Italian Supreme Court allows appeal against conditional sentence denial due to flawed reasoning on prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy annulled the lower court's denial of a suspended sentence, remanding the case for a new trial. The appellant argued the lower court incorrectly treated a minor traffic violation as evidence of criminal intent, ignoring its contraventional nature. The Court held that the lower court's reasoning failed to properly assess the prior record's relevance under the relevant penal code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 1, cod. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: The court must evaluate the nature and timing of prior offenses to determine if they indicate a criminal disposition; a contraventional offense does not automatically preclude a favorable prognosis for a suspended sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELIS GABRIELE nato a LIMBIATE il 29/08/1972 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. GIUSEPPE LOCATELLI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore L'avvocato Silvestre si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 24/02/2020 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Gabriele Melis, avendolo ritenuto responsabile del reato di falsificazione ideologica della revisione di un veicolo.
2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale disatteso il motivo di appello, con il quale si lamentava il diniego della sospensione condizionale della pena, sottolineando che il Melis:
a) nel porre in essere la nuova condotta illecita, aveva mostrato di non avere tratto alcun monito dalla precedente esperienza giudiziaria, all'esito della quale aveva già beneficiato della sospensione condizionale;
b) non aveva fornito alcun elemento che consentisse di formulare una prognosi favorevole in merito alla sua condotta futura. Si osserva che la sentenza impugnata si era, nella sostanza, limitata a valorizzare l'unico precedente dell'imputato, senza considerarne la natura contravvenzionale (guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell'art. 186, commi 1 e 2, lett. b, e comma 2-sexies cod. strad.: reato commesso nel maggio del 2011) e l'inidoneità a rivelare una spiccata indole criminosa dell'imputato. Si aggiunge che la Corte territoriale neppure aveva considerato il corretto comportamento processuale dell'imputato, che aveva reso dichiarazioni autoindizianti.
Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. In effetti, rispetto alla sentenza di primo grado, concentrata sul rilievo per il quale la «precedente condanna a pena sospesa non consente la reiterazione del beneficio», l'appello ha sviluppato una serie di considerazioni logicamente ruotanti attorno all'assenza di una preclusione normativa - in effetti insussistente, alla luce della pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen., con la sentenza del Tribunale di Milano del 21/11/2012 (15 giorni di arresto e 900,00 euro di multa) e della pena irrogata nel presente procedimento (un anno e quattro mesi di reclusione) - e alle ragioni (tipologia dell'illecito, risalente nel tempo, e natura contravvenzionale dello stesso) per le quali il precedente fosse inidoneo a rivelare una spiccata indole criminosa e a giustificare una prognosi sfavorevole all'interno della cornice normativa di cui all'art. 164, primo comma, cod. pen.
Alle articolate censure dell'atto di impugnazione, la Corte territoriale ha replicato rilevando:
a) che l'imputato, ponendo in essere la condotta criminosa oggetto del presente procedimento, aveva dato prova di non aver tratto alcun monito dalla precedente esperienza giudiziaria;
b) che non era stato fornito alcun elemento che consentisse di formulare una prognosi favorevole. E, tuttavia, la prima osservazione, in assenza di ulteriori specificazioni, rappresenta null'altro che la riproposizione, di fatto, dell'efficacia preclusiva della precedente condanna; mentre il secondo rilievo sostanzialmente elude le ragioni che erano state valorizzate nell'atto di appello per dimostrare come anche il successivo illecito non impedisse di formulare una prognosi favorevole. Per queste ragioni, limitatamente al diniego della sospensione condizionale, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso 17/09/2021 Il Consigliere estensore Il President Giuseppe De Marzo Ros