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Sentenza — n. 37911/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for lack of specificity and manifest unfoundedness regarding detention measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37911/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Aceste inadmissible due to a lack of specificity and manifest unfoundedness. Aceste argued that the lower court ignored his request for review and inconsistently applied detention measures compared to a co-defendant, Fanara. The court rejected these claims because the appeal failed to specify which elements were overlooked and relied on generic assertions rather than concrete legal arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a e b, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specify which elements of the lower court's reasoning were not considered, or if the complaints are manifestly unfounded based on general assertions rather than specific legal analysis.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility lack of specificity manifest unfoundedness detention measures mafia association cassation appeal procedural law detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la suddetta ordinanza l'Aceste, per mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, qui di seguito sintetizzato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 360, n. 1, lett. a e b, cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 10 settembre 2
art. 378 cod. pen
Sostiene, quindi, che la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso del Fanara è stata ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACESTE GIUSEPPE nato a ERICE il 20/06/1975 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Miccoli; sentite le conclusioni del Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per genericità.

RITENUTO IN FATTO

L Con ordinanza del 21 gennaio 2021 il Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di Giuseppe Aceste, avverso l'ordinanza del 31 dicembre 2020 emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di associazione ,vite pluriaggravato, per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Calatafini Segesta, capeggiata dal cugino Nicolò Pidone (capo 1), e del delitto di cui agli artt. 81, 110, 374 bis e 416 bis.1 cod. pen. (capo 4).

Va evidenziato, per quanto qui di interesse, che nell'ordinanza il Tribunale ha ritenuto elementi di riscontro, alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Nicolosi, la costante disponibilità dell'Aceste nei confronti del capo-mafia Pidone e la prontezza con cui il primo eseguiva ogni ordine impartito dal secondo. Ha quindi ritenuto, a tal fine, significativa la commissione da parte dell'Aceste, su incarico del cugino, del grave attentato incendiario ai danni dell'imprenditore Craparotta Antonino, oggetto del capo 3 dell'incolpazione provvisoria, in v relazione al quale, però, non è stata applicata la misura cautelare, perché non richiesta (si veda l'ordinanza genetica, pag. 19).

2. Avverso la suddetta ordinanza l'Aceste, per mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, qui di seguito sintetizzato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente denunzia vizi motivazionali, affermando che il Tribunale non ha tenuto conto delle ragioni allegate nell'istanza di riesame. Evidenzia, altresì, che l'ordinanza impugnata è in contrasto con il provvedimento reso dallo stesso Tribunale in relazione alla posizione di altro indagato, Fanara Giuseppe. Sostiene, quindi, che la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso del Fanara è stata ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. e, di conseguenza, è stata sostituita la misura cautelare in carcere con quella del divieto di dimora nella provincia di Trapani; sarebbe dunque paradossale che il fatto più grave contestato agli indagati come reato - fine, riguardante l'attentato incendiario dell'autovettura del Craparotta, venga considerato in maniera completamente difforme dallo stesso Tribunale.

Aggiunge il ricorrente che il rapporto tra lui e il Pidone era solo di tipo parentale, non di subordinazione, né tantomeno la sua condotta può essere ascrivibile ai cosiddetti reati fine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza.

2. Generica è la doglianza con la quale il ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle ragioni allegate nell'istanza di riesame. Invero, nel ricorso non si specifica quali elementi non avrebbe preso in considerazione il Tribunale, a fronte di un apparato motivazionale che invece si presenta articolato, congruo e non manifestamente illogico.

3. Generico e manifestamente infondato è il motivo di ricorso con il quale si lamenta il contrasto con il provvedimento reso dallo stesso Tribunale in relazione alla posizione del coindagato, Fanara Giuseppe. I contenuti di critica sul punto risultano in larga parte assertivi, risolvendosi in buona parte nell'esposizione di generiche ragioni per cui, in riferimento alla sua posizione, il quadro indiziario o cautelare debba ritenersi idoneo all'adozione di una misura meno afflittiva, come quella applicata al Fanara. In sostanza, il ricorrente finisce per sollecitare il giudizio di legittimità sulla fondatezza della misura cautelare applicata in seguito a una valutazione del quadro indiziario che risulta adeguatamente sorretta da motivazione logica e congrua.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa in relazione al tenore dei motivi proposti, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM I Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 10 settembre 2