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Ordinanza — n. 38901/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing proportionality rather than legal qualification or penalty legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38901/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano, rejecting the defendant's challenge to the sentencing criteria. The lower court had applied a three-year prison sentence for crimes involving organized groups and recidivism, which the defendant argued was disproportionate. The Court ruled that appeals against sentencing applications are strictly limited to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or the legality of the penalty itself, excluding arguments about the proportionality of the sentence under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing application is inadmissible if it challenges only the proportionality of the penalty rather than its legal qualification or statutory limits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing proportionality organized crime penalty recidivism aggravation procedural law limits errore nella commisurazione della pena infrazioni riguardanti la canapa formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr- Sez.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità dei criteri adottati per la quantificazione della pena per il reato più grave e per quelli unificati per continuazione.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 4.000,00.
Art. 133 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
TRIBUNALE DI TORINO ha applicato a Han WU, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione per i reati di cui all'art.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01
pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01).
Sez. 2, n. 4727/2018
(cfr- Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WU HAN nato in CINA il 03/01/1995 avverso la sentenza del 06/04/2021 del G.I.P. TRIBUNALE DI TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del giorno 6 aprile 2021 il G.I.P. TRIBUNALE DI TORINO ha applicato a Han WU, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione per i reati di cui all'art. 416, comma 2, cod. pen., nonché agli artt. 110, 48, 479 cod. pen. in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen. - taluni dei quali tentati - e all'art. 2 I. n. 475 del 1925, concesse le circostanze attenuanti generiche e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità dei criteri adottati per la quantificazione della pena per il reato più grave e per quelli unificati per continuazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Invero, è dirimente considerare: - che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);- e che è, per l'appunto, inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01).

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr- Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).

4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Rossella Catena Carte Suprenka di Cassaziocte Sez. V^ Penale Depositat