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Sentenza — n. 39502/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39502/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39502/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: CAI JIAXI CUI 04NOZOO nato il 09/02/1994 avverso la sentenza del 14/07/2020 del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Venezia aveva condannato Cai Jiaxi alla pena di mesi nove di reclusione in relazione ai reati ex artt. 497 bis e 495, c.p. in rubrica a lei ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39502/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta del 12.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che, in accoglimento del ricorso, la sentenza venga annullata con rinvio.

Parole chiave

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: CAI JIAXI CUI 04NOZOO nato il 09/02/1994 avverso la sentenza del 14/07/2020 del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Venezia aveva condannato Cai Jiaxi alla pena di mesi nove di reclusione in relazione ai reati ex artt. 497 bis e 495, c.p. in rubrica a lei ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione per saltum il procuratore generale presso la corte di appello di Venezia, l'imputata, lamentando violazione di legge, in quanto il giudice nell'applicare la disciplina del reato continuato tra le due fattispecie in contestazione, pur avendo individuato correttamente nel reato di cui all'art. 495, c.p., essendo punito con il massimo edittale più elevato, nel determinare la pena-base sulla quale operare l'aumento a titolo di continuazione, è partito dalla pena di anni uno di reclusione, inferiore al minimo edittale di anni due di reclusione previsto per il reato-satellite dal disposto dell'art. 497 bis, c.p. 21/.

Con requisitoria scritta del 12.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che, in accoglimento del ricorso, la sentenza venga annullata con rinvio.

3. Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (cfr. Cass., Sez. U., Sez. 3, n. 18099 del 15/11/2019, Rv. 279275;

Cass., Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255348). Evidente, pertanto, l'errore in cui è caduto il giudice procedente che, nel determinare in concreto la pena prevista per il reato più grave (art. 495, c.p.), partendo da una pena di anni uno di reclusione, inferiore al minimo della pena prevista per il reato-satellite di cui all'art. 497 bis, c.p., ha operato su di essa una riduzione di un terzo in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giungendo alla pena di mesi otto di reclusione, aumentata, in applicazione della disciplina della continuazione, di un mese di reclusione, così fissando la pena finale in mesi nove di reclusione, inferiore al minimo edittale previsto sia dall'art. 495, c.p., che dall'art. 497 bis, c.p.

4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 569, co. 4, c.p.p., per un nuovo esame sul punto della determinazione della pena, da svolgere in conformità ai principi di diritto in precedenza indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma