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Sentenza — n. 37918/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37918/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37918/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'ordinanza impugnata è stata emessa il 18 dicembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che — a seguito di opposizione della persona offesa — ha archiviato il procedimento pendente nei confronti di Mario Cocozza per il reato di cui all'art. 594 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 594 cod. pen, art. 410-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 37918/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché il rimedio esperibile è solo quello di cui all'art. 410-bis cod. proc. pen., quest'ultimo praticabile solo per violazione dell'art. 127 codice di rito.

Parole chiave

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procedure di ricorso ricorso effettivo censure procedurali legittimazione a ricorrere procedimenti e rimedi accessori procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 594 cod. pen
L'ordinanza impugnata è stata emessa il 18 dicembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che — a seguito di opposizione della persona offesa — ha archiviato il procedimento pendente nei confronti di Mario Cocozza per il reato di cui all'art. 594 cod. pen.
art. 410-bis cod. proc. pen
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché il rimedio esperibile è solo quello di cui all'art. 410-bis cod. proc. pen., quest'ultimo praticabile solo per violazione dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CEPARANO MARIO parte offesa nel procedimento ci COCOZZA SALVATORE nato a NAPOLI il 22/02/1972 avverso l'ordinanza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 18 dicembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che — a seguito di opposizione della persona offesa — ha archiviato il procedimento pendente nei confronti di Mario Cocozza per il reato di cui all'art. 594 cod. pen.

2. Contro l'anzidetta ordinanza, la persona offesa Mario Ceparano ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso composto da un unico motivo che denunzia violazione di legge. In primo luogo — si legge nel ricorso — il Giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente ritenuto sussistente il reato di ingiuria e non quello di minaccia, oltre ad aver trascurato le argomentazioni di cui alla querela, senza procedere ad attività istruttoria integrativa ex artt. 410 e 421-bis cod. proc. pen. Un altro aspetto censurabile sarebbe l'applicazione della causa di esclusione della punibilità della provocazione. Conclude il ricorrente affermando che, nelle ipotesi dubbie, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale impone che nulla sia sottratto al sindacato del Giudice, pur in presenza di indagini sommarie e frammentarie.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché il rimedio esperibile è solo quello di cui all'art. 410-bis cod. proc. pen., quest'ultimo praticabile solo per violazione dell'art. 127 codice di rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma del comma 3 dell'art. 410- bis cod. proc. pen. vigente a seguito dell'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, quando si pretende essersi verificata un'ipotesi di nullità (peraltro nei soli casi di cui all'art. 127, comma 5, cod. prod. pen.), sia del decreto che dell'ordinanza di archiviazione, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, mentre non è più previsto il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B. e altro, Rv. 273371).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/9/2021. Il Con