Cassation court annuls sentence for tripled penalty due to unmotivated application of criminal continuity rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court partially allowed the appeal against a criminal conviction for assault and threats. While the credibility of the victim was deemed properly assessed based on medical evidence and lack of economic motive, the court found the base fine for assault was unlawfully tripled without justification. Consequently, the judgment was annulled and remanded to the lower court to recalculate the penalty under the correct application of the criminal continuity rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The criminal continuity rule must be applied to temper sanctions, not to exacerbate them, and its application requires explicit motivation when increasing the base penalty beyond standard generic mitigations.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARBONE CHRISTIAN nato a NAPOLI il 20/07/1989 avverso la sentenza del 15/10/2020 del GIUDICE DI PACE di NOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Carbone Cristian è stato condannato dal Giudice di pace di Noia alla pena di C 1.200 di multa per lesioni personali e minaccia in danno di Passero Simona. Il Giudice ha dato ascolto alla denuncia - ribadita a dibattimento - della Passero, secondo cui l'imputato - irritato dal fatto che la donna, impaurita dalla sua condotta di guida, gli aveva intimato di moderare la velocità dell'auto su cui insieme viaggiavano - colpì la compagna al braccio, con due pugni, procurandole lesioni giudicate guaribili in quattro giorni; inoltre, il giorno dopo, minacciò di farle del male, per il fatto che la donna si rifiutava di discorrere ulteriormente con lui.2.
Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato dolendosi, con i primi due motivi, di una mancanza di motivazione, per il fatto che è mancata, a suo giudizio, la valutazione di credibilità della persona offesa. Con altro motivo lamenta che la pena base per le lesioni, fissata in C 600 e ridotta ad C 400 per la concessione di attenuanti generiche, sia stata triplicata per la minaccia senza adeguata motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Sono infondati i primi due motivi di ricorso, atteso che la credibilità della persona offesa è stata, seppur in maniera sbrigativa, valutata dal giudicante, che ha tenuto conto della perfetta corrispondenza tra quanto dichiarato dalla donna in querela e quanto riferito a dibattimento, nonché della documentazione medica versata in atti, che attesta la produzione di lesioni perfettamente compatibile con la dinamica della descritta aggressione. Correttamente e logicamente, poi, è stata data rilevanza all'assenza di animosità della persona offesa, che non si è costituita parte civile ed ha mostrato, in tal modo, di non essere animata, nella sue propalazioni, da intenti economici.
2. E' fondata, invece, la doglianza concernente la determinazione della pena, atteso che la pena base, fissata in euro 400 di multa per le lesioni, è stata triplicata senza alcuna motivazione, applicando in malam parte il criterio della continuazione criminosa, che è dettato per temperare il trattamento sanzionatorio e non per esaltarlo. Consegue a tanto che la sentenza va, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, annullata con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Nola, in diversa persona fisica. Così deciso il 3/9/2021 Il Consi