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Sentenza — n. 39501/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39501/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39501/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 gennaio 2020 il Tribunale di Padova ha assolto Michal Lukasz JANECZKO perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. pen., dalle imputazioni di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 477 dello stesso codice) e di guida senza patente (art. 186, commi 15 e 17, C.d.S.). Più in dettaglio, all'imputato è stata ascritta la falsificazione di una patente di guida a lui apparentemente rilasciata dall'autorità polacca e la guida senza patente, mai conseguita, con la recidiva del biennio.

Regesto Legislator

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art. 482 cod. pen, art. 507 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39501/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 530, comma 2, cod. pen., dalle imputazioni di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 477 dello stesso codice) e di guida senza patente (art. 186, commi 15 e 17, C.d.S.). Più in dettaglio, all'imputato è stata ascritta la falsificazione di una patente di guida a lui apparentemente rilasciata dall'autorità polacca e la guida senza patente, mai conseguita, con la recidiva del biennio.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente abuso della licenza e delle targhe esame d'idoneità alla guida inchiesta per falsità atti infrazione alle norme della circolazione corsa di controllo

Disposizioni normative citate

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art. 482 cod. pen
pen., dalle imputazioni di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.
art. 507 cod. proc. pen
pen.) - la violazione della legge e, in particolare, dell'art. 507 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: JANECZKO MICHAL LUKASZ nato il 21/04/1979 avverso la sentenza del 07/01/2020 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta in data 11/06/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7 gennaio 2020 il Tribunale di Padova ha assolto Michal Lukasz JANECZKO perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. pen., dalle imputazioni di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 477 dello stesso codice) e di guida senza patente (art. 186, commi 15 e 17, C.d.S.). Più in dettaglio, all'imputato è stata ascritta la falsificazione di una patente di guida a lui apparentemente rilasciata dall'autorità polacca e la guida senza patente, mai conseguita, con la recidiva del biennio.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso immediato per cassazione dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia che ha denunciato - con un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) - la violazione della legge e, in particolare, dell'art. 507 cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, nonostante in effetti il quadro probatorio fosse incompleto perché non era mai stato svolto alcun accertamento sull'autenticità del titolo abilitativo alla guida di cui disponeva l'imputato all'atto del controllo cui è stato sottoposto (titolo attinto da sequestro perché la polizia giudiziaria ne aveva ravvisato la difformità rispetto al «modello originale»), purtuttavia - in presenza di un principio di prova - ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. il Tribunale avrebbe dovuto disporre una perizia per acquisire tale dato probatorio, fondamentale, come si trae dalla stessa argomentazione su cui si fonda la pronuncia liberatoria, la quale invece non avrebbe reso una motivazione specifica sul mancato esercizio del detto potere officioso di integrazione probatoria.

3. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono, e deve essere accolto. Questa Corte ha già affermato che «il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; cosicché il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge» (Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Nica, Rv. 266492 - 01; cfr. pure, tra le altre, Sez. 2 n. 51740 del 23/12/2013, Mitidieri, Rv. 258115 - 01).

Nel caso in esame, in relazione alla contestata falsità della patente straniera, il Tribunale, dopo aver osservato - sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, acquisti con il consenso delle parti - che non aveva avuto seguito la richiesta dell'Ufficio inquirente di inviare la medesima patente al Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Padova per i relativi accertamenti e pur dando atto che nei verbalizzanti fosse «sorto il sospetto» della falsità del documento in ragione della loro precedente attività («avendone visti di similari [...] di formato o caratteristiche diversi»), si è limitato ad assumere che «un vero e proprio accertamento sulla falsità di tale patente» non vi era stato, mandando assolto l'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

«atteso il contrasto indiziario», senza argomentare in alcun modo sul mancato esercizio dei propri poteri officiosi di integrazione probatoria. Ne deriva la nullità della sentenza ed il suo conseguente annullamento, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia Così deciso il 01/07/2021. Il Consigliere estensore