Cassation court annuls appeal dismissal for lack of specificity, ruling generic grievances were not manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's decision dismissing appeals against first-instance convictions for lack of specificity. The appellants argued that the lower court's dismissal was generic rather than addressing specific points of the judgment, despite the lower court's detailed examination of the grievances. The court held that inammissibility based on lack of specificity requires a substantive review of the acts, not just the formulas used, and found the lower court's reasoning insufficient to justify the dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017 n. 103: The inadmissibility of an appeal based on the lack of specificity of grievances cannot be founded on the manifest unfoundedness of the grounds, but only on a demonstrated defect of specificity where the grievances are not argued or do not address the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CIRCELLO VITO nato a CASTELVETRANO il 28/12/1955 PARIGI SALVATORE nato a CASTELVETRANO il 22/12/1974 avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. GIUSEPPE LOCATELLI, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/06/2020 la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti nell'interesse di Vito Circello e Salvatore Parigi avverso la decisione di primo grado, che li aveva condannati alla pena di giustizia, avendoli ritenuti rispettivamente responsabili, entrambi, del reato di minaccia aggravata commesso in data 19/04/2014 e il solo Circello del reato di minacci commesso in danno del medesimo soggetto il successivo 21/04/2014.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione nell'interesse degli imputati.
3. Il ricorso proposto nell'interesse del Circello è affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto generico l'appello che, invece, censurava i punti della sentenza di primo grado, relativi all'affermazione di responsabilità, anche alla luce dell'inattendibilità della persona offesa che aveva attribuito al Circello un terzo episodio, asseritamente commesso in data 26/04/2014, dal quale egli era però stato assolto. E del resto, si aggiunge, la dichiarazione conclusiva di inammissibilità era stata preceduta da un esame di merito delle doglianze.
4. Il ricorso proposto nell'interesse del Parigi è affidato ad un motivo con il quale si sviluppano censure sovrapponibili a quelle del primo motivo del ricorso del Circello, anche alla luce delle doglianze che avevano investito, nell'atto di appello, il ruolo di concorrente del Parigi nel primo episodio. Considerato in diritto 1. j ricorsi fondatt. L'art. 581 cod. proc. pen., nella formulazione determinata dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che, nell'atto di impugnazione, l'appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende contestare, le richieste avanzate al giudice dell'appello e i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste.
In tale contesto, l'inammissibilità dell'appello non può essere fondata sulla manifesta infondatezza dei motivi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882301), ma solo, per quanto qui rileva, sul rilevato difetto di specificità degli stessi, che ricorre quando essi non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata. Siffatta situazione non ricorre, invece, quando le doglianze non siano ritenute idonee a confutare l'apparato motivazionale della sentenza di primo grado. Il verificarsi dell'una o dell'altra ipotesi, peraltro, va accertato, quando il destinatario di una pronuncia di inammissibilità la impugni, non sulla base delle formule adoperate dal giudice di secondo grado, ma, trattandosi di denunciato vizio processuale, attraverso uno scrutinio sostanziale degli atti.Ora, nel caso di specie, la Corte palermitana si è dilungata a dimostrare come le ragioni addotte dagli appellanti non fossero nella sostanza idonee a confutare gli argomenti spesi nella pronuncia del primo giudice.
E ciò su tutti i punti di rilievo, toccati nell'atto di appello, che non poteva pertanto essere qualificato come generico. Ne segue che la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Così deciso 17/09/2021 Il Con