicché si risolsero a passare all'azione senza attendere oltre. Il ricorso deduce che l'iniziativa non sarebbe stata comunicata a nessuno, né avallata dai vertici della famiglia mafiosa, ma si tratta, all'evidenza, di un rilievo integrante, al più, una censura di merito, peraltro priva di confronto sia con gli elementi descrittivi del carattere particolarmente propizio dell'occasione presentatasi ai due complici, sia con il dato - sottolineato dalla sentenza impugnata - dell'"ampiezza" dell'incarico conferito a Spatuzza, che poteva eseguirlo oltre i confini del mandamento ed anche fuori dal territorio di Palermo, senza che il ricorso indichi alcun atto processuale dal quale risulti la necessità dei due incaricati di ottenere un'autorizzazione ad hoc dai vertici del sodalizio anche in relazione all'individuazione specifica dell'auto da rubare, auto di cui era già stata fornita la descrizione al momento del conferimento dell'incarico.
D'altra parte, la sentenza impugnata ha disatteso la deduzione difensiva volta a revocare in dubbio che Spatuzza e Tutino fossero gli autori del furto richiamando il riscontro offerto dall'esatta indicazione da parte del collaboratore del posto preciso in cui era parcheggiata l'auto poi rubata, nonostante il fatto che, all'epoca dell'atto istruttorio, in quel punto fossero state collocate delle fioriere stabilmente infisse nel suolo; circostanza, questa, confermata da Pietrina Valenti. Il ricorso sostiene che il dato valorizzato dai giudici di merito non assume valenza di riscontro in ordine alla partecipazione di Tutino, ma, nell'economia del ragionamento del giudice di appello, il puntuale riferimento del collaboratore al luogo in cui la Fiat 126 era stata parcheggiata viene in rilievo nella prospettiva di confutare la tesi che (prima di tutto) Spatuzza, insieme (e in secondo luogo) con Tutino, non fosse l'autore del furto, laddove, come si vedrà gli elementi individualizzanti di conferma della chiamata di correo sono identificati in ulteriori dati probatori.
Prive di consistenza sono le deduzioni circa la conferma del racconto di Spatuzza offerta da Pietrina Valenti: il ricorso non indica, con la necessaria specificità, le dichiarazioni difformi che la teste avrebbe reso sul punto, sicché la censura si risolve in un'asserzione priva di qualsiasi sostegno negli atti del processo (limitandosi l'impugnante a richiamare tout court i tre processi sulla strage di Via D'Amelio che hanno preceduto il "Borsellino quater"). A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata ha sottolineato con forza come «il sopralluogo con l'autore (reo confesso) del furto sul luogo del medesimo non fosse mai stato espletato nei precedenti processi» e che, in particolare, Salvatore Candura non era mai stato portato sul luogo del furto se non durante le indagini preliminari del presente procedimento e, in tale occasione, «non aveva correttamente indicato il luogo esatto in cui era parcheggiata la Fiat 126 al momento del furto», a differenza, come si è visto, di Spatuzza.
Il rilievo mette in luce un ulteriore profilo di aspecificità dell'assertiva deduzione relativa alle dichiarazioni di Pietrina Valenti e conferma la valutazione della sentenza impugnata circa la valenza di «riscontro di formidabile importanza» al racconto di Spatuzza offerto dalla convergente indicazione, da parte sua e da parte di Valenti, del luogo dal quale fu sottratta la Fiat 126. Peraltro, il dato richiamato dalla Corte di assise di appello nissena era già stato valorizzato dalla sentenza di primo grado (pag. 976) e il ricorso neppure deduce di avere sottoposto la doglianza al giudice di appello, doglianza, dunque, inammissibile anche sotto l'ulteriore profilo della mancata devoluzione con il gravame.
In ordine alle modalità di "trasferimento" della Fiat 126 dal luogo della sottrazione fino al garage in cui fu nascosta, la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha richiamato il racconto di Spatuzza («a tratti la macchina è riuscita a partire però possiamo dire che l'abbiamo portata tutta a spinta», ossia «anche usando la macchina con la quale si erano mossi», laddove il ricorso fa riferimento all'auto spinta a mano), rilevando che le difficoltà dello spostamento - evidenziate dalla difesa al fine di cogliere delle inverosimiglianze nel racconto di Spatuzza - erano state dedotte in termini assertivi e, comunque, tali da prospettare che l'operazione sarebbe stata «molto complicata», ma «senza escludere la possibilità che ciò fosse realmente accaduto».
Il ricorso reitera la doglianza invocando il notorio in ordine alla prospettata difficoltà, ma non contrasta il rilievo del giudice di secondo grado secondo cui lo stesso appellante non aveva escluso in radice la possibilità del trasferimento della Fiat 126 con le modalità descritte da Spatuzza, sicché la doglianza deve essere ritenuta inammissibile in quanto — a fronte della motivazione della sentenza impugnata - meramente reiterativa e, comunque, manifestamente infondata. 6.2.5. Del pari inammissibili sono le censure relative alla riparazione del sistema frenante, al coinvolgimento in tale attività del meccanico Costa e alle modalità attraverso le quali la riparazione fu effettuata.
La sentenza impugnata ha analiticamente esaminato i punti in questione, ricordando, che, nel racconto di Spatuzza, Giuseppe Graviano gli aveva indicato la necessità di sistemare l'impianto frenante della Fiat 126 (che nel frattempo era stata spostata in altro magazzino, essendo il collaboratore riuscito a metterla in moto collegando i fili) e di acquistare un "bloccasterzo a ombrello" da applicare tra il pedale e il volante della 126 (allo scopo, secondo l'intuizione di Spatuzza, di fugare dubbi sulla provenienza illecita dell'auto nel luogo in cui sarebbe stata parcheggiata, «ulteriore elemento che gli aveva fatto comprendere la rilevanza e la delicatezza della sua azione»), mentre nessuna indicazione era stata data in ordine alla riparazione della frizione (che "staccava alto").
Spatuzza si era allora rivolto, per la sistemazione del meccanismo frenante, a un suo amico meccanico, Maurizio Costa, al quale, per non farlo allarmare e per spiegare le ragioni per le quali la riparazione della 126 non poteva avvenire nell'officina dello stesso Costa, aveva dato alcuni riferimenti sul fatto che l'auto potesse appartenere a qualche latitante. Osserva al riguardo la Corte di assise di appello di Caltanissetta che quanto riferito da Spatuzza in ordine alla sostituzione dei freni della 126 e al fatto che la sua frizione "staccasse alto" aveva trovato conferme in due consulenze tecniche disposte dal pubblico ministero, a ulteriore, rilevante, conferma dell'attendibilità del racconto del collaboratore, trattandosi di riscontri oggettivi, mai emersi nei precedenti processi, che solo chi aveva preso e guidato l'auto poteva conoscere.
La sentenza impugnata ha poi replicato al rilievo difensivo circa il prospettato contrasto tra le dichiarazioni del collaboratore (che aveva fatto cenno all'intero sistema frenante, anteriore e posteriore) e le conclusioni del consulente tecnico Canavese (il quale aveva affermato, in termini probabilistici, che i lavori erano stati eseguiti solo sul sistema frenante posteriore destro); rileva sul punto la Corte di assise di appello di Caltanissetta che la doglianza dell'appellante è priva di pregio, in quanto Spatuzza era stato assai generico sia nel descrivere l'incarico ricevuto da Graviano, sia nel descrivere il lavoro compiuto da Maurizio Costa, del quale aveva precisato di non ricordare i particolari, tanto più che, nel verificare il buon esito dei lavori, il collaboratore si era limitato a registrare che la frenatura era funzionante.
Il ricorso reitera la censura, senza confrontarsi con le valutazioni del giudice di appello, in linea con i non contestati dati probatori e immuni da cadute di conseguenzialità logico-argomentativa e svilisce la valenza dimostrativa attribuita dai giudici di merito all'assoluta "novità" delle informazioni rese sul punto dal collaborante. Il ricorso, poi, insiste sull'asserita inverosimiglianza del racconto di Spatuzza in ordine alle modalità di esecuzione della riparazione del sistema frenante in quanto il magazzino in cui era stata nascosta la Fiat 126 da utilizzare come autobomba era privo di ponteggio.
Sul punto, però, la sentenza impugnata ha rilevato che le esitazioni di Spatuzza nel corso dell'incidente probatorio - evidenziate dall'appellante - circa le modalità con le quali l'autovettura sarebbe stata issata per effettuare l'intervento sui freni appaiono di scarso rilievo, avendo comunque Spatuzza precisato di avere un ricordo chiaro solo del fatto di essere entrato nell'auto per eseguire le manovre indicategli dal meccanico, ma di non avere un ricordo preciso circa la tecnica utilizzata da quest'ultimo per smontare le ruote. Nei termini indicati, rileva ancora la Corte di assise di appello nissena, le dichiarazioni di Spatuzza sull'intervento meccanico sono state pienamente riscontrate dal collaboratore di giustizia Trombetta, il quale in dibattimento (udienza del 26/05/2014), ribadendo le precedenti dichiarazioni rese al pubblico ministero, ha raccontato che, una mattina dell'estate del 1992, Costa lo aveva raggiunto nella loro officina giustificandosi per il ritardo in quanto era stato in un magazzino di Spatuzza a sistemare i freni di una Fiat 126, dopo che lo stesso Spatuzza, diversamente dal solito, aveva pagato di tasca propria, con 100 mila lire, il materiale occorrente e gli aveva chiesto di mantenere la questione riservata.
Si tratta, ad avviso della sentenza impugnata, di un ulteriore, eccezionale riscontro al racconto di Spatuzza, che si aggiunge a quelli offerti dai problemi meccanici della 126 indicati per la prima volta dal collaboratore. Il ricorso ribadisce i rilievi circa l'asserita inverosimiglianza del racconto di Spatuzza, senza confrontarsi né con i reali contenuti di tale racconto, né, soprattutto, con il riscontro offerto dalle dichiarazioni di Trombetta. A ciò si aggiunga che il ricorso ripropone la deduzione circa l'irragionevolezza delle modalità attraverso le quali la 126 sarebbe stata poggiata su cartoni ove venivano custodite sigarette, ma - anche a prescindere dal rilievo che, nei termini in cui è stata articolata, la censura è all'evidenza in toto versata in fatto - la deduzione stessa è aspecifica, in quanto priva di correlazione con la completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 2011, dep. 2012, cit.), tanto più che lo stesso atto di appello menzionava anche una modalità di intervento alternativa (con l'utilizzo di un cric per sfilare una ruota alla volta).
Del pari inammissibili sono le censure incentrate sull'asserita inverosimiglianza del racconto di Spatuzza lì dove riferisce del coinvolgimento, in assenza di "autorizzazione", di Maurizio Costa, estraneo a Cosa Nostra. Anche sul punto, la sentenza impugnata ha motivato in termini immuni da vizi logico- argomentativi, rilevando che la riparazione tecnica necessaria alla Fiat 126 (e ordinata da Graviano) poteva essere effettuata solo da un soggetto esperto e, comunque, come rilevato dai giudici di primo grado, Spatuzza e Costa avevano un forte legame non solo personale, ma anche di stretta collaborazione per fatti criminali, che rende del tutto logico il coinvolgimento del secondo nelle operazioni di sistemazione dell'auto, certo non realizzabili in un'officina (il che rende ragione dell'infondatezza della censura relativa al ricorso a Costa pur nel quadro di riserbo che circondava la preparazione della strage, tanto più che, con il meccanico, Spatuzza aveva fatto riferimento alla possibilità che l'auto appartenesse a un latitante, così da giustificare il mancato ricovero in officina e la richiesta di riservatezza).
Il ricorso nuovamente reitera doglianze esaminate e disattese dalla Corte distrettuale con motivazione all'evidenza esente dai vizi denunciati, oltre a non confrontarsi neppure con il riferimento (riportato dalla sentenza di primo grado a pag. 1017) alla «libera facoltà» accordata da Graviano a Spatuzza per risolvere il problema dei freni della Fiat 126. Manifestamente infondate sono le censure relative alla soppressione dei documenti rinvenuti nella Fiat 126. Ha rilevato al riguardo la sentenza impugnata che Spatuzza si è limitato a riferire di aver dato fuoco a tutto ciò che era custodito all'interno della macchina - senza specificare, nel dettaglio, di cosa si fosse trattato - e di non ricordare con certezza «se e che documenti vi fossero»; il collaboratore aveva inoltre risposto a Graviano che nessuno aveva chiesto la restituzione dell'auto, non riconducibile, dunque, a soggetti vicini all'organizzazione, non potendosi escludere, pertanto, che Spatuzza non avesse visionato alcun documento.
Alla luce dei rilievi richiamati il giudice di appello ha ritenuto infondato l'appello nella parte in cui assumeva un contrasto tra le dichiarazioni di Spatuzza e quelle di Valenti, che aveva riferito di avere ancora la disponibilità della carta di circolazione. Il ricorso denuncia un travisamento della prova, ma l'affermazione di Spatuzza di aver dato fuoco a tutto quanto trovato all'interno della Fiat 126 non presenta alcun profilo di incompatibilità con la dichiarazione della proprietaria in merito alla disponibilità della carta di circolazione, sicché - anche alla luce degli ulteriori rilievi del giudice di appello lì dove richiama le dichiarazioni del collaboratore in merito al fatto che nessuno aveva "reclamato" l'auto - la censura è manifestamente infondata. 6.2.6.
Ulteriori censure chiamano in causa un segmento successivo della fase preparatoria dell'attentato di Via D'Amelio, ossia il reperimento, da parte sempre di Spatuzza e di Tutino secondo la prospettiva accolta dalle conformi sentenze di merito, delle targhe di un'altra Fiat 126, da montare su quella da usare come autobomba.In estrema sintesi, la sentenza impugnata ricostruisce, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, tale segmento, muovendo dall'ordine impartito sempre da Giuseppe Graviano a Spatuzza di rubare le targhe di una Fiat 126, furto che doveva essere assolutamente commesso sabato 18 luglio 1992, ossia il giorno prima della strage, e in orario di chiusura delle officine o delle concessionarie, evitando effrazioni, «al fine di ritardare il più possibile la relativa denuncia di furto che sarebbe stata presentata soltanto il lunedì successivo»; le targhe rubate sarebbero poi state consegnate allo stesso Graviano.
Sabato 18 luglio 1992, Tutino aveva rintracciato Spatuzza presso l'abitazione della madre e, evidentemente assolvendo a un incarico ricevuto (pur non sapendo il collaboratore indicare da chi), gli aveva comunicato che avrebbero dovuto consegnargli due batterie e un antennino. In tarda mattinata i due si erano recati da un elettrauto dal quale Tutino aveva ritirato le due batterie (dopo averne controllato la carica, così da testarne l'efficienza) e le aveva consegnate a Spatuzza insieme con un antennino (del tipo di quelli che venivano montati nella canaletta di utilitarie di piccola cilindrata);
Spatuzza si era quindi recato nel garage di Roccella e aveva collocato quanto ricevuto da Tutino all'interno dell'auto, dove aveva già riposto l'occorrente che sarebbe servito a montare le targhe che avrebbe dovuto procurare in quello stesso giorno. Nel pomeriggio, Spatuzza si era messo alla guida della Fiat 126 per spostarla nuovamente - su indicazione di Cannella e con la collaborazione anche di Nino Mangano (capo della "famiglia" di Roccella, del mandamento di Brancaccio) - in un garage seminterrato in Via Villasevaglios, a meno di un chilometro da Via D'Amelio, nel quale aveva trovato ad attenderlo Lorenzo Tinnirello (vice capo della "famiglia" di Corso dei Mille), che gli aveva dato indicazioni sul parcheggio dell'auto e al quale aveva segnalato la presenza degli oggetti riposti nell'autovettura;
Spatuzza aveva poi visto arrivare il latitante Francesco Tagliavia (capo della "famiglia" di Corso dei Mille), insieme con una persona sconosciuta, secondo il collaboratore non facente parte di Cosa Nostra. Dopo il trasferimento dell'auto, Spatuzza si era nuovamente incontrato con Tutino, con il quale aveva avviato la ricerca delle targhe; dopo due tentativi non andati a buon fine, su indicazione di Tutino i due avevano imboccato una stradina e si erano quindi introdotti in un capannone adibito ad autofficina, scavalcando il cancello senza controllare se fosse chiuso o meno (avendo ricevuto l'ordine tassativo da parte di Graviano di non effettuare alcuno scasso), passando attraverso uno spazio vuoto tra la sommità del portone e il soffitto, senza compiere alcuna effrazione.
All'interno avevano rinvenuto una Fiat 126 bianca, di modello più vecchio di quella già rubata, dalla quale avevano svitato le due targhe, che poi Spatuzza, da solo, consegnò nel maneggio dei Vitale a Graviano, il quale, in quel frangente, gli raccomandò di allontanarsi l'indomani il più possibile da Palermo.Oltre a segnalare l'incertezza del collaboratore in ordine a chi avesse materialmente preso le targhe, circostanza all'evidenza inidonea a infirmare il ragionamento dei giudici di merito, il ricorso (così come l'atto di appello) denuncia, in buona sostanza, l'incompatibilità del racconto del collaboratore con i contenuti della denuncia del titolare della carrozzeria Orofino, secondo cui il cancello era stato forzato e il lucchetto rotto.
La Corte di assise di appello di Caltanissetta, però, ha puntualmente esaminato la questione, rilevando che dai verbali dei rilievi tecnici della Polizia Scientifica e dai relativi album fotografici si evince che era "spezzato" il gancio di ancoraggio del "lucchetto Iseo" e che il cancello d'accesso al capannone era chiuso (o sembrava tale), ma non arrivava fino al soffitto, consentendo l'accesso attraverso lo spazio sovrastante, proprio come descritto da Spatuzza: particolare, questo, che, sottolinea la sentenza impugnata, «poteva esser conosciuto soltanto da chi, effettivamente, si fosse recato nell'officina a quell'epoca, atteso che, già un anno dopo, nel corso di un ulteriore sopralluogo, l'intercapedine era risultata chiusa con delle grate»; rileva altresì la sentenza impugnata che Francesco Paolo Agliuzza, titolare con Orofino della carrozzeria, ha riferito in dibattimento, da una parte, che il lucchetto era integro, mentre era rotto l'occhiello dove si inseriva (circostanza non visibile a chi non ne fosse già a conoscenza) e, dall'altra, che all'epoca dei fatti esisteva l'intercapedine tra il portone in ferro e la sommità del capannone, descritta da Spatuzza, che consentiva un agevole ingresso; dichiarazioni dello stesso tenore sono state rese da Cosimo Corrao, dipendente della carrozzeria.
Osserva dunque conclusivamente il giudice di appello che nessuna discrasia è ravvisabile nelle dichiarazioni di Spatuzza con riferimento a questo segmento del suo racconto; conclusione, questa, non inficiata dalle deduzioni, meramente reiterative e largamente aspecifiche, proposte dal ricorrente, che non si confronta con i dati richiamati e svilisce indebitamente la valenza confermativa del racconto del collaboratore rivestita, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, dagli elementi valorizzati. 6.3. Sempre nel corpo del primo motivo, il ricorso articola una serie di censure in ordine ai contributi conoscitivi di alcuni dichiaranti (Vito Galatolo, Francesco Raimo e Tullio Cannella) valorizzati dai giudici di merito quali riscontri estrinseci e individualizzanti della chiamata di correo di Spatuzza nei confronti di Tutino.
Anche tali doglianze non meritano accoglimento. 6.3.1. Quanto a Vito Galatolo, figlio di Vincenzo (rappresentante della "famiglia" dell'Acquasanta, nel cui territorio ricadeva Via D'Amelio, ricompresa, insieme con le famiglie dell'Arenella e della Vergine Maria, nel mandamento di Resuttana), la Corte di assise di appello di Caltanissetta condivide il giudizio di attendibilità soggettiva e oggettiva formulato dal giudice di primo grado nei confronti del collaboratore, sottolineando come la sua collaborazione con la giustizia abbia avuto inizio nel 2014, mentre era in corso il dibattimento di primo grado del presente processo.
In estrema sintesi, la sentenza impugnata dà atto che Vito Galatolo aveva conosciuto Vittorio Tutino alla fine degli anni '80, fuori dal contesto di Cosa Nostra, per la frequentazione, con i rispettivi familiari, di un bar; pur essendo stato "combinato" come "uomo d'onore" solo nel 2010, Vito Galatolo aveva preso il posto del padre fin dal 2000. Nel racconto di Galatolo, richiamato dalla sentenza impugnata, in un'occasione (dopo la strage di Capaci, alla fine di maggio o nella prima settimana di giugno del 1992) Tutino gli aveva detto che un amico del padre ("u martidduzzu") lo voleva incontrare e, quindi, lo aveva accompagnato in un'abitazione di Brancaccio da Filippo Graviano, fratello di Giuseppe, che lui conosceva solo di nome.
Filippo Graviano, che all'epoca era assoggettato a limitazioni alla libertà personale (il collaboratore non ricordava se si trattava della sottoposizione agli arresti domiciliari o alla sorveglianza speciale), lo salutò affabilmente, gli chiese notizie del padre detenuto e gli raccomandò di salutarglielo tanto e di riferirgli che «qualsiasi cosa lui sentirebbe o viene a sapere o vedere deve stare tranquillo perché siamo coperti ... Tu dagli un bacione e gli dici così all'orecchio ... al mille per mille siamo coperti da tutte cose». Filippo Graviano, inoltre, lo aveva invitato a porre termine all'attività di parcheggiatore abusivo in un'area ubicata nei pressi di Via D'Ameno; a dire del collaboratore, Tutino aveva assistito all'incontro con Filippo Graviano e, alla fine di esso, gli aveva raccomandato di riferire al padre il messaggio dello stesso Graviano.
Qualche tempo dopo, verso la metà del giugno del 1992, Tutino aveva esortato Galatolo a non recarsi più nel parcheggio, ignorando che Galatolo stesso lo aveva già ceduto, pur continuando a recarvisi perché coloro che lo avevano preso in gestione gli avevano chiesto protezione; Galatolo aveva inoltre aggiunto che i cognati dell'imputato, che pure in passato avevano collaborato nella gestione del parcheggio, in quel periodo non si erano più fatti vedere. Dopo il 19 luglio, evidenzia ancora il giudice di appello ripercorrendo il racconto di Vito Galatolo, l'imputato, incontratolo, aveva commentato l'accaduto, dicendogli che «gli parlava il cuore».
Galatolo aveva effettivamente riportato il messaggio di Filippo Graviano al padre, il quale si era arrabbiato perché voleva tenerlo lontano da contesti mafiosi; dopo la strage, quando era andato a trovarlo presso il carcere dell'Asinara, il padre, molto nervosamente, gli chiese chi avrebbe dovuto ringraziare «per questo regalo», lamentandosi del regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. applicatogli. Le censure articolate sul punto dal ricorso risultano largamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838;
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708) ovvero prospettano asserite inverosimiglianze in radice inidonee a dar corpo a vizi sindacabili dal giudice di legittimità, traducendosi, in realtà, in inammissibili questioni di merito. A proposito delle incertezze inizialmente manifestate da Galatolo in ordine all'identità dell'interlocutore (Filippo o Giuseppe Graviano), al suo soprannome (quello indicato è il soprannome di Giuseppe, non di Filippo Graviano) e all'epoca dell'episodio, rileva la Corte distrettuale che tali incertezze trovano spiegazione nella circostanza che si trattava di fatti verificatisi anni prima, in un momento in cui Vito Galatolo non aveva ancora avuto alcun rapporto diretto con i Graviano e, comunque, erano state superate dal consolidarsi del ricordo dopo la fase iniziale della collaborazione in cui le dichiarazioni in questione erano state rese.
Rileva inoltre il giudice di appello che era stato riscontrato documentalmente che Filippo Graviano era stato sottoposto a misura di prevenzione con prescrizioni con provvedimento del 04/06/1992, il che non solo conferma il racconto di Galatolo, ma consente di collocare temporalmente l'incontro raccontato. Quanto alla voglia sul viso di Filippo Graviano, non ricordata da Galatolo, la sentenza impugnata richiama le dichiarazioni, acquisite con il consenso delle parti, rese da Spatuzza nell'udienza del 19/09/2018 nell'ambito del "processo Capaci bis", dichiarazioni che chiarivano come si trattasse di una «voglia color latte» che in alcuni giorni era più evidente, mentre in altri era più attenuata, il che spiega la ragione per la quale Galatolo non ne abbia avuto memoria.
Il ricorso si limita a ribadire le censure, bollando la motivazione del giudice di appello come congetturale, ma il rilievo è del tutto inconsistente, in quanto le valutazioni della sentenza impugnata sono basate ora su fatti non contestati (la misura di prevenzione applicata a Filippo Graviano, che conferma - offrendo, secondo la lettura dei giudici di primo grado, un «formidabile riscontro» al racconto del collaboratore - la limitazione della libertà personale alla quale era assoggettato al momento dell'incontro; le caratteristiche della voglia sul viso non notata dal collaborante), ora su argomenti incentrati sul dato temporale e sui rapporti all'epoca di Galatolo con i fratelli Graviano, ossia su elementi espressivi di un percorso argomentativo immune da cadute di conseguenzialità logica.
Rilievi, questi, che trovano ulteriore conferma nel dato riportato dalla sentenza di primo grado (pp. 1433 s.), che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ossia che, al momento dell'esame dibattimentale del collaboratore, non erano ancora decorsi i 180 giorni dall'avvio della collaborazione (e non risultavano redatti i verbali illustrativi dei relativi contenuti), il che, può aggiungersi, rende ragione anche della manifesta infondatezza delle deduzioni - comunque inammissibili per la loro congenita genericità - relative alla dedotta progressione accusatoria delle dichiarazioni del collaborante.
La Corte di assise di appello di Caltanissetta disconosce poi alcuna valenza al generico riferimento ad altri giudizi in cui sarebbe stata formulata una valutazione negativa sulla credibilità di Galatolo, risultando, anzi, che, proprio nel processo citato nell'atto di appello, al collaboratore è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla I. 12 luglio 1991, n. 203 (ora, art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.). Il ricorso reitera il riferimento negli stessi aspecifici termini stigmatizzati dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con il dato puntuale dalla stessa messo in luce per confutare le censure dell'appellante.
La sentenza impugnata rileva poi l'irrilevanza della mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, di ulteriori circostanze esposte dal collaboratore, avendo detto giudice precisato, in molteplici punti della motivazione, che su altre tematiche (riguardanti, in particolare, la partecipazione alla strage di Via D'Amelio di soggetti esterni a Cosa Nostra) «risultava possibile solo dare atto della esistenza di indagini in corso, trattandosi, peraltro, di elementi irrilevanti con riguardo alla posizione degli odierni imputati, in quanto concernenti non piste alternative ma, eventualmente, parallele».
Il ricorso fa riferimento ad altre dichiarazioni del collaborante (in merito ai "servizi deviati" e a Castel Utveggio), senza confrontarsi con il rilievo del giudice di appello; d'altra parte, la deduzione è articolata nuovamente in termini del tutto generici, non investendo specifici passaggi dell'apparato giustificativo delle conformi sentenze di merito. Rileva ancora la Corte di assise di appello di Caltanissetta come non sia inverosimile che Filippo Graviano avesse indirizzato, sia pure attraverso un nuncius di giovane età e non affiliato, un messaggio certamente importante, ma generico, tanto da non aver sostituito la formale comunicazione e da suscitare le rimostranze del responsabile della "famiglia" dell'Acquasanta, il padre del collaboratore, rimostranze manifestate ad Antonino Giuffrè, che lo aveva invitato a rivolgersi «a chi di competenza», facendo evidentemente riferimento al capo mandamento di Resuttana; sottolinea ancora il giudice di appello che, subito dopo la riunione per gli auguri di Natale più volte richiamata, Salvatore Madonia era stato arrestato (e, quindi, non aveva potuto partecipare alle successive riunioni "organizzative"), sicché era del tutto plausibile che Graviano, ai vertici del mandamento che stava organizzando l'attentato, sentisse la necessità di mettere al corrente che si stava agendo "in piena regola" il capo della "famiglia" nel cui ambito territoriale la strage sarebbe stata di lì a poco consumata.
Anche sul punto il ricorso reitera doglianze esaminate e disattese dal giudice di appello con motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logico- argomentativi. La giovane età e la mancata affiliazione del nuncius non obliterano la circostanza che si trattava pur sempre del figlio del destinatario del messaggio veicolato da Filippo Graviano con la collaborazione di Tutino, laddove la tempistica dell'arresto di Madonia - e il ragionamento delineato dalla sentenza impugnata anche sulla base di questi dati (nonché in relazione ai "contenuti", non certo dettagliati, del messaggio affidato da Filippo Graviano a Vito Galatolo) - priva di consistenza le deduzioni del ricorrente circa l'asserita inverosimiglianza della visita e le lamentele prospettate da Vincenzo Galatolo a Giuffrè (e da questo "rinviate" al responsabile del mandamento di Resuttana).
Le ulteriori deduzioni (circa il deficit di accortezza che avrebbe implicato il messaggio affidato a Vito Galatolo), oltre a non confrontarsi con i rilievi del giudice di appello circa il contesto in cui l'incarico affidato a Vito Galatolo fu affidato ed eseguito, danno corpo, al più, a questioni di merito, volte a sollecitare a questa Corte un'inammissibile rivalutazione del compendio conoscitivo valorizzato, in assenza di cadute di conseguenzialità logica, dalle conformi sentenze di primo e di secondo grado. In conclusione, mette conto rilevare che le censure dell'impugnante si concentrano sul messaggio affidato da Filippo Graviano e da Tutino a Vito Galatolo per il padre detenuto, ma trascurano di confrontarsi con gli altri dati probatori rappresentati, prima, dalle indicazioni degli stessi Graviano e Tutino a non frequentare il parcheggio ubicato non lontano da Via D'Amelio e, poi, dalla spiegazione dell'atteggiamento che aveva mosso Tutino a rivolgere questa raccomandazione offerta dallo stesso imputato ricorrente.
Si tratta di dati valorizzati dai giudici di merito nella prospettiva di riconoscere alle dichiarazioni di Vito Galatolo valenza di riscontro estrinseco e individualizzante rispetto alla chiamata di correo di Spatuzza nei confronti di Tutino, ma non oggetto di specifica e puntuale disamina critica da parte del ricorso. 6.3.2. Del pari inammissibili sono le doglianze relative alle dichiarazioni - anch'esse valorizzate quali riscontro individualizzante della chiamata di correo di Spatuzza - rese (nelle due udienze dibattimentali del 26/03/2015 e del 02/04/2015, come si evince dalla sentenza di primo grado; il che esclude la riferibilità ad esse di questioni - comunque non sollevate dal ricorso - di inutilizzabilità: cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv. 252632;
Sez. 2, n. 34240 del 10/07/2018, Lepre, Rv. 273454) da Francesco Raimo, collaboratore di giustizia già appartenente a un gruppo camorristico campano. Premesso che Raimo e Tutino furono detenuti nel carcere di Novara in regime ex art. 41-bis Ord. Pen. e inseriti nello stesso gruppo di socialità nel periodo ottobre 2008 / gennaio 2009 e che nel periodo successivo fino a maggio 2009, pur facendo parte di gruppi diversi, avevano continuato a usufruire delle ore di socialità insieme, la sentenza impugnata ricostruisce i contenuti delle dichiarazioni del collaboratore campano, nel cui racconto Tutino, nel periodo del terremoto dell'Aquila, una mattina, tra le 9,30 e le 11,00 era stato chiamato all'ufficio matricola per la notifica di un "avviso di garanzia" della Procura di Caltanissetta.
Nel racconto di Raimo, Tutino, rientrato in cella, aveva chiesto a Pietro Rampulla, che si trovava in una cella vicina alla loro (e che aveva a disposizione un codice penale, come precisa la sentenza di primo grado a pag. 1441) a che cosa corrispondesse un articolo del codice penale e Rampulla gli aveva risposto che si trattava del delitto di strage. Durante l'ora d'aria, prosegue il racconto di Raimo, notando che Tutino era particolarmente nervoso, gli aveva chiesto cosa fosse successo e Tutino, seriamente preoccupato, gli aveva risposto che temeva di essere stato «messo in mezzo» per «il fatto della 126 di Via D'Amelio ... dice vuoi vedere che nnò mi fa arrivare il fatto che ci siamo rubati la ... anche il fatto della 126 di Via D'Amelio ...».
Raimo cercò di incoraggiare l'interlocutore sulle possibilità di difendersi dalle accuse e Tutino, annuendo, gli rappresentò che, rispetto a chi lo accusava, avrebbe sostenuto di aver rubato non la 126 usata per l'attentato di Via D'Amelio, ma una Fiat Regata, versione, sottolinea il giudice di appello, «poi effettivamente sostenuta da Tutino in dibattimento che il predetto collaboratore non avrebbe potuto conoscere aliunde, se non per averla appresa dal diretto interessato». La Corte di assise di appello di Caltanissetta condivide l'individuazione dell'atto al quale ha fatto riferimento Raimo operata dai giudici di primo grado, atto identificato nell'avviso di accertamento tecnico irripetibile per la ricerca di tracce d'esplosivo nel garage di Via Villasevaglios, notificato a Tutino il 18/02/2009, alle ore 10,00, orario compatibile con quello indicato da Raimo, che aveva precisato più volte di non aver visto materialmente l'atto, che conteneva l'indicazione dell'ipotesi di reato per cui si procedeva (artt. 110, 422 cod. pen., art. 7 d.l. n. 152 del 1991) senza descrizione della condotta addebitata, pur desumendosi il riferimento alla strage di Via D'Annelio dall'indicazione del tempus commissi delicti.
Una successiva notifica del 30/04/2009 alle ore 11,55 si riferiva, invece, a un invito a presentarsi per rendere interrogatorio il successivo 7 maggio presso la Casa circondariale di Roma Rebibbia; a tale atto, osserva il giudice di appello, si riferisce verosimilmente il secondo episodio descritto da Raimo (ossia l'assenza per un giorno dalla cella limitrofa di Tutino, che, il giorno dopo, aveva detto a Raimo di essere stato a Roma per un interrogatorio o un confronto). Il ricorso, anche in questo caso, ripropone deduzioni in larga misura esaminate e disattese con motivazione esente da vizi logico-argomentativi dal giudice di appello, articolandole in termini che in parte significativa si limitano appunto a richiamare le doglianze proposte con il gravame.
In ogni caso, il ricorso richiama la tesi che, facendo leva sulla notifica in quel periodo di un secondo atto il 18/04/2009 e di un'informazione di garanzia il 29/04/2009, deduce che nel mese di aprile l'imputato non avrebbe avuto ragione di turbarsi essendo già da febbraio a conoscenza delle indagini a suo carico per la strage di Via D'Amelio. La tesi, che implica dunque l'identificazione dell'atto al quale fa riferimento Raimo in uno dei due notificati ad aprile del 2009, è stata esaminata dalla sentenza impugnata e disattesa con motivazione non scalfita dal ricorso.
Il giudice di appello, in primo luogo, esclude l'inverosimiglianza dello sfogo di Tutino riferito da Raimo, rilevando, per un verso, che già Spatuzza aveva raccontato che «Tutino a volte parlava un poco troppo» (tanto che, per tale motivo, successivamente era entrato in urto con i Graviano) e, per altro verso, che lo stesso collaborante campano aveva descritto lo sfogo a lui fatto come causato da un scatto d'ira del quale Tutino era subito dopo sembrato pentito. Osserva ancora la sentenza impugnata che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, Raimo non ha mai ricondotto con certezza l'episodio della notifica dell'atto al terremoto dell'Abruzzo del 6 aprile, manifestando, invece, solo un dubbio sul fatto che la conversazione fosse avvenuta dopo l'evento, al quale il collaborante aveva fatto riferimento solo a titolo orientativo (nel processo "Capaci bis", Raimo ha riferito che «l'episodio è successo o un po' di tempo prima del terremoto o proprio nello stesso periodo del terremoto»).
Né la tesi accolta dalle due Corti di merito può essere contraddetta dal riferimento di Raimo a un "avviso di garanzia", posto che - rimarca la sentenza impugnata - lo stesso collaboratore ha precisato di non aver visionato l'atto e, comunque, al più si tratterebbe di un una definizione tecnica sulla quale Tutino non aveva ragione di soffermarsi nella discussione concitata intercorsa con il collaborante. Le deduzioni articolate con il ricorso, come si è anticipato, non scalfiscono la tenuta della motivazione sul punto della sentenza impugnata; conclusione, questa, riferibile anche alla deduzione relativa all'inverosimiglianza della richiesta di informazioni a Rampulla in ordine all'articolo di legge contestato a Tutino, che avrebbe dovuto ben conoscere in quanto era già stato imputato (in relazione alla strage di Capaci), deduzione inammissibile poiché del tutto generica (non offrendo alcuna allegazione specifica in ordine alla dedotta conoscenza), non proposta con i motivi di appello e, comunque, manifestamente infondata, in quanto il nucleo centrale del ragionamento dei giudici di merito è da individuare, sul piano logico, nell'"associazione" operata da Tutino (secondo quanto riferito da Raimo) tra la contestazione del reato di strage e il furto della Fiat 126, laddove del tutto periferica è la circostanza che Tutino ignorasse (o, secondo la difesa ricorrente, conoscesse) a quale reato si riferisce l'art. 422 cod. pen.
Al riguardo, peraltro, mette conto rilevare che il ricorso trascura di confrontarsi con un passaggio significativo del ragionamento del giudice di appello, ossia quello relativo alla "versione alternativa" (il furto della Fiat Regata) prospettata da Tutino a Raimo; il che rende ragione anche sotto questo profilo dell'inammissibilità del ricorso in parte qua. Del tutto generica e reiterativa è, infine, la deduzione relativa alla tempistica delle dichiarazioni di Raimo, avendo la sentenza impugnata - con argomentazione immune da vizi - rilevato che il collaboratore aveva già rivelato agli inquirenti notizie su numerosissimi omicidi ed estorsioni riguardanti il proprio contesto territoriale, sicché è del tutto plausibile il sopravvenire di un ricordo riguardante altri contesti criminali. 6.3.3.
Anche nella parte relativa alle dichiarazioni di Tullio Cannella il ricorso è inammissibile. In sintesi, la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha richiamato le dichiarazioni del collaboratore, imprenditore legato a Cosa Nostra, secondo il quale, dopo la strage di Via D'Ameno, mentre transitava nei pressi del luogo della strage insieme con Tutino, questi gli fece intendere in maniera chiara, palese ed evidente di aver avuto un ruolo di copertura nell'attentato; tali dichiarazioni, sottolinea la sentenza impugnata richiamando il rilievo formulato dal giudice di primo grado, erano state rese per la prima volta da Cannella «in tempi non sospetti», il 24/11/1995, allorquando il collaboratore aveva fatto riferimento al ruolo nella strage di un appartenente alla "famiglia" mafiosa di Brancaccio, in una fase in cui gli investigatori avevano attribuito la responsabilità per le attività preparatorie (quali il furto dell'auto) a componenti della "famiglia" della Guadagna.
Il ricorso, per un verso, si limita a riprodurre le censure proposte con l'atto di appello, mentre, per altro verso, è del tutto carente di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e le argomentazioni della decisione impugnata (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che, sempre in sintesi, ha motivato il giudizio di attendibilità del dichiarante alla luce dei rapporti sia con i Graviano, sia con lo stesso Tutino (sottolineando, ad esempio, il giudizio formulato nell'ambito del processo "Borsellino bis", a fronte dell'assoluta genericità e assertività del riferimento del ricorso a procedimenti in cui l'attendibilità del dichiarante sarebbe stata esclusa, e il superamento dei contrasti legati agli interessi economici del dichiarante come politico e imprenditore legato all'organizzazione mafiosa), chiarendo altresì il ruolo, nell'economia del discorso giustificativo del giudice di appello, delle ulteriori dichiarazioni (di Spatuzza, Tranchina, Calvaruso, Di Filippo e Drago), costituenti non già un "riscontro al riscontro", come prospettato dalla difesa, ma la mera conferma del contesto nel quale erano maturate le confidenze fatte da Tutino a Cannella. 6.3.4.
Le ulteriori censure proposte dal ricorso in ordine alle dichiarazioni di Galatolo, di Raimo e di Cannella chiamano in causa, su un piano generale, l'attitudine delle stesse a costituire valido riscontro della chiamata in correità di Spatuzza, attitudine che il ricorrente esclude in quanto esse non avrebbero confermato «la porzione di condotta» attribuita a Tutino appunto da Spatuzza. Anche tali censure non meritano accoglimento. Al riguardo, mette conto osservare, in primo luogo, che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, le dichiarazioni di Raimo riguardano esattamente il principale segmento della condotta concorsuale attribuita a Tutino, ossia il furto della Fiat 126 utilizzata quale autobomba per la strage; come si è visto, infatti, è proprio raccostamento" operato da Tutino - così come riferito da Raimo - del furto della Fiat 126 alla notizia delle indagini nei suoi confronti per la strage di Via D'Amelio (a fronte delle innumerevoli condotte partecipative astrattamente ipotizzabili) a costituire il nucleo essenziale del ragionamento dei giudici di merito in ordine al dato probatorio rappresentato dal racconto del collaboratore di giustizia.
Anche con riguardo agli altri due contributi dichiarativi le doglianze in esame non sono fondate. Se, come si è visto supra (§ 2.1 di questo Considerato in diritto), non è necessario che il riscontro - smarrendo la propria coessenziale funzione gregaria - integri la prova del fatto e se la "libertà dei riscontri" fa sì che possano essere valorizzati in questo senso elementi conoscitivi di qualsiasi natura, purché idonei a «corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma» (Sez.
U, n. 20804 del 2012, dep. 2013, Aquilina, cit.), elementi, come ad esempio quelli offerti dal racconto di Galatolo (che danno conto di una partecipazione di Tutino a quell'attività organizzativa volta a tenere indenni gli affiliati di Cosa Nostra e i loro congiunti dagli effetti devastanti dell'attentato programmato) sono stati valorizzati dai giudici di merito, in termini immuni da vizi logici, come idonei a offrire una conferma del fatto-reato e della sua riconducibilità, in chiave concorsuale, al ricorrente. 6.4. Sempre nel corpo del primo motivo, il ricorso articola censure afferenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato.
Il ricorso sembra far riferimento al solo reato di strage, ma la stringente connessione esistente - in rapporto alla fattispecie concreta - tra i fatti-reato contestati al ricorrente consente comunque di esaminare in modo unitario la questione, assumendo il reato di strage come termine per lo scrutinio delle doglianze, fermo restando che le conclusioni raggiunte al riguardo sono riferibili anche agli altri reati (compreso il delitto di fabbricazione e porto di esplosivo di cui al capo f). 6.4.1. In limine, mette conto ribadire, sulla scorta degli approdi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, che il delitto di strage è un reato di pericolo concreto, per la cui sussistenza è necessario che sia accertato se, appunto in concreto, sia effettivamente sorto il pericolo della morte o delle lesioni di un numero indeterminato di persone (Sez. 1, n. 904 del 09/07/1985, dep. 1986, Ferrentino, Rv. 171655), sicché per la consumazione del reato è sufficiente che l'agente abbia esposto a concreto pericolo l'incolumità di più persone, a prescindere dalla verificazione di uno o più eventi letali (Sez. 2, n. 7835 del 08/11/2018, dep. 2019, Valerio, Rv. 275610).
Speculare alla definizione dell'elemento oggettivo del reato è quella dell'elemento soggettivo, che - fermo restando il dolo specifico di uccidere - richiede la previsione e la volontà, in capo all'agente, del pericolo per la pubblica incolumità, che, come si è visto, integra un elemento costitutivo del reato (Sez. 1, n. 11394 del 11/02/1991, Abel, Rv. 188639); in altri termini, nel reato di strage «ciò che deve essere oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell'agente - in ogni caso - è oltre alla finalità specifica di uccidere almeno una persona la consapevolezza di cagionare, in virtù delle modalità prescelte, un concreto pericolo per una pluralità di altri soggetti, il cui eventuale decesso non deve, pertanto, essere necessariamente coperto dal dolo» (Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, Tornicchio, Rv. 264747; conf., con riferimento alla più volte citata sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 21/04/2006, Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, Montalto, Rv. 241824).
I princìpi di diritto richiamati devono, naturalmente, essere coordinati con quelli afferenti alla fattispecie concorsuale. Al riguardo, le Sezioni unite hanno chiarito che, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez.
U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). In questo quadro, la struttura unitaria del reato concorsuale fa sì che «quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata ed inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, si avrà, come ulteriore conseguenza, che l'evento verificatosi sia da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato» (Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Scognanniglio, Rv. 244916).
Sul piano dell'elemento soggettivo, poi, «è da escludere che la volontà di concorrere presupponga necessariamente un previo accordo o, in ogni caso, la reciproca consapevolezza dell'altrui concorso, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che la coscienza del concorso può indifferentemente manifestarsi o, come previo concerto - nella maggior parte dei casi -, o come intesa istantanea, ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che ne rimane ignaro» (Sez.
U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha affermato (in una fattispecie particolarmente significativa, in quanto relativa a un coimputato del delitto di strage nel presente procedimento "Borsellino quater" che ha definito la propria posizione con il giudizio abbreviato), che «il contributo causale alla verificazione dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale» (Sez. 1, n. 25846 del 30/11/2015, dep. 2016, Tranchina, Rv. 267297; nel caso di specie, il concorso nel reato di strage è stato ritenuto per avere l'agente svolto il ruolo di autista di Giuseppe Graviano, organizzatore della strage, per averlo accompagnato in due sopralluoghi sul luogo del delitto e per avergli offerto ospitalità, nella consapevolezza che si stava preparando un attentato eclatante).
Concludendo questa sintetica rassegna dei princìpi di diritto di interesse nello scrutinio delle doglianze proposte dal ricorso, mette conto ribadire che, nell'accertamento del dolo, il giudice deve far leva su dati esteriori e obiettivi, valutati, nella loro valenza dimostrativa, sulla base di massime di esperienza: ossia, su un modus procedendi, che «consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza» (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), il cui impiego non può risolversi in argomentazioni meramente congetturali (Sez. 6, n. 26226 del 15/03/2013, Savina, Rv. 255784); modus procedendi del quale la motivazione deve render ragione restando «saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio» (Sez.
U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, in motivazione). 6.4.2. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati. Dato atto, da un lato, che «Spatuzza aveva ricevuto gli incarichi sopra indicati da Graviano senza che nessuno gli avesse mai chiarito quale sarebbe stata la finalità ultima di tali condotte, pur avendo lo stesso compreso, fin dalla richiesta di Cannella, che si trattava di un progetto omicidiario eclatante» e, dall'altro, che Spatuzza «non aveva mai parlato esplicitamente con Tutino di tale suo convincimento», il giudice di appello, in linea con quello di primo grado, ha ritenuto dimostrata «la consapevolezza di Tutino della destinazione dell'autovettura rubata con Spatuzza al compimento di un attentato da porre in essere con l'esplosivo e sulla pubblica via, con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità pubblica e con la chiara e precisa intenzione di uccidere taluno, anche devastando quanto presente nelle vicinanze della deflagrazione».
Plurimi sono i dati probatori relativi a elementi fattuali dai quali i giudici di merito hanno inferito questa conclusione: Tutino aveva agito con Spatuzza con particolare discrezione alla ricerca mirata e specifica di una Fiat 126 (e non di un'altra tipologia di autovettura) e l'aveva poi effettivamente rubata; nel medesimo contesto temporale, era stato autonomamente incaricato di «procurare due batterie ed un antennino - strumenti indispensabili per alimentare e collegare i dispositivi, destinati a provocare l'esplosione - e li aveva consegnati a Spatuzza, nella evidente consapevolezza che si trattava di una condotta unica ricollegata comunque al precedente furto, come confermato dall'imminente sottrazione delle targhe di una macchina della stessa marca», sicché aveva senz'altro colto «il collegamento tra il furto della Fiat, quello delle targhe e la richiesta di procurare quel materiale»; nella medesima giornata, ossia «in quel contesto unitario che agganciava tra loro la autovettura, alle batterie e all'antennino», aveva rubato le targhe di un'altra Fiat 126, «anch'esse logicamente destinate al medesimo utilizzo», adoperando, in quest'ultima azione, una serie di cautele, di cui aveva certo colto il significato e la conseguente delicatezza dell'impresa, quale quelle di agire nella giornata di sabato e non oltre, non commettendo effrazioni e all'orario di chiusura, «per evitare una denuncia immediata, che avrebbe potuto compromettere "un evento" che evidentemente doveva essere posto in essere prima che il furto venisse scoperto»;
Tutino era stato avvisato di non passare per Via D'Ameno il giorno dell'attentato (come dallo stesso ammesso a Spatuzza, il che priva di consistenza le ulteriori doglianze formulate a proposito delle dichiarazioni di Cannella e di Galatolo); a ciò si aggiunga che, già nel mese di giugno, «aveva fatto in modo che i cognati non frequentassero il parcheggio abusivo che si trovava nei pressi di Via D'Amelio» e aveva suggerito a Vito Galatolo di fare altrettanto; nel corso dell'esame dibattimentale, si era limitato a difendersi con una mera negazione del proprio contributo, senza introdurre una propria versione alternativa e credibile degli accadimenti.
Di qui, la conclusione della sentenza impugnata circa la corretta inferenza, dagli elementi in sintesi richiamati, della «consapevolezza dell'imputato di apportare un contributo causale alla verificazione dell'evento criminoso», limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica, pur non conoscendo i dettagli del delitto poi materialmente commesso da altri concorrenti, né l'identità di chi avrebbe poi agito e quella della vittima. 6.4.3. Le doglianze proposte dal ricorso sono infondate, in quanto non inficiano la motivazione sul punto della sentenza impugnata.
Il percorso motivazionale della sentenza impugnata segue le cadenze argomentative delineate dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'accertamento del dolo, cadenze in linea con quelle sviluppate dalla citata Sez. 1, n. 25846 del 2015, dep. 2016, Tranchina. Gli indici fattuali individuati come rivelatori del dolo sono valorizzati in termini immuni da vizi logici, laddove il ricorso, per un verso, ne offre un'erronea lettura frazionata, mentre, per altro verso, ne svilisce indebitamente la valenza conoscitiva. I riferimenti alle mancate confidenze di Spatuzza o alla circostanza che quest'ultimo - a differenza del ricorrente - fosse presente al momento del caricamento dell'esplosivo sulla Fiat 126 restano del tutto irrilevanti rispetto alla valutazione del giudice di appello imperniata sulle condotte poste in essere da Tutino - nel medesimo contesto temporale, diversamente da quanto adombrato nel ricorso - in una sequenza (furto della 126; acquisizione - lecita, ma tale profilo è irrilevante ai fini della critica del discorso giustificativo della sentenza impugnata - delle batterie e dell'antennino; furto delle targhe da apporre sulla 126 rubata, con le plurime, analitiche modalità prescritte dagli organizzatori dell'attentato, anch'esse dotate di significativa pregnanza esplicativa, nel ragionamento dei giudici di merito) univocamente dimostrativa della finalizzazione dell'azione alla causazione di «un concreto pericolo per una pluralità di altri soggetti» (Sez. 1, n. 43681 del 2015, Tornicchio, cit.).
Il ricorso risulta dunque del tutto assertivo lì dove disconosce la validità, sul piano logico, dell'inferenza tratta dai giudici di merito dalla serrata sequenza di fatti richiamata e, segnatamente, dal collegamento tra il furto dell'auto, il furto delle targhe e la richiesta - eseguita - di procurare gli strumenti indispensabili per alimentare i dispositivi destinati a provocare la deflagrazione, condotte, queste, poste in essere da Tutino in quello che - giova ribadirlo - la Corte nissena definisce un «contesto unitario».Quanto all'insistito riferimento del ricorso al carattere meramente generico delle indicazioni ricevute dal ricorrente, esso si rivela frutto di un'erronea considerazione dei contenuti del dolo del delitto in questione, posto che integra l'elemento soggettivo in esame la previsione e la volontà, in capo all'agente, del pericolo per la pubblica incolumità (Sez. 1, n. 11394 del 1991, cit.), ossia la consapevolezza - desunta da una valida inferenza fondata su accadimenti esteriori significativi dell'atteggiamento psichico dell'agente (Sez. 6, n. 2800 del 1995, cit.) - di cagionare un concreto pericolo per una pluralità di altri soggetti (Sez. 1, n. 43681 del 2015, Tornicchio, cit.), non essendo necessaria la conoscenza dei dettagli del fatto criminoso (Sez. 1, n. 25846 del 2015, dep. 2016, Tranchina cit.).
Dettagli, peraltro, nel caso di specie in parte conosciuti da Tutino, avvertito - come rilevato dai giudici di merito - di non passare per Via D'Amelio il giorno della strage (e, a sua volta, latore di analogo messaggio a favore di Vito Galatolo). A "chiusura", per così dire, del proprio ragionamento, il giudice di appello segnala la mancata introduzione, da parte dell'imputato, di una versione alternativa e credibile degli accadimenti. Il rilievo, nell'iter motivazionale della sentenza impugnata, mette in luce, in buona sostanza, la mancata emersione, dagli elementi probatori acquisiti nel processo, di una versione alternativa idonea a dar corpo a un ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, così neutralizzando l'ipotesi accusatoria (Sez.
U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese). Nei termini indicati, la mancata emersione di una ragionevole spiegazione alternativa del collegamento tra il furto dell'auto, il furto delle targhe e la messa a disposizione degli strumenti indispensabili per alimentare i dispositivi destinati innescare l'esplosione contribuisce a confermare le conclusioni cui sono giunte le conformi sentenze di merito. 6.5. Conclusioni, queste relative alla riconoscibilità in capo a Tutino del dolo dei reati ascrittigli, che rendono ragione anche dell'infondatezza del secondo motivo, posto che «la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale)» (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalmi, Rv. 266647;
Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003; Sez. 5, n. 39339 del 08/07/2009, Rizza, Rv. 245152); è in questo senso che autorevole dottrina individua, tra i requisiti del concorso anomalo, la non volontà del fatto sotto il profilo del dolo (sia diretto che eventuale), sicché, ai fini dell'integrazione della fattispecie ex art. 116 cod. pen., è necessario che l'agente non sia in dolo - neppure eventuale - rispetto al reato diverso. Nel caso di specie, la sussistenza del dolo di strage, motivata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta sulla base dell'inferenza, logicamente argomentata, basata sulla sequenza delle condotte poste in essere da Tutino e del contesto unitario in cui si realizzarono, esclude dunque in radice la configurabilità del concorso anomalo.
Le doglianze del ricorso, per un verso, non si confrontano con il ragionamento del giudice di appello in ordine al riconoscimento della sussistenza del dolo del reato di strage, mentre, per altro, verso, reiterano l'erronea considerazione del contenuto dell'elemento soggettivo già rilevata. 6.6. Per quanto riguarda i motivi nuovi, manifestamente infondate sono le doglianze relative al ruolo rivestito dai dichiaranti in seno al sodalizio mafioso. Per quanto riguarda Spatuzza, i giudici di merito hanno diffusamente delineato tale ruolo e, comunque, le sue dichiarazioni accusatorie nei confronti di Tutino riguardano un segmento dell'attività di predisposizione dei mezzi necessari alla strage da lui svolto insieme con il ricorrente, su incarico (per quanto riguardava il collaboratore) e autorizzazione (per quanto riguardava la partecipazione di Tutino) dei vertici del gruppo, il che priva di consistenza le deduzioni dei motivi nuovi in ordine alla posizione rivestita all'interno di Cosa Nostra e alla possibilità, in virtù di essa, di essere a conoscenza delle vicende relative al sodalizio.
Rilievo, quest'ultimo, valido a fortiori per Gelatolo (dichiaratamente non intraneo a Cosa Nostra all'epoca in cui Filippo Graviano e Tutino gli affidarono il messaggio da far pervenire al padre detenuto) e per Raimo (esponente della camorra campana, che ha riferito circostanze apprese durante la comune detenzione con Tutino), nonché per Tullio Cannella (rispetto al quale la sentenza impugnata ha puntualmente delineato il contesto nel quale erano maturate le confidenze a lui indirizzate da Tutino). Per quanto riguarda la sussistenza dell'elemento psicologico, i rilievi già formulati rendono ragione dell'infondatezza (anche) delle deduzioni articolate (o, meglio, reiterate) con i motivi nuovi.
Del tutto inammissibili, sono, all'evidenza, le deduzioni relative alle dichiarazioni di Maurizio Avola contenute in un libro, deduzioni ictu ocull generiche, quanto alle modalità di prospettazione, e comunque inammissibili lì dove sollecitano al giudice di legittimità la valutazione diretta di dati conoscitivi e non il controllo sulla motivazione dei giudici di merito in ordine a tale valutazione, tanto più che gli stessi motivi aggiunti segnalano che dette dichiarazioni riguarderebbero il trasporto e il caricamento dell'esplosivo sulla Fiat 126 utilizzata per la strage, ossia un segmento della vicenda rispetto al quale i giudici di merito hanno ritenuto l'estraneità di Tutino.
A ciò si aggiunga che, dalla sintesi dell'iter processuale offerta dalla sentenza di primo grado, risulta che nel corso delle udienze del 14 e del 15 dicembre 2015 furono acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese in altro procedimento, tra gli altri, da Maurizio Avola, laddove il ricorso non precisa se si tratta dello stesso dichiarante e, in caso positivo, il rapporto tra le dichiarazioni acquisite e quelle contenute nel libro. Manifestamente infondata è l'asserzione secondo cui le dichiarazioni di Spatuzza sarebbero state acriticamente recepite dai giudici di merito, alla luce della disamina - approfondita, puntuale nella replica alle doglianze difensive, logicamente incensurabile - svolta dalla sentenza impugnata.
Il ricorso di Francesco Andriotta 7. Nella definizione della posizione di Francesco Andriotta, la Corte di assise di appello muove dalle "origini della calunnia", ossia dalla «ricostruzione della genesi delle indagini compiute dagli organi inquirenti sulla strage» e dalla ricognizione dei contributi dichiarativi offerti da Vincenzo Scarantino e dallo stesso Andriotta, nonché da Salvatore Candura nella prima fase delle indagini stesse, contributi «sostanzialmente posti alla base dei due processi Borsellino uno e Borsellino bis». 7.1. Ricorda il giudice di appello che le indagini svolte nell'immediatezza avevano consentito di accertare che la terribile esplosione di Via D'Amelio era stata provocata da un ordigno esplosivo composto da T4, tritolo e pentrite e del peso di circa 90 chilogrammi.
Fu quindi individuata l'autovettura utilizzata come autobomba, ossia una Fiat 126 di colore rosso, targata PA 790936 di proprietà di Maria Daguanno, ma in uso alla figlia Pietrina Valenti; nelle vicinanze del blocco motore fu poi rinvenuta una targa (PG 878659) relativa a un'altra Fiat 126, di proprietà di Anna Maria Sferrazza, il cui furto era stato denunciato il giorno successivo agli eventi da Giuseppe Orofino, titolare di un'officina. Dalle intercettazioni disposte sull'utenza dell'abitazione di Pietrina Valenti emerse che la stessa e i suoi familiari sospettavano del furto Salvatore Candura, amico di famiglia, gravitante nell'ambiente della microcrinninalità e dedito proprio ai furti di automobili.
Nei confronti di Candura, di Luciano Valenti e di Salvatore Valenti (questi ultimi, rispettivamente, fratello e nipote di Pietrina Valenti) il 2 settembre 1992 fu disposta, sulla base degli indizi emersi dall'intercettazione, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di violenza sessuale e rapina commessi nel precedente mese di agosto. Durante la detenzione dei tre - i quali ebbero in quei giorni dei colloqui con funzionari della Squadra Mobile di Palermo - si erano alternate negazioni, ammissioni e ritrattazioni in ordine al furto della 126 in uso a Pietrina Valenti;
Candura, in particolare, accusò Luciano Valenti quale autore del furto, a suo dire commesso su incarico di Vicenzo Scarantino, della zona della Guadagna e "persona di rispetto". Fu quindi applicata a Luciano Valenti la custodia cautelare carceraria anche per il furto dell'auto della sorella; il 20 settembre 1992, Luciano Valenti confessò di avere commesso il furto, anche se le intercettazioni ambientali effettuate in carcere avevano consentito di accertare che era stato Candura a indurlo a rendere le dichiarazioni autoaccusatorie. Il 3 ottobre, a sua volta, Candura aveva inaspettatamente confessato di aver rubato lui l'autovettura (utilizzando uno "spadino"), sostenendo di aver accusato Valenti per paura di ritorsioni da parte di Vicenzo Scarantino, il quale - sempre a dire di Candura - gli aveva commissionato il furto.
Fu allora disposta l'applicazione della misura cautelare nei confronti di Vincenzo Scarantino, che era stato poi trasferito presso il carcere di Venezia e assegnato a una cella condivisa con Vincenzo Pipino, il quale, diversi anni dopo, dichiarerà di essere stato lì «collocato dal dott. Arnaldo La Barbera con il preciso scopo di sollecitare e accogliere le confidenze del predetto Scarantino, senza, tuttavia, riuscirvi». Scarantino fu allora trasferito presso il carcere di Busto Arsizio e ristretto prima nella sezione dei detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord.
Pen., poi in una cella singola, con regime di isolamento e di stretta sorveglianza. A quel punto, rileva la Corte di assise di appello nissena, era entrato in scena Francesco Andriotta. 7.2. La sentenza impugnata richiama le dichiarazioni rese da Andriotta, ove sosteneva, per un verso, di avere ricevuto le confidenze del vicino di cella Scarantino, secondo cui lo stesso aveva commissionato il furto dell'auto a Candura, mentre Orofino aveva volutamente ritardato la denuncia del furto delle targhe fino al lunedì successivo alla strage; per altro verso, che l'utenza telefonica della famiglia Borsellino era stata illecitamente controllata e che Salvatore Profeta aveva preso parte all'organizzazione dell'attentato, contribuendo a caricare l'esplosivo sull'autobomba.
Ulteriori particolari furono aggiunti da Andriotta nei successivi interrogatori. Dopo aver inizialmente negato ogni suo coinvolgimento nel furto della Fiat 126 (anche dopo aver appreso delle accuse di Andriotta), «venendo, peraltro, sottoposto a diversi trasferimenti in varie carceri e a numerosi colloqui investigativi e interrogatori», Scarantino, durante il processo "Borsellino uno", iniziò la collaborazione, ammettendo le proprie responsabilità e rendendo una dichiarazione sostanzialmente coincidente con quella resa, a quel punto, da Candura e da Valenti, integrando successivamente le proprie dichiarazioni.
Già nel luglio del 1995, qualche mese prima della conclusione del dibattimento di primo grado del processo "Borsellino uno", Scarantino aveva confessato alla madre, al difensore e perfino a un giornalista la propria intenzione di ritrattare le accuse; solo, però, nei mesi di ottobre e novembre del 1998, nell'ambito del giudizio di appello del processo "Borsellino uno" e del giudizio di primo grado del processo "Borsellino bis", aveva attuato tale intenzione, ritrattando integralmente le chiamate in correità rese fino a quel momento e dichiarando, in particolare, «di essere stato sempre estraneo a Cosa Nostra e di essere stato indotto a rendere dichiarazioni per sottrarsi al durissimo regime carcerario e alle pressioni cui era stato sottoposto da parte del dott.
Arnaldo La Barbera, il quale gli aveva prospettato notevoli vantaggi carcerari e somme di denaro». La ritrattazione, tuttavia, non fu ritenuta credibile dai giudici dei due citati processi, sicché le dichiarazioni di Scarantino contribuirono a condurre: nel processo "Borsellino uno", alle condanne dello stesso Scarantino (alla pena di 18 anni di reclusione, con l'attenuante ex art. 8, decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) e di Salvatore Profeta (all'ergastolo), nonché di Pietro Scotto (all'ergastolo, assolto, però, in appello) e di Orofino (per il reato di favoreggiamento reale, con riguardo all'indebita appropriazione delle targhe e dei documenti della Fiat 126, così riqualificata in appello l'imputazione per strage); nel processo "Borsellino bis", alla condanna all'ergastolo per strage, tra gli altri, di Cosimo Vernengo, di Gaetano Scotto e di Gaetano Murana.
Come si è detto, nel giugno del 2008 iniziava la collaborazione di Gaspare Spatuzza, che, nelle conclusioni sulle "origini della calunnia" della Corte di assise di appello, «apportava un nuovo e diverso contributo alla ricostruzione di taluni eventi, fino a quel momento rimasti oscuri, fornendo una ricostruzione della fase esecutiva del delitto del tutto diversa e in contrasto con quella resa in precedenza da Scarantino», avuto riguardo, in particolare, «al furto dell'autovettura e alla successiva custodia e consegna prima che venisse riempita di esplosivo». 7.3.
La diffusa motivazione della sentenza impugnata relativa alla posizione di Andriotta sarà più analiticamente richiamata in sede di disamina dei vari motivi di ricorso, mentre è qui sufficiente dar conto, in estrema sintesi, di alcuni passaggi argomentativi. Su un piano generale, la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha rimarcato il distacco temporale tra le prime dichiarazioni accusatorie di Andriotta (risalenti al settembre del 1993) e l'inizio della collaborazione di Scarantino (avviata nel giugno del 1994), sottolineando la rilevante importanza di tale dato temporale alla luce del complessivo compendio probatorio, che dà conto di «una lunga serie progressiva di accuse formulate dall'imputato nei confronti proprio di Scarantino (oltre che di diversi soggetti)», tra loro legate «da un collegamento causale con le successive conferme rese» sempre da Andriotta, il quale, nel suo primo interrogatorio del 1993, aveva accusato Scarantino per la strage di Via D'Ameno, riferendo di aver ricevuto da questo una serie di confidenze in carcere, rivelatesi poi mendaci, circa il coinvolgimento dello stesso Scarantino e di altri nell'attentato; tale circostanza, osserva la sentenza impugnata, «unita a forti vessazioni e pressioni subite nell'ambiente carcerario, aveva portato la fragile personalità dello Scarantino alla sua determinazione di collaborare falsamente con le Autorità Giudiziarie, confermando il suo coinvolgimento nell'eccidio del giudice Borsellino e accusando ingiustamente altri soggetti, innestando, così, un nefasto sistema di riscontro reciproco alle dichiarazioni accusatorie dell'Andriotta».
I giudici di appello si soffermano quindi su due punti devoluti dall'appellante, ossia l'insussistenza del concorso tra Andriotta e Scarantino e l'"indottrinamento" dei due dichiaranti «da parte degli inquirenti, da identificarsi in alcuni dei componenti del gruppo Falcone - Borsellino». A proposito del primo punto, osserva la sentenza in esame che già quella di primo grado aveva posto in evidenza vari elementi, quali la mai contestata fattispecie concorsuale ex art. 110 cod. pen. nei confronti di Andriotta e di Scarantino, il tenore delle dichiarazioni dei due (sempre lineari e mai contrastanti circa la mancanza di un accordo preventivo sulla loro falsa collaborazione), il breve lasso di tempo in cui i due avevano avuto modo di stare a contatto nel carcere di Busto Arsizio (circa due mesi).
In linea con la sentenza di primo grado, il giudice di appello sottolinea come non sussistano «elementi per ritenere che le mendaci dichiarazioni rese dall'imputato in esame [ossia Andriotta: n.d.e.] e da Scarantino Vincenzo siano il frutto di una concertata programmazione criminosa», posto che «dalla lettura delle numerosissime dichiarazioni rese, nel tempo, dai collaboratori, ricche di contraddizioni, progressioni accusatorie, lacune e smentite, un'unica circostanza pare ben cristallizzata e univocamente desumibile: la mancanza di un loro preventivo accordo finalizzato a una falsa collaborazione di riscontro».
In ordine poi all'ipotesi dell'"indottrinamento" da parte delle autorità di polizia del Gruppo Falcone - Borsellino, la sentenza impugnata condivide la ricostruzione operata dai giudici di primo grado e la conclusione alla quale sono giunti, ossia che «nonostante la mancanza di linearità e coerenza, le dichiarazioni di Andriotta si caratterizzano per avere, comunque, spesso riportato dati oggettivamente corrispondenti al vero»; richiamate alcune circostanze (ad esempio in ordine alla riunione deliberativa della strage, alle condizioni dell'autovettura rubata), la Corte di assise di appello rileva come debba ritenersi che esse «possano essere state solo suggerite da inquirenti infedeli, in violazione di basilari regole procedimentali, non potendo derivare da altra fonte la conoscenza delle dichiarazioni rese nel frattempo da Scarantino (a loro volta non corrispondenti a verità)».
La sentenza impugnata richiama poi adesivamente quella di primo grado lì dove osserva che l'analisi sulla genesi della collaborazione dei falsi pentiti (Scarantino e Andriotta, quelli imputati nel presente processo) «lascia emergere una costante», trattandosi di dichiarazioni che «pur radicalmente false nel loro insieme, ricomprendevano alcune circostanze oggettivamente vere, che dovevano essere state suggerite loro dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte».
Nella stessa direzione, ossia nel senso dell'esistenza di fonti iniziali rimaste non rivelate (occulte o confidenziali), conduce, osserva ancora la sentenza impugnata, il contenuto della nota trasmessa dal Centro SISDE di Palermo alla Direzione del Sisde di Roma il 13 agosto 1992 (a pochi giorni dalla strage e ben prima delle dichiarazioni dello stesso Candura), che riferiva di significativi elementi acquisiti dalla Polizia di Stato in merito all'autobomba parcheggiata in Via D'Ameno, elementi dai quali sarebbero emerse valide indicazioni per l'identificazione degli autori del furto e del luogo in cui l'auto sarebbe stata custodita prima dell'attentato.
Osserva altresì la Corte di assise di appello richiamando la pronuncia di primo grado che già il riferimento al luogo in cui l'autovettura era stata custodita, anteriore alle dichiarazioni di Candura, induce a credere che gli inquirenti abbiano creduto a una fonte confidenziale mai rivelata, sollevando così il dubbio che «gli inquirenti tanto abbiano creduto a quella fonte, mai resa ostensibile, da avere poi operato una serie di forzature per darle dignità di prova facendo leva sulla permeabilità di un soggetto facilmente "suggestionabile", incapace di resistere alle sollecitazioni, alle pressioni, e ricattabile anche solo accentuando il valore degli elementi indiziari emersi a suo carico in ordine alla vicenda di Via D'Ameno».
La sentenza impugnata richiama poi la già citata (supra, al par. 3.6) nota del 10 ottobre 1992 con la quale il capo del Centro SISDE di Palermo segnalava alla Procura di Caltanissetta i rapporti di parentela e di affinità di taluni componenti della famiglia Scarantino con esponenti delle famiglie mafiose palermitane, «rivelando che l'unica pista investigativa era considerata appunto quella che conduceva, anzi che doveva prendere le mosse da Scarantino»; il contenuto di questa seconda nota, osserva ancora il giudice di appello, «lascia desumere un indirizzo ben preciso degli inquirenti, fin dalle primissime fasi delle indagini, sulla "pista" Scarantino all'origine della "forzatura" attuata successivamente attraverso una non trasparente, ed anzi strumentale, gestione del medesimi collaboratori Scarantino e Andriotta (oltre che Candura)», tanto che «la "circolarità del contributo reso da tutti e tre i "falsi" collaboranti, costellato da aggiunte, rettifiche e progressioni a seconda delle dichiarazioni via via rese nel tempo da ciascuno di loro [...], in uno con la stessa confessione resa da ciascuno di essi, conferma la superiore conclusione».
Conclusione, questa, che, tuttavia, non esclude, nel percorso argomentativo del giudice di appello, la responsabilità di Andriotta per la calunnia continuata contestatagli.8. Il ricorso di Andriotta non merita accoglimento, fatta eccezione per il quarto motivo, con le conseguenze di seguito indicate. 8.1. In limine, la Corte rileva la tempestività del ricorso. A fronte del deposito della motivazione della sentenza impugnata intervenuto oltre il termine fissato a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., dalle attestazioni di cancelleria risulta che l'avviso di deposito è stato notificato al difensore il 13/01/2021 e ad Andriotta il 28/01/2021 (giovedì), data, quest'ultima, di decorrenza del termine di impugnazione di 45 giorni (art. 585, comma 3, cod. proc. pen.), laddove il ricorso risulta depositato il 15/03/2021, lunedì.
Il ricorso è, dunque, tempestivo, in quanto - posto che, in linea con principio generale dettato dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. secondo cui dies a quo non computatur in termine, il termine per l'impugnazione ex art. 585, comma 1, lett. c), ultima parte, cod. proc. pen. inizia a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la notifica dell'avviso di deposito (così, con riferimento alla fattispecie di decorrenza del termine dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione, si esprime il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio: cfr.
Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, Rv. 281683; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Olmetti, Rv. 280927 - 01; Sez. 5, n. 32690 del 23/02/2018, Ben Alì, Rv. 273711; Sez. 3, n. 1191 del 08/11/2007, dep. 2008, Di Camillo, Rv. 239272) - il termine di 45 giorni sarebbe venuto a scadere il 14/03/2021, domenica, con proroga ex lege al giorno successivo in cui il ricorso è stato depositato. Sempre in premessa, mette conto segnalare che la struttura dell'imputazione sub i) nei confronti di Andriotta è articolata, in primo luogo, attraverso un riferimento generale al reato continuato e alle false accuse nei confronti delle quattro persone offese («con una pluralità di azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio incolpava falsamente, pur sapendoli innocenti, Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Gaetano e Vernengo Cosimo di aver partecipato all'organizzazione ed esecuzione dell'attentato compiuto il 19 luglio 1992 in via D'Amelio e, quindi, della commissione del delitto di strage, per il quale il predetto Scarantino veniva condannato alla pena di anni 18 di reclusione e Profeta, Scotto e Vernengo alla pena dell'ergastolo»); segue poi l'indicazione, «in particolare» e «tra le altre cose», del contenuto, in sintesi, delle false accuse e, nella parte finale, l'indicazione delle date delle dichiarazioni nei confronti di ciascuna delle quattro persone offese (in un arco temporale che va dal 26/01/1995 al 16/10/1997).
Alla luce della data dell'ultima calunnia (come si vedrà, quella ai danni di Vernengo), correttamente la sentenza di primo grado ha individuato nel 16/10/1997 il tempus del reato continuato (pag. 1668), rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione ai sensi della normativa - più favorevole - anteriore alla novella del 2005. 8.2. Ciò premesso il primo motivo non merita accoglimento, presentando anzi alcune doglianze con esso articolate profili di inammissibilità. 8.2.1. In ordine alle dichiarazioni accusatorie rese da Andriotta nei confronti di Gaetano Scotto, la sentenza impugnata ritiene necessario contestualizzare dette dichiarazioni nel quadro offerto dall'intero verbale di interrogatorio del 26 gennaio 1995.
Parlando della riunione deliberativa della strage, l'odierno ricorrente affermò che Scarantino gli aveva riferito che i Madonia, pur assenti a tale riunione, avevano fatto pervenire il loro consenso attraverso un "uomo d'onore" ad essi legato, che aveva avuto un ruolo nell'attentato di Via D'Amelio, avendo almeno fornito appunto il consenso dei Madonia alla strage; invero, come si desume anche dalla conforme sentenza di primo grado (p. 1539), nelle dichiarazioni di Andriotta su quanto asseritamente appreso da Scarantino, Scotto aveva avuto un ruolo nella strage, avendo, quanto meno, fornito il consenso dei Madonia rispetto alla stessa.
Andriotta aveva inoltre dichiarato che quando Scarantino gli parlò del "telefonista" non gli fece mai il nome di Scotto, ma gli aveva detto solo che si trattava di un impiegato della Sip, che non era un "uomo d'onore", ma il fratello di un importante "uomo d'onore"; solo successivamente Andriotta, a suo dire, aveva appreso dalla televisione che anche il "telefonista" si chiamava Scotto. Osserva il giudice di appello che il tenore delle dichiarazioni richiamate non risulta astratto e generico, tanto più che - pur potendosi rilevare un'iniziale incertezza sui fatti narrati relativamente alla presenza di Scotto alla riunione e alle modalità attraverso le quali aveva veicolato il consenso dei Madonia alla strage - Andriotta aveva affermato con certezza che «lo Scotto era certamente un uomo d'onore legato ai Madonia e che aveva avuto un ruolo nella strage avendo quantomeno fornito il consenso dei Madonia al delitto».
D'altra parte, osserva ancora la Corte di assise di appello di Caltanissetta, Andriotta ha specificamente individuato il ruolo svolto da Scotto come «portavoce dei Madonia presso gli organizzatori della strage» e ha dichiarato di non aver mai saputo che il "telefonista" si chiamasse Scotto, descrivendolo anzi come soggetto estraneo alle dinamiche mafiose e impiegato della società telefonica SIP, il che «porta chiaramente a escludere che le accuse mosse potessero riferirsi al fratello di Gaetano, Pietro Scotto» (condannato in primo grado all'ergastolo per la strage nel processo "Borsellino uno", ma assolto in appello, come si è visto).
Le doglianze proposte dall'impugnante non inficiano la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso reitera i rilievi circa la mancata compiuta identificazione di Gaetano Scotto e il coinvolgimento del fratello Pietro nelle vicende relative alla strage di Via D'Amelio, ma la Corte di assise ha puntualmente motivato, nei termini appena indicati, in ordine all'univoca riferibilità delle dichiarazioni calunniose al solo Gaetano Scotto, laddove le ulteriori deduzioni - peraltro relative alla prima parte del racconto dell'odierno imputato - non scalfiscono la conclusione del giudice di appello fondata sulla duplice prospettazione del dichiarante in ordine al legame di Scotto con i Madonia e al ruolo avuto nell'attentato di Via D'Ameno veicolando il consenso degli stessi alla strage.
L'assunto del ricorrente secondo cui l'avverbio «certamente» si riferirebbe solo alla posizione di Scotto quale "uomo d'onore" risulta privo - nel complessivo discorso giustificativo del giudice di appello - di attitudine a travolgere il decisum e, comunque, involge, all'evidenza, questioni di merito, del tutto inidonee a inficiare la conclusione raggiunta, in termini esenti da vizi logici, dal giudice di appello, che, sulla base di una considerazione complessiva delle dichiarazioni, ha ritenuto che Andriotta abbia fatto un riferimento per nulla astratto o generico al ruolo di Gaetano Scotto come portavoce dei Madonia presso gli organizzatori dell'attentato; il che rende ragione dell'infondatezza della tesi difensiva circa l'assoluta incertezza dell'attribuzione della responsabilità alla vittima della calunnia.
Peraltro, come si vedrà a proposito del terzo motivo (par. 8.4.3.), nel processo "Borsellino bis", le dichiarazioni di Andriotta nei confronti - anche - di Scotto sono state «utilizzate a pieno titolo come riscontro esterno alle dichiarazioni di Scarantino», il che conferma l'infondatezza della doglianza. 8.2.2. Le censure relative alla calunnia in danno di Cosimo Vernengo sono, invece, inammissibili. La Corte di assise di appello ha ricordato che, all'udienza del 16/10/1997 del giudizio di appello del processo "Borsellino bis", Andriotta riferì di sapere che Cosimo Vernengo aveva partecipato alla strage di Via D'Amelio; si trattava, osserva il giudice di appello, di affermazioni che, pur non circostanziate, risultano tutt'altro che dubbiose o perplesse, avendo Andriotta riferito, in termini di assoluta certezza, della partecipazione di Cosimo Vernengo alla strage; tali affermazioni furono ritenute valido riscontro delle dichiarazioni di Scarantino, con conseguente condanna di Vernengo (assolto in primo grado) all'ergastolo.
Il ricorso insiste sul preteso carattere generico della dichiarazione, senza neppure contraddire il dato processuale relativo alla valorizzazione della deposizione di Andriotta nei termini indicati dalla sentenza impugnata, sicché la doglianza è manifestamente infondata. Quanto all'ulteriore deduzione relativa all'esistenza di omonimi della persona offesa della calunnia in esame, la censura è del tutto aspecifica, in quanto - risultando la dichiarazione resa nel corso di un giudizio - omette di confrontarsi con (e di allegare puntualmente) i dati relativi agli imputati di quel processo, tanto più che la sentenza impugnata - così come la sentenza di primo grado: pag. 1657 - indica espressamente che Cosimo Vernengo, così come Gaetano Scotto, fu condannato nel processo "Borsellino bis" all'ergastolo; il ricorso, dunque, articola una deduzione del tutto disancorata dal puntuale riferimento al complessivo contesto processuale nel quale le dichiarazioni furono rese, con le conseguenze processuali evidenziate dai giudici di merito. 8.3.
Anche il secondo motivo, che chiama in causa il punto relativo alla consapevolezza, in capo al ricorrente, dell'innocenza degli accusati, non merita accoglimento. 8.3.1. La sentenza impugnata ha analiticamente esaminato il tema devoluto con l'atto di appello, rilevando, in primo luogo, che, attraverso la "falsa" collaborazione, Andriotta ottenne immediati benefici tanto da essere ammesso al programma speciale di protezione, che, oltre a garantire, per il dichiarante e per i propri familiari, un contributo finanziario, gli fece ottenere anche dei permessi- premio.
Quanto alla deduzione difensiva volta ad ancorare l'asserita convinzione, in capo ad Andriotta, della colpevolezza delle persone accusate alla considerazione che alcune di esse erano già legate alle cosche mafiose di Palermo, il giudice di appello osserva che lo stesso Andriotta non poteva conoscerle in quanto, come sostenuto dalla stessa difesa, «egli era un soggetto estraneo alle dinamiche criminali, essendo "un pugliese trasferito al nord"». Confrontandosi poi con l'argomento difensivo incentrato sull'"indottrinamento" (che avrebbe convinto l'imputato della colpevolezza degli accusati), la Corte di assise di appello di Caltanissetta rileva, per un verso, che dalle stesse dichiarazioni di Andriotta risulta la sua consapevolezza che le false dichiarazioni rese «altro non erano che l'espediente necessario a "incastrare" Scarantino» e che lo stesso Andriotta «nulla chiedeva agli inquirenti suggeritori circa l'effettiva responsabilità dei soggetti che si prodigava ad accusare», senza attivarsi per verificare la veridicità dei fatti narrati.
Del resto, rileva ancora la sentenza impugnata, al di là di qualsiasi considerazione «sull'assoluta anomalia di un siffatto modo di procedere» (ossia, quello dell'"indottrinamento", nei termini sopra chiariti) «che già, in sé doveva offrire imponenti elementi di sospetto», decisiva, nel ragionamento del giudice di appello, è la considerazione che «dalla lettura coordinata di tutte le dichiarazioni rese dal momento dell'inizio della collaborazione da parte dell'imputato deve desumersi che proprio la "progressività" delle rivelazioni che gli venivano via via suggerite, e di cui lo stesso assumeva in proprio la paternità, dovesse costituire un elemento tale da indurre, sul piano logico, a ritenerne la falsità».
Quanto alle anomalie, in più punti i giudici di merito richiamano il concreto contenuto delle stesse, evidenziando, ad esempio, che, «in modo del tutto anomalo e al di fuori di ogni regola, anzi in contrasto con le stesse», mentre Andriotta si trovava in una località con la propria famiglia, appartenenti al gruppo investigativo Falcone - Borsellino gli fornirono un "aiuto" per lo «"studio" dei verbali di interrogatorio precedentemente resi attraverso l'esplicita indicazione di aggiunte e rettifiche da effettuare nel corso dei successivi incontri con i magistrati». 8.3.2.
Le censure articolate con il ricorso non infirmano la tenuta logico- argomentativa della motivazione della sentenza impugnata. In primo luogo, non è dato ravvisare alcun travisamento della prova nel discorso giustificativo del giudice di merito, che ha semplicemente confutato l'argomento difensivo secondo cui "tutte" le persone all'epoca accusate erano già state attinte da misure cautelari, argomento superato dal rilievo che Salvatore Profeta era stato indagato per la strage di Via D'Ameno a seguito delle accuse mosse nei suoi confronti da Andriotta; rilievo, questo, non smentito, ma, al contrario, confermato dal ricorso, tanto più che lo stesso Andriotta ha riferito che il suggerimento del nome di Profeta, cognato di Scarantino, era collegato «alla necessità di farne scattare l'arresto».
Ne consegue la manifesta infondatezza della censura in esame, laddove l'ulteriore doglianza relativa all'adozione delle misure cautelari risulta, da un lato, generica (in quanto non compiutamente correlata all'allegazione degli elementi valorizzati nella sede de libertate) e, dall'altro, comunque carente di una forza esplicativa o dimostrativa tale da risultare in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (Sez. 1, n. 41738 del 2011, Longo, cit.), ragionamento incentrato, come subito si vedrà, sugli «imponenti elementi di sospetto» manifestati dalle modalità di "gestione" della "collaborazione" del ricorrente e dalla progressività delle sue accuse, anch'essa ritenuta sintomatica della consapevole falsità delle propalazioni.
Peraltro, come si è anticipato, la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha valorizzato anche l'estraneità di Andriotta rispetto alle dinamiche criminali mafiose, ossia l'essere "un pugliese trasferito al nord", sicché non poteva conoscere gli accusati: argomento, all'evidenza, idoneo a confutare la tesi difensiva circa la dedotta appartenenza degli accusati al ghota di Cosa Nostra palermitana, in ordine al quale il ricorso si sottrae alla necessaria, puntuale disamina critica. D'altra parte, mette conto ribadire l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, premesso che l'esclusione del dolo della calunnia «opera solo se il convincimento dell'accusatore si basi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni», se «l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o comunque di corretta rappresentazione nella denuncia, la omissione di tale verifica o rappresentazione determina effettivamente la dolosità di un'accusa espressa in termini perentori», sicché, in tale ipotesi, «l'ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone infatti la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato» (Sez. 6, n. 26819 del 27/04/2012, Leoni, Rv. 253106, puntualmente richiamata dalla sentenza impugnata).
Ora, come risulta dalla sentenza di primo grado (pagg 1529 e 1531), che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 1997, Ambrosino, cit.), Andriotta, dal 2009 in avanti, ha ammesso - nei termini più volte indicati (ossia, asserendo di essere stato convinto della colpevolezza degli accusati) - la falsità delle dichiarazioni accusatorie solo perché «compulsato, dalla Procura di Caltanissetta, dopo le rivelazioni di Gaspare Spatuzza e posto innanzi all'evidenza delle indiscutibili conferme delle stesse, che smentivano, in maniera lampante e radicale, le precedenti rivelazioni del prevenuto su questi fatti (così come quelle rese da Scarantino)», affermando che «io non sapevo nulla, ho barattato la mia libertà con quella degli altri attraverso lo Stato»; affermazione, questa di "non sapere nulla", riconducibile a un'ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà.
Neppure le doglianze articolate dal motivo in esame in relazione all'"indottrinamento" di Andriotta possono essere accolte. La Corte di assise di appello ha fatto buon governo del principio in forza del quale la prova dell'elemento soggettivo della calunnia può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi, Rv. 259336).
Concrete circostanze e modalità esecutive del fatto calunnioso estrinsecatesi, nell'iter giustificativo della sentenza impugnata, su un duplice piano: da un lato, gli «imponenti elementi di sospetto» resi palesi dall'«assoluta anomalia» del modus procedendi "alle origini della calunnia"; dall'altro, la «"progressività" delle rivelazioni che [...] venivano via via suggerite» al falso collaboratore da quelli che icasticamente il giudice di appello indica come «inquirenti suggeritori», progressività che, nella valutazione - immune da vizi logici - della sentenza impugnata, costituiva «un elemento tale da indurre, sul piano logico, a ritenerne la falsità».
Il ricorso si sottrae allo specifico, analitico confronto critico con la motivazione sul punto della Corte di assise di appello, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 2012, Pezzo, cit.). Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del rilievo che qualcuna delle circostanze "veicolate" dagli «inquirenti suggeritori» sia risultata veritiera (e proveniente da fonte rimasta ignota), posto che, nel ragionamento dei giudici di merito, è il complessivo modus procedendi all'"origine delle calunnie" che, con motivazione immune da cadute di conseguenzialità logico- argomentativa, ha condotto a escludere che la rappresentata illiceità del fatto denunziato fosse ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri (Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753, richiamata dall'Avvocato Generale presso questa Corte nella sua requisitoria). 8.4.
Il terzo motivo è inammissibile. 8.4.1. In premessa, la Corte rileva che, nella prospettazione generale delle censure, il ricorso si rivela scarsamente perspicuo (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063) lì dove, da una parte, lamenta il difetto del nesso causale tra dichiarazioni calunniose e condanna degli accusati, collocando all'evidenza la doglianza sul piano dell'elemento oggettivo della fattispecie circostanziale, mentre, dall'altra, evoca - qualora si accedesse a una diversa interpretazione - il rischio di cadere in un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, invece, chiama in causa il criterio di imputazione soggettiva della circostanza aggravante.
La Corte, comunque, rileva che la più dettagliata articolazione delle doglianze investe l'elemento oggettivo della fattispecie circostanziale, mentre nessuna, più puntuale, censura è articolata in ordine al criterio di imputazione soggettiva della circostanza aggravante. 8.4.2. Con riferimento alla posizione di Salvatore Profeta, condannato nel processo "Borsellino uno", il ricorso deduce che le dichiarazioni rese da Andriotta successive al novembre del 1993 e alla collaborazione di Scarantino sono state ritenute non credibili e non utilizzate ai fini della condanna.
Nei termini in cui è articolata, la doglianza è inammissibile, poiché, a fronte del rilievo di una valutazione frazionata dell'attendibilità delle dichiarazioni di Andriotta nel giudizio di appello del processo indicato, il ricorso non deduce con la necessaria specificità se tutte le dichiarazioni rese - costituendo un contributo del tutto innovativo rispetto alla precedenti - siano state colpite da tale giudizio di inattendibilità o se, invece, alcune di esse si ricollegassero a dichiarazioni anteriori, specificandone o approfondendone il contenuto (Sez. 6, n. 37086 del 26/04/2007, Lombardi, Rv. 237674; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 3368 del 09/01/2018, Muglia, Rv. 272159).
La rilevata aspecificità del motivo si coglie in pieno considerando, ad esempio, che la mendace informazione resa da Andriotta in ordine alla presenza di Profeta nella carrozzeria nel momento in cui Scarantino vi condusse la Fiat 126 (indicata nell'imputazione come oggetto delle dichiarazioni rese il 31/01/1995) era stata preceduta dalle dichiarazioni anteriori richiamate dalla sentenza di primo grado (pag. 1537), che lo stesso ricorrente prospetta come non investite dal giudizio di inattendibilità; dichiarazioni attinenti alla prospettata presenza di Profeta in luoghi e/o momenti significativi della fase "preparatoria" della strage e non considerate dal ricorso nel loro rapporto con quelle indicate nell'imputazione; infatti, la sentenza di primo grado del presente processo ha rilevato che la sentenza di appello del primo processo sulla strage di Via D'Ameno aveva ritenuto credibili le dichiarazioni di Andriotta relative, tra l'altro, alla «presenza di Salvatore Profeta al momento dell'arrivo o del prelievo dell'esplosivo» (pag. 1561).
In altri termini, l'aspecificità del motivo va ravvisata con riguardo all'oggetto della deduzione, correlato genericamente all'epoca delle dichiarazioni e non al loro contenuto conoscitivo, in rapporto, da questo secondo punto di vista, con le dichiarazioni rese in un'epoca - qui sì in termini generali - non colpita dal giudizio di inattendibilità. 8.4.3. Con riferimento alle posizioni di Gaetano Scotto e di Cosimo Vernengo, entrambi condannati nel processo "Borsellino bis", il ricorso prospetta che le dichiarazioni relative al primo non sarebbero state valorizzate ai fini della sua condanna, mentre quelle relative al secondo avrebbero avuto, con riguardo alla decisione, una valenza limitatissima e generica rispetto a quelle decisive di Scarantino.
Le censure sono manifestamente infondate, poiché, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata (in linea con la sentenza di primo grado, che sottolinea come il contributo del ricorrente sia stato in quella sede ritenuto di «rilevanza decisiva nell'economia della prova»: pagg. 1562 s.), «il giudizio di appello del processo "Borsellino bis" si è concluso con un giudizio di integrale attendibilità delle dichiarazione rese dall'imputato appellante, che venivano utilizzate a pieno titolo come riscontro esterno alle dichiarazioni di Scarantino»; rilievo, questo della Corte nissena, non scalfito dalle deduzioni del ricorrente.
Peraltro, il ricorso rivela profili di aspecificità lì dove fa leva - allegandone una parte - sulla motivazione della sentenza di condanna di Scotto nel giudizio di primo grado del processo "Borsellino bis", mentre la sentenza impugnata ha sottolineato che, come si è visto, è nel giudizio di appello di tale processo che le dichiarazioni di Andriotta sono state ritenute attendibili e utilizzate a riscontro delle accuse di Scarantino. Ad abundantiam, può osservarsi che anche la già citata sentenza della Corte di cassazione intervenuta nel processo "Borsellino bis" (Sez. 5, n. 11914 del 2003, dep. 2004, cit.), segnala, con riferimento alla posizione di Vernengo, che «l'impugnata sentenza considera riscontro esterno ed individualizzante la dichiarazione di Andriotta» e, con riguardo alla posizione di Gaetano Scotto, che la sentenza impugnata aveva attribuito «valenza di riscontro [...] ad Andriotta, qualificabile teste sul narrato specifico del collaborante».
Quanto al riferimento alle dichiarazioni accusatorie nei confronti di Vernengo del 10/06/1998, la doglianza è del tutto generica, per le medesime ragioni indicate a proposito della posizione di Profeta ed anche per l'assoluta carenza di allegazioni a sostegno della deduzione. Per completezza, deve comunque rilevarsi che la sentenza impugnata ha preso in considerazione, quanto alla calunnia in danno di Cosimo Vernengo, esclusivamente le dichiarazioni - indicate nell'imputazione - rese il 16/10/1997, individuate, all'esito della disamina di altri atti processuali, come quelle in cui lo stesso Vernengo «per la prima volta» era stato oggetto delle accuse di Andriotta di aver «"partecipato" alla strage, per come riferitogli da Scarantino»; a sua volta, la sentenza di primo grado, dopo aver diffusamente citato le dichiarazioni del 16/10/1997, ha fatto riferimento alle dichiarazioni del 10/06/1998 come quelle con le quali Andriotta «riferiva (falsamente) che veniva minacciato» (pag. 1540), sicché l'affermazione del ricorso secondo cui sarebbero state queste ultime dichiarazioni ad essere state utilizzate per la condanna di Vernengo risulta del tutto assertiva e non sostenuta dal riferimento ad alcun atto probatorio (a fronte delle indicazioni in senso diverso offerte dalle sentenze di merito). 8.4.4.
Le conclusioni raggiunte in ordine all'inammissibilità, per diverse cause, del motivo esimono questa Corte dall'esame dell'ulteriore ratio decidendi delineata dalla sentenza impugnata con riguardo all'attitudine delle varie dichiarazioni di Andriotta a costituire un «antecedente causale» delle dichiarazioni accusatorie di Scarantino, dalle quali sono poi derivate le condanne degli altri accusati. 8.5. Il quarto motivo, invece, deve essere accolto, nei termini e agli effetti di seguito indicati. 8.5.1. Alcune premesse sono necessarie per una migliore disamina delle questioni devolute all'esame della Corte.
Il motivo in esame deduce che il tempus commissi delicti del reato di calunnia in danno di Scarantino deve essere individuato, al più tardi, nel 31/01/1995, data delle ultime dichiarazioni calunniose di Andriotta nei confronti di Scarantino anteriori alla condanna dello stesso per strage divenuta irrevocabile alla fine del 1996, in epoca anteriore alle dichiarazioni accusatorie rese il 16/10/1997 indicate nell'imputazione; da tale "retrodatazione", il ricorrente fa discendere l'intervenuto perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione prima della deliberazione della sentenza di appello.
La Corte di assise di appello di Caltanissetta ha disatteso la deduzione difensiva sul punto, sostenendo che la condotta contestata ad Andriotta nei confronti di Scarantino in relazione alle dichiarazioni del 16/10/1997 rappresenta una reiterazione, in continuazione, di precedenti condotte calunniatorie dalle quali era derivata la falsa collaborazione dello stesso Scarantino, «in una lunga serie di progressive accuse», legate da «un collegamento causale con le successive conferme» rese dall'odierno ricorrente. 8.5.2. Con riferimento alla calunnia relativa alle dichiarazioni del 16/10/1997 il ricorso è fondato.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare, il delitto di calunnia, che è reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente anche la possibilità dell'inizio di un procedimento penale, non si configura quando la falsa accusa ha ad oggetto fatti per i quali l'esercizio dell'azione penale è paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità e, in particolare, dall'effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile di un precedente giudizio sugli stessi fatti (Sez. 2, n. 15559 del 24/11/2005, dep. 2006, Spadaro, Rv. 234340).
Il passaggio in giudicato della sentenza (nella specie, di condanna) per un certo reato nei confronti della persona accusata di quel reato priva l'accusa stessa di quel connotato di pericolo proprio della fattispecie incriminatrice; connotato di pericolo non suscettibile di essere "recuperato" attraverso il riferimento alla possibilità di attivare il rimedio della revisione, per il carattere straordinario del rimedio, destinato ad operare solo in bonam partem. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base dei rilievi della sentenza impugnata: se, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, plurime false accuse commesse presso più autorità e in luoghi distinti danno luogo ad una pluralità di reati, dovendosi escludere l'identità del fatto nel caso in cui la reiterazione della condotta avvenga con modalità spazio-temporali diverse (Sez. 6, n. 13416 del 08/03/2016, Pasquinelli, Rv. 267269), la complessità della vicenda nella quale la calunnia continuata in danno di Scarantino indubbiamente si inserisce non elide il dato decisivo rappresentato dalla preclusione all'esercizio o alla prosecuzione dell'azione penale che discende dal giudicato.
Pertanto, con riguardo alla calunnia commessa con le dichiarazioni del 16/10/1997, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio - agli effetti penali e agli effetti civili - perché il fatto non sussiste, formula di proscioglimento, questa, che «indica la mancanza di uno degli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato (la condotta, l'evento o il nesso di causalità), ossia l'esclusione del verificarsi di un fatto storico che rientri nell'ambito di una fattispecie incriminatrice» (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814 - 5) 8.5.3.
Poiché, come si è visto, la censura relativa all'indicata calunnia è articolata dal ricorso con riferimento alla data di perfezionamento del reato continuato di calunnia in danno di Scarantino (aggravato ai sensi della prima parte del terzo comma dell'art. 368 cod. pen.), in relazione a detto reato il ricorso non è inammissibile, sicché, per gli ulteriori fatti, deve essere rilevata l'estinzione per prescrizione. Invero, applicando la più favorevole disciplina anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (anni 15, aumentati della metà ad anni 22 e mesi 6, a decorrere, ai sensi del previgente art. 158, primo comma, cod. pen., dall'ultima delle calunnie - anche rispetto alle altre persone offese - in continuazione, ossia dal 16/10/1997, data del commesso reato in danno - almeno - di Cosimo Vernengo, come si è visto), la fattispecie estintiva del reato per prescrizione si è comunque perfezionata il 12/07/2020, in quanto, alla data del 16/04/2020 (in linea con le corrette conclusioni della sentenza di primo grado: pag. 1668), devono aggiungersi 87 giorni di sospensione relativi ai rinvii disposti nel giudizio di appello dal 18/12/2018 al 11/01/2019 (astensione dell'avvocatura: 24 giorni) e dal 12/07/2019 al 13/09/2019 (rinvio su richiesta di tutti i difensori: 63 giorni).
Pertanto, agli effetti penali e agli effetti civili, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla calunnia nei confronti di Vincenzo Scarantino commessa in data 16/10/1997, perché il fatto non sussiste; quanto alle ulteriori calunnie sempre in danno di Scarantino (indicate dalla sentenza di primo grado - e anche dal capo di imputazione - come commesse il 26/01/1995 e il 31/01/1995, data, quest'ultima, indicata dallo stesso ricorso come tempus del perfezionamento del reato continuato in danno dello stesso Scarantino), la sentenza deve essere annullata senza rinvio ai soli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.
Quanto al trattamento sanzionatorio, mette conto rilevare che la sentenza di primo grado, confermata in appello, ha determinato la pena irrogata ad Andriotta muovendo dall'individuazione del reato più grave nella calunnia in danno di Cosimo Vernengo (condannato, dopo l'assoluzione in primo grado, nell'appello del processo "Borsellino bis"), per la quale è stata determinata la pena in anni 8 di reclusione, aumentata di un anno, ex art. 63, quarto comma, cod. pen., per la concorrente recidiva reiterata e infraquinquennale; sulla pena- base di anni 9 di reclusione, il giudice di primo grado ha disposto il complessivo aumento di anni 1 di reclusione per la continuazione con le calunnie ai danni di Profeta, Scotto e Scarantino.
Poiché, nella determinazione della pena in aumento rispetto a quella stabilita per la violazione più grave, la sentenza di primo grado (confermata in appello) ha mostrato di considerare unitariamente le calunnie relative a ciascuna delle altre tre persone offese (Profeta, Scotto e Scarantino), rileva il Collegio che la pena in aumento relativa alla calunnia continuata in danno di Scarantino debba essere individuata in mesi 4 di reclusione (un terzo della pena di un anno di reclusione stabilita come aumento complessivo rispetto alla violazione più grave); pena che in tale entità deve essere eliminata. 8.6.
Il quinto motivo è inammissibile. Con motivazione sostenuta da un apparato giustificativo la cui tenuta logico-argomentativa non è compromessa dalle statuizioni di cui al punto che precede, la sentenza impugnata ha disatteso le deduzioni difensive concernenti il trattamento sanzionatorio e, segnatamente, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rilevando la gravità oggettiva della condotta di Andriotta, che, «consapevolmente e al mero fine di fruire dei benefici connessi allo status di collaboratore con la giustizia», accusava reiteratamente della partecipazione alla strage di Via D'Amelio persone che sapeva innocenti, mentre l'ammissione del mendacio delle dichiarazioni rese negli anni è intervenuta quando «la prova della falsità delle dichiarazioni risultava già cristallizzata aliunde, attraverso riscontri, anche tecnici, acquisiti in ordine alle dichiarazioni di Spatuzza».
Le doglianze del ricorrente sono manifestamente inidonee a infirmare la motivazione del giudice di appello; sostiene il ricorso che la sentenza impugnata ha sminuito il dato della confessione, ma l'argomento sul quale fa leva l'apprezzamento della sentenza impugnata non è scalfito dal ricorrente, mentre del tutto inconsistente è la deduzione che la confessione è intervenuta in occasione della prima convocazione davanti all'Autorità Giudiziaria nissena, posto che, all'evidenza, non era certa inibita al ricorrente la facoltà di attivarsi autonomamente per denunciare le false accuse che avevano condotto degli innocenti a severe (o severissime) condanne.
Gli ulteriori rilievi proposti con il motivo (in ordine al tempo trascorso rispetto ai fatti calunniosi, all'epoca dei reati per i quali Andriotta è stato condannato) non inficiano la motivazione del giudice di appello, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 8.7.
Pertanto, nei confronti di Andriotta Francesco la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla calunnia commessa il 16/10/1997 in danno di Vincenzo Scarantino, perché il fatto non sussiste, e senza rinvio ai soli effetti penali quanto alle ulteriori calunnie in danno di Scarantino, perché le stesse sono estinte per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di mesi 4 di reclusione; nel resto il ricorso di Andriotta deve essere rigettato. Il ricorso di Calogero Pulci 9. Il ricorso di Calogero Pulci, complessivamente valutato, deve essere rigettato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità. 9.1.
Nella ricostruzione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, Pulci, appartenente a Cosa Nostra di Caltanissetta, già autista e uomo di fiducia del rappresentante provinciale Giuseppe "Piddu" Madonia, aveva iniziato a collaborare con la giustizia nei mesi successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado del processo "Borsellino bis", pronuncia che aveva mandato assolto dal delitto di concorso nella strage di Via D'Amelio Gaetano Murana, in quanto le accuse formulate nei suoi confronti da Vincenzo Scarantino erano rimaste sfornite di riscontri.
Nel giudizio di appello del processo "Borsellino bis", all'udienza del 07/03/2001, erano intervenute le dichiarazioni accusatorie di Pulci, il quale, in estrema sintesi, aveva riferito che, durante la comune detenzione nel 1998 - 1999, aveva rimproverato Murana per la leggerezza commessa dalla sua "famiglia" mafiosa di appartenenza quando aveva affidato un incarico delicato e importante nell'organizzazione dell'attentato, quale il furto dell'autobomba, a Scarantino; al rimprovero, Murana - nel racconto reso in quell'occasione da Pulci - aveva replicato affermando che «il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna» e che era stato Salvatore Profeta, uomo d'onore della stessa "famiglia" mafiosa della Guadagna, a coinvolgere il cognato Scarantino, il quale aveva avuto un ruolo marginale, limitato al furto della Fiat 126, mentre era rimasto estraneo all'organizzazione dell'attentato, rispetto alla quale - sempre nel racconto de relato di Pulci nel giudizio di appello del processo "Borsellino bis" - le dichiarazioni di Scarantino erano state suggerite dalla polizia.
Le dichiarazioni accusatorie di Pulci avevano fornito al giudice di appello di quel processo il riscontro alle dichiarazioni di Scarantino che condusse al ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, con la condanna di Murana all'ergastolo. 9.2. Osserva la Corte di assise di appello di Caltanissetta che lo stesso Pulci aveva ammesso che, all'epoca, la propria collaborazione era ancora parziale e reticente, posto che, ad esempio, aveva reso dichiarazioni sull'omicidio di tale Cianci solo dopo la morte del padre, coinvolto nel delitto. Osserva ancora il giudice di appello, richiamando la progressione accusatoria delle dichiarazioni di Pulci, che il riferimento all'ammissione, da parte di Murana, del coinvolgimento nella strage della sua "famiglia" di appartenenza, era una novità rispetto agli interrogatori resi dinanzi al pubblico ministero di Caltanissetta il 10 febbraio e il 7 novembre del 2000.
Richiamando adesivamente le valutazioni del giudice di primo grado, la sentenza impugnata rileva l'impossibilità che «Murana avesse confidato a Pulci che Vincenzo Scarantino si era occupato del furto della Fiat 126 su indicazione del cognato, alla luce della difforme ricostruzione di tale segmento operativo consentita dalle dichiarazioni di Spatuzza sul protagonismo della Famiglia di Brancaccio». Inoltre, osserva ancora la sentenza impugnata, anche a voler ritenere, come prospettato da Pulci nei motivi di appello, che la "famiglia" della Guadagna avesse partecipato ad altre fasi della strage, «di certo non avrebbe potuto attribuire a sé e ai sodali proprio il furto dell'autobomba, incarico conferito ad altri, come poi chiarito da Spatuzza»; di qui l'ulteriore rilievo del giudice di appello secondo cui «l'indicazione al "lavoro" svolto dalla famiglia, cioè, non poteva, nel racconto che Pulci aveva attribuito a Murana, essere sganciata dall'episodio del furto della Fiat 126 e riferirsi ad altro, essendo strettamente collegata direttamente a quel fatto, ad ulteriore riprova della inverosimiglianza, ed anzi della palese falsità, del racconto del Pulci stesso».
Rileva altresì il giudice di appello, sotto il profilo dello scrutinio della veridicità delle dichiarazioni di Pulci, che questi, pur avendo manifestato la volontà di collaborare con la giustizia ed essendo stato, di conseguenza, sottoposto a misure di protezione fin dall'aprile del 2000, fu successivamente coinvolto in un'indagine per associazione mafiosa, sottoposto a custodia cautelare in carcere il 24/02/2001 e condannato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Caltanissetta il 20/11/2002, sicché, all'epoca in cui aveva reso le dichiarazioni su Murana (07/03/2001), Pulci «faceva ancora parte del sodalizio di Cosa Nostra»; di qui, la considerazione delle ragioni della falsità delle dichiarazioni oggetto dell'imputazione, riconducibili a un'attività di depistaggio, a finalità o logiche mafiose o, più verosimilmente, all'esigenza di Pulci di «accreditarsi nuovamente con gli investigatori, innanzi ai quali la sua credibilità era assolutamente compromessa, oltre che all'interesse ad alleggerire la propria posizione processuale in considerazione della grave contestazione che gli era stata appena mossa».
Sempre in punto di verifica della credibilità di Pulci, la sentenza impugnata richiama quella di primo grado lì dove aveva registrato le accuse rivolte all'odierno ricorrente, in quella fase iniziale della sua collaborazione, da altri collaboratori, riguardanti tentativi dallo stesso posti in essere al fine di pilotare le loro dichiarazioni. Con maggiore analiticità, la sentenza di primo grado dà conto di questi tentativi di inquinamento probatorio, richiamando le dichiarazioni di Giuseppe Giuga, secondo il quale egli stesso aveva ricevuto da Pulci la promessa di un miliardo di vecchie lire per scagionarlo dall'accusa di concorso in omicidio di Filippo Cianci, e quelle di Giuseppe Trubia, secondo cui l'odierno ricorrente aveva preso contatti con lui allo scopo di screditare le dichiarazioni del collaboratore Pasquale Messina concernenti il padre dello stesso Pulci.
Rileva inoltre la sentenza impugnata che, nel corso delle indagini relative al presente procedimento, Pulci, sentito il 04/04/2011 e il 10/03/2012 (in questa seconda occasione a seguito dell'ordinanza cautelare emessa proprio per la calunnia in danno di Murana), aveva perentoriamente escluso di aver inventato l'episodio della confidenza fattagli dall'odierna parte civile per accreditarsi con gli inquirenti. Nonostante ciò, sottolinea il giudice di appello, dopo sole due settimane, il 22/03/2012, Pulci chiese di essere sentito nuovamente dal pubblico ministero e, in tale occasione, «aveva inaspettatamente ammesso di avere calunniato Murana, dando atto anche delle ragioni che lo avevano indotto a rendere la false dichiarazioni che avevano influito in maniera decisiva nella condanna all'ergastolo del predetto»;
Pulci aveva ribadito di aver intrattenuto una conversazione con Murana, il quale, per difendersi dall'accusa di leggerezza nell'essersi rivolti all'inaffidabile Scarantino, gli aveva rivelato che quest'ultimo non aveva nulla a che vedere con il contesto mafioso della Guadagna, a differenza del cognato Salvatore Profeta, mentre lo stesso odierno ricorrente aveva ammesso di «avere aggiunto a tale racconto la circostanza secondo la quale Murana si sarebbe attribuito un ruolo nella strage di Via D'Amelio»; al riguardo, Pulci aveva sostenuto di aver calunniato Murana sia perché ispirato da un anelito di giustizia, sia per compiacere il Procuratore Generale che gli aveva posto una domanda suggestiva sul coinvolgimento nell'attentato.
A quest'ultimo proposito, la Corte di assise di appello dà atto che l'imputato ha riferito della domanda rivoltagli in termini non rispondenti al vero. Rileva infine il giudice di appello che, nel dibattimento del presente processo (in primo e in secondo grado), «Pulci ha per l'ennesima volta cambiato versione, ritornando a sostenere di avere effettivamente ricevuto la confidenza di Murana sul coinvolgimento del predetto e della "famiglia" della Guadagna nell'esecuzione della strage, così negando di avere reso dichiarazioni calunniose»; in tale inattendibile ritrattazione della precedente confessione, osserva ancora la sentenza impugnata, Pulci ha cercato nuovamente di giustificare il proprio ondivago comportamento con la finalità, perseguita nell'interrogatorio del 22/03/2012, di ottenere la revoca della misura cautelare custodiale all'epoca applicatagli, evitando di perdere il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare concesso per motivo di salute.
La Corte di assise di appello, osservato incidentalmente che tale ultima versione implicherebbe comunque una responsabilità dell'imputato per il reato di autocalunnia, ritiene che essa presenti un profilo di illogicità, posto che, da una parte, Pulci ha sostenuto che Murana gli aveva fatto - e in termini espliciti - una confidenza su un episodio particolarmente importante come la strage di Via D'Annelio, mentre, dall'altra, ha prospettato di essere stato spinto a rendere tale (inedita) dichiarazione solo dalla domanda suggestiva del Procuratore Generale (domanda, come si è anticipato, riportata dal dichiarante in termini non corrispondenti al vero).
Giustificazione, quest'ultima, che si ricollega a quanto confessato da Pulci nel corso delle indagini per i fatti per i quali si procede, in ordine alla circostanza che Murana non gli aveva riferito nulla sul protagonismo della sua "famiglia" mafiosa e che la frase sul "lavoro" fatto da "noi della Guadagna" era stata inventata da Pulci, che, del resto, aveva candidamente ammesso di aver avuto conoscenza delle dichiarazioni di Scarantino dagli organi di stampa, tanto più che l'odierno ricorrente ha anche ammesso che Murana ricopriva un ruolo secondario e non preminente nel suo contesto criminale e che, prima delle stragi di Capaci e di Via D'Ameno e prima di aver avuto conoscenza delle dichiarazioni di Scarantino, egli stesso non aveva idea di quali "famiglie" e di quali "mandamenti" fossero stati coinvolti nella preparazione e nell'esecuzione delle stragi: circostanze, queste, che, osserva conclusivamente la sentenza impugnata, «mal si conciliano con la dedotta convinzione che il predetto Murana [...] potesse avere effettivamente partecipato alla strage». 9.3.
Le doglianze articolate con il ricorso nell'interesse di Pulci non inficiano la motivazione della sentenza impugnata, in linea con quella di primo grado. 9.3.1. Lamenta il ricorrente l'erronea valutazione del compendio conoscitivo alla luce della disciplina che governa la prova indiziaria e la decisività attribuita alla ricostruzione dei fatti (e, segnatamente, del segmento relativo al furto della Fiat 126 poi utilizzata come autobomba) rivelata da Spatuzza. Le censure non colgono nel segno. La ratio decidendi della sentenza impugnata è delineata, prima di tutto, su un piano oggettivo.
Al riguardo, le dichiarazioni accusatorie di cui all'imputazione nei confronti di Pulci a proposito della porzione della vicenda preparatoria ed esecutiva della strage di Via D'Amelio chiamata in causa dallo stesso Pulci sono ritenute mendaci alla luce della ricostruzione di tale porzione delineata dalla collaborazione di Gaspare Spatuzza, ricostruzione - ritenuta del tutto attendibile, come si è visto in termini più analitici esaminando il ricorso nell'interesse di Vittorio Tutino - che esclude qualsiasi partecipazione a quel segmento di Murana e di esponenti della "famiglia" della Guadagna.
Il dato oggettivo accertato in ordine alla partecipazione alla fase preparatoria della strage di Via D'Ameno attribuita a Murana si salda, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, al rilievo che «Murana non avrebbe mai potuto attribuire la medesima condotta a Scarantino e, tanto meno, avrebbe potuto ricondurre la gestione di tale furto [quello commesso da Spatuzza e da Tutino, nella ricostruzione delle sentenze di merito: n.d.e.] a se stesso e alla famiglia della Guadagna, che non si era occupata di questa incombenza». In analoga prospettiva, la sentenza di primo grado (pag. 1814) osserva che, anche a ritenere che appartenenti alla famiglia della Guadagna abbiano gestito altre fasi dell'attentato, «sarebbe comunque inspiegabile la rivelazione del Murana in merito ad un ruolo (come detto, inesistente) di Vincenzo Scarantino, per sottrarre la Fiat 126 di Pietrina Valenti, su incarico del cognato, Salvatore Profeta».
A proposito di altri punti evocati dall'impugnazione a favore dell'odierno ricorrente (la possibilità che, nel racconto oggetto di imputazione di Pulci, il ruolo "rivendicato" da Murana fosse relativo ad altre fasi della preparazione dell'attentato; la possibilità che Murana intendesse difendere il "prestigio" mafioso della famiglia della Guadagna; le modalità del riferito colloquio tra i due), che presuppongono comunque l'effettività del colloquio con gli specifici contenuti prospettati da Pulci nel giudizio di appello del processo "Borsellino bis", mette conto richiamare il giudizio di radicale inattendibilità dell'odierno ricorrente formulato - sul piano soggettivo - dai giudici di merito e diffusamente motivato sulla base di plurimi, convergenti elementi.
Elementi che riguardano già la fase iniziale della collaborazione di Pulci, rispetto alla quale la Corte di assise di appello di Caltanissetta, per un verso, ricorda che lo stesso dichiarante ha ammesso la parzialità e la reticenza, all'epoca, della propria collaborazione (in ordine, in particolare, all'omicidio in cui era coinvolto il padre) e, per altro verso, richiama le accuse di aver tentato inquinamenti della prova mossegli da Giuga e da Trubia; del resto, rammenta il giudice di appello, dopo aver manifestato la propria volontà di collaborare, Pulci fu sottoposto, il 24/02/2001 a misura cautelare per partecipazione ad associazione mafiosa, reato per il quale è stato poi condannato in via definitiva.
Centrale, comunque, nella formulazione del giudizio di inattendibilità della «ritrattazione della precedente confessione» di Pulci, è la ricostruzione della progressione delle sue dichiarazioni, di segno contrastante le une rispetto alle altre con riguardo al fatto oggetto dell'imputazione di calunnia. Assente negli interrogatori resi in precedenza, il riferimento al coinvolgimento - in termini "confessori" - di Murana nella strage di Via D'Ameno compare per la prima volta in sede di appello del processo "Borsellino bis", il 07/03/2001, determinando il ribaltamento in peius della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado nei confronti di Murana.
La versione sostenuta nel corso del processo "Borsellino bis" fu ribadita da Pulci nei due interrogatori resi nel corso delle indagini del presente procedimento il 04/04/2011 e il 10/03/2012, quando l'odierno ricorrente negò fermamente di essersi inventato l'episodio della confidenza "autoincriminante" fattagli da Murana. A sole due settimane dall'ultimo di tali interrogatori, Pulci, il 22/03/2012, ritrattò le accuse nei confronti di Murana, adducendo, a spiegazione della condotta posta in essere, la volontà di compiacere il Procuratore Generale che gli aveva rivolto una domanda suggestiva, richiamata, però, dallo stesso Pulci in termini indicati dai giudici di merito come non corrispondenti al vero.
Infine, nel dibattimento del presente processo, interviene la "ritrattazione della ritrattazione", con la riproposizione della versione accusatoria nei confronti di Murana. Nei termini in estrema sintesi indicati, la motivazione della sentenza impugnata ha valorizzato la convergenza degli elementi correlati alla ricostruzione dei fatti delineata grazie alla collaborazione di Spatuzza e alla valutazione - incensurabile sul piano logico - di assoluta inverosimiglianza (alla "inspiegabilità") dell'asserita rivelazione di Murana rispetto a un ruolo non esercitato, con quelli conferenti verso un giudizio di inattendibilità della "ritrattazione della ritrattazione" da parte di Pulci delle accuse mosse a Murana, giudizio diffusamente giustificato alla luce dell'equivoco e altalenante succedersi - anche in intervalli temporali estremamente ristretti - di versioni discordanti (se non antitetiche), nonché delle giustificazioni di volta in volta addotte dall'odierno ricorrente o, comunque, individuate dai giudici di merito sulla base di un ragionamento in linea con i dati conoscitivi richiamati e immune da vizi logico- argomentativi.
Giudizio, questo, all'evidenza riferibile anche al profilo della consapevolezza in capo al ricorrente della falsità delle accuse, tanto più che il dolo del reato di calunnia può essere ricollegato a una valutazione soggettiva che risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (cfr. Sez. 6, n. 50254 del 13/11/2015, Parodi, Rv. 265751; Sez. 6, n. 37654 del 19/06/2014, Rv. 261648). A ciò si aggiunga che, a fronte dell'univoca riferibilità delle dichiarazioni di Pulci del 07/03/2001 alla fase "preparatoria" della strage, del tutto congetturale e carente di qualsiasi sostegno negli elementi conoscitivi emersi nel processo è il riferimento del ricorso al coinvolgimento della "famiglia" della Guadagna in fasi diverse.
Del resto, le deduzioni del ricorso tese a spostare il fulcro delle dichiarazioni calunniose dalla posizione di Murana al ruolo della "famiglia" della Guadagna sviliscono il dato processuale rappresentato dal ribaltamento in peius della sentenza assolutoria di primo grado relativa all'odierna parte civile e lo stesso tenore delle dichiarazioni del 07/03/2001, che, nei termini riportati dalla sentenza impugnata, chiamavano in causa immediatamente un ruolo di Murana nella strage («... Praticamente se lo dà il ruolo Murana ...»); al riguardo, la sentenza di primo grado (pagg. 1813 s.) ha rimarcato che «è impossibile credere che Murana - da quanto emerso nel presente processo, assolutamente estraneo al furto e allo spostamento della Fiat 126 - abbia confidato a Pulci» quanto da questi raccontato.
Il riferimento in esame, inoltre, è del tutto aspecifico a fronte dell'argomentato collegamento delineato dalla Corte di assise di appello tra il "lavoro" svolto dalla "famiglia" di Murana e il furto della Fiat 126; rilievi, questi, che danno conto anche della palese inconsistenza dell'ulteriore deduzione circa la possibilità che Murana intendesse difendere il prestigio della "famiglia", deduzione esaminata e disattesa dal giudice di appello sulla base della considerazione che Murana «non avrebbe avuto ragione di giustificare una condotta non riconducibile al proprio gruppo»: considerazione, questa, non oggetto di puntuale disamina critica da parte del ricorso.
Del pari generica - anche con riguardo all'incidenza sull'apparato giustificativo della decisione impugnata - è la deduzione relativa alle modalità del colloquio riferito da Pulci. 9.3.2. Anche le ulteriori doglianze - del tutto periferiche rispetto al nucleo essenziale del ragionamento dei giudici di merito - non sono idonee a inficiare la motivazione della sentenza impugnata (in linea con la conforme decisione di primo grado). Il ricorso evoca la mancanza del dato certo rappresentato dalle conoscenze di Murana in ordine al coinvolgimento del mandamento della Guadagna nella strage, conoscenze non oggetto di un patrimonio "condiviso" da tutti i partecipi I 15 della famiglia; la censura è, all'evidenza, inidonea a superare i rilievi sviluppati dai giudici di merito sul duplice piano (oggettivo e soggettivo) indicato e, comunque, il ricorso non spiega in quali termini tale deduzione possa mettere in luce cadute di conseguenzialità logica nel percorso argomentativo dei giudici di merito, incentrato, prima di tutto, sul rilievo dell'estraneità di Murana (oltre che della "famiglia" della Guadagna) alla fase preparatoria della strage riferita (e realizzata) da Spatuzza.
La doglianza in esame risulta, dunque, manifestamente infondata. Prive di consistenza sono poi le deduzioni relative alla mancata inclusione nell'imputazione delle altre dichiarazioni di Pulci, posto che, all'evidenza, il capo di imputazione fa riferimento ai fatti rilevanti ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice contestata. Del tutto inammissibili, per plurime e convergenti ragioni, sono poi le deduzioni che fanno leva sui motivi di ricorso per cassazione articolati da Murana nel processo "Borsellino bis". Esse sviliscono, all'evidenza, il nucleo essenziale del fatto di calunnia contestato, ossia l'attribuzione a Murana ad opera dell'odierno ricorrente di dichiarazioni, in buona sostanza, confessorie, nucleo essenziale al quale fanno riferimento le indicate argomentazioni integranti la ratio decidendi, non scalfite da assenti contenuti dell'impugnazione dello stesso Murana, frutto di strategie difensive prive di incidenza sulla decisione qui in esame.
Tali deduzioni, peraltro, risultano del tutto aspecifiche, in quanto non richiamano, con la necessaria analiticità, detti motivi, ma si limitano ad estrapolarne e sintetizzarne un asserito passaggio. Inoltre, le deduzioni risultano manifestamente infondate lì dove richiamano i motivi di ricorso dell'imputato Murana, ma non la decisione della Corte di cassazione che ha reso irrevocabile la sentenza di condanna pronunciata ribaltando quella assolutoria di primo grado. Infine, le deduzioni non risultano proposte con l'atto di gravame e, dunque, devolute al giudice di appello, sicché, da questo punto di vista, sono inammissibili in quanto proposte per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Le ulteriori deduzioni si limitano a una critica generica e assertiva della motivazione del giudice di appello e degli elementi da essa valorizzati, critica che, in particolare, si sottrae allo specifico e puntuale confronto con il giudizio di inattendibilità della «ritrattazione della precedente confessione» di Pulci formulato dai giudici di merito, nonché con i dati conoscitivi e le argomentate valutazioni sui quali esso si fonda. I ricorsi delle parti civili 10. I ricorsi delle parti civili Salvatore Catalano, Giuseppa Catalano e Giuseppe Gioè, difese dall'Avv.
Giuseppe Ferro, e delle parti civili Tommaso a Catalano, Giulia Catalano e Rosa Catalano, difese dall'Avv. Fabrizio Genco, non sono fondati. A fronte della liquidazione della provvisionale in loro favore operata dal giudice di primo grado, dette parti civili non hanno interposto appello al fine di contestare il quantum della provvisionale stessa, ma ne hanno richiesto la rideternninazione con memorie presentate nel giudizio di appello e nelle comparse conclusionali. La Corte di assise di appello di Caltanissetta ha rigettato tali richieste, ritenendo ostativo al loro accoglimento il principio devolutivo.
Tanto la sentenza impugnata, quanto le ricorrenti hanno invocato, a sostegno delle proprie ragioni, i principi affermati da Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, Rv. 268179 - 81, dal cui esame conviene dunque muovere. Le Sezioni unite hanno affermato che «nel caso in cui la sentenza di primo grado contenga una espressa statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria e sia priva di un punto specificamente dedicato alla provvisionale, in difetto della relativa richiesta, sfugge la stessa configurabilità dell'effetto preclusivo delineato dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., nei confronti della parte civile non impugnante, rispetto alla possibilità di formulare, nel giudizio di secondo grado, la richiesta di provvisionale», sicché «la sentenza di appello, con la quale l'imputato viene condannato al pagamento di una provvisionale, a fronte di richiesta proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non impugnante, non si pone in contrasto con il principio devolutivo».
Al contrario, «nella diversa ipotesi in cui la richiesta, avanzata dalla parte civile, sia stata respinta dal primo giudice, va ribadito che in sede di appello non è consentita la condanna al pagamento di una provvisionale, in favore della parte civile che non ha proposto impugnazione»; conclusione, questa, valida anche in caso di «omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, a fronte di espressa richiesta di provvisionale formulata dalla parte civile»: pertanto, «quando la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile è stata rigettata dal giudice di primo grado ovvero sulla stessa non si è provveduto, il giudice di secondo grado non può pronunciare la condanna al pagamento della provvisionale in mancanza di appello sul punto della parte civile».
La sentenza impugnata ha correttamente equiparato la situazione processuale verificatasi nel giudizio di appello (statuizione in primo grado di una provvisionale; mancato appello della parte civile volto a contestare la determinazione del quantum) ai casi di rigetto o di omessa pronuncia sulla richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale: nell'una e negli altri, in effetti, a venire in rilievo è un punto della sentenza di primo grado, che, in difetto di impugnazione, resta estraneo alla cognizione del giudice di appello.Né in senso contrario può argomentarsi sulla base degli ulteriori passaggi motivazionali della pronuncia delle Sezioni unite richiamati dai ricorrenti.
La sentenza n. 53153 del 2016, invero, ha sottolineato che «la precipua funzione anticipatoria della provvisionale, rispetto alla successiva liquidazione integrale del danno, consente di rilevare che la stessa soggiace alla clausola rebus sic stantibus, in relazione alla dimensione dinamica che deve annettersi alla locuzione normativa, che fa riferimento ai "limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova"», clausola rebus sic stantibus che è «permeabile rispetto al verificarsi di fatti nuovi, insorti nella sfera del danneggiato, in grado di incidere sulla futura liquidazione definitiva del danno»; in questa prospettiva, «la parte civile sottostà al regime di preclusioni proprio della clausola rebus sic stantibus, stante la natura strumentale ed anticipatoria dell'istituto, rispetto alla seguente definitiva liquidazione del danno.
Sicché il giudice di appello, sussistendone i presupposti, può aumentare l'importo della provvisionale già liquidata in primo grado, in favore della parte civile non impugnante, stante la natura strumentale ed anticipatoria della condanna al pagamento di una provvisionale». Dunque, intanto il giudice di appello può aumentare l'importo della provvisionale già liquidata in primo grado a favore della parte civile non impugnante, in quanto ne sussistano i presupposti, rappresentati dalla sopravvenienza, per il danneggiato, di fatti nuovi in grado di incidere sulla futura liquidazione definitiva del danno.
Ma fuori da questi casi, la modifica dell'importo della provvisionale a favore della parte civile può essere disposta dal giudice di appello solo in accoglimento della relativa impugnazione. Conferma questa conclusione il contesto processuale considerato dalla sentenza n. 53153 del 2016, contesto in cui «in sede di conclusioni del giudizio di appello la parte civile, per la prima volta, ha avanzato richiesta di condanna a una provvisionale in ragione delle sopravvenute difficoltà economiche della persona offesa». Pertanto, il giudice di appello può liquidare a favore della parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore rispetto a quella stabilita dalla sentenza di primo grado solo nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi, insorti nella sfera del danneggiato (quali, appunto, sopravvenute difficoltà economiche della parte civile), essendo necessario, negli altri casi, che la parte civile che intenda contestare l'ammontare della provvisionale stabilita dalla sentenza di primo grado proponga appello sul relativo punto.
Nel caso di specie, i ricorrenti non facevano leva sui presupposti indicati, ma, a sostegno della richiesta avanzata al giudice di appello, adducevano, in buona sostanza, un errore del giudice di primo grado; errore che doveva essere fatto valere attraverso l'impugnazione, sul punto, della decisione della Corte di assise di Caltanissetta. Né, in senso contrario, può argomentarsi sostenendo il superamento della preclusione derivante dalla clausola rebus sic stantibus in considerazione dell'imprevedibile ed elevato importo delle provvisionali riconosciute alle altre parti civili che avrebbe determinato l'incapienza economica degli imputati.
Infatti, la sentenza n. 53153 del 2016 delle Sezioni unite ha tenuto ben distinte la funzione anticipatoria della provvisionale, correlata alle esigenze - anche sopravvenute - della parte civile, dalle situazioni fronteggiabili con lo strumento del sequestro conservativo ex art. 316, comma 2, cod. proc. pen., situazioni correlate alla mancanza o alla dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili nascenti dal reato. E' al novero di queste situazioni che va ascritta la prospettata incapienza degli imputati collegata all'ammontare delle provvisionali a favore delle altre parti civili, sicché, rispetto a esse, lo strumento potenzialmente attivabile - in presenza dei presupposti di legge - è il sequestro conservativo, laddove la situazione dedotta dai ricorrenti non è idonea ad escludere il vincolo posto dal principio devolutivo.
Ne consegue l'infondatezza delle doglianze proposte con i ricorsi e con i motivi nuovi. A ciò si aggiunga, a conferma dell'infondatezza dei ricorsi in esame, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711;
Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068).
11. Pertanto, nei confronti di Andriotta deve provvedersi nei termini già indicati supra al par. 8.7.; i ricorsi di Madonia, Tutino e Pulci devono essere rigettati, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. Anche i ricorsi delle parti civili devono essere rigettati, mentre una trattazione specifica si impone con riguardo alla questione delle spese sostenute dalle parti civili ricorrenti. Non ignora il Collegio l'indirizzo secondo cui «la soccombenza delle parti civili come ricorrenti impedisce la rifusione a loro favore delle spese del procedimento in cassazione, rendendo ininfluente la loro parziale vittoria per il mancato accoglimento del ricorso dell'imputato» (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, Rv. 223443; conf.
Sez. 6, n. 2980 del 15/01/2019, Rv. 275041). Il Collegio, tuttavia, ritiene di doversi discostare dall'orientamento ora richiamato, per le ragioni di seguito esposte. Ragioni che prendono le mosse dalla necessità di tenere ben distinte «le spese del procedimento dovute all'amministrazione della giustizia, disciplinate dall'art. 592 cod. proc. pen.riguardo ai giudizi d'impugnazione» - disposizione, questa, che non prevede alcuna possibilità di compensazione totale o parziale delle stesse - dalle spese «per assistenza legale di costituzione nel grado di giudizio» (Sez. 6, n. 25265 del 28/03/2017, Fedullo, Rv. 270485).
Ora, quanto alle prime, la responsabilità per le spese processuali della parte civile che abbia proposto un'impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile discende dal «principio generale di responsabilità che pone le spese del processo a carico di tutte le parti private soccombenti» (Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, Misiano, Rv. 232165); ne consegue che le parti civili ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali. La già sottolineata differenza essenziale tra spese processuali, al cui pagamento deve essere condannata comunque la parte civile che abbia visto non accogliere la propria impugnazione, e spese di assistenza legale di costituzione nel giudizio impedisce, però, di instaur