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Sentenza — n. 37903/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed due to lack of special bar admission for the signing attorney.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37903/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals filed by three individuals inadmissible because the attorney who signed the petition was not registered on the special bar roll required for such filings. Although the appellants argued for a violation of law regarding seizure procedures, the Court focused on the procedural defect of the attorney's qualification under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 568 comma 5 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation against preliminary investigation decisions are inadmissible if the signing attorney is not enrolled on the special bar roll, as this requirement is mandatory under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special bar roll requirement attorney qualification defect preliminary investigation opposition Code of Criminal Procedure documenti sequestrati sequestro di dati informatici azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Marco Bosco, difensore degli indagati nel merito e firmatario dell'atto di t impugnazione non è iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, come invece richiesto - per l'appunto a pena di inammissibilità - dall'art. 613 c.p.p.
Art. 568 comma 5 c.p.p.
Con provvedimento del 27 aprile 2021 il Tribunale di Ravenna, al quale l'appello è stato presentato, ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p. e trasmesso gli atti a questa Corte.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
art. 310 c.p
Avverso l'ordinanza hanno proposto "appello ex art. 310 c.p.p." gli indagati con unico atto a firma del comune difensore, deducendo violazione di legge.
art. 568 comma 5 c.p
Con provvedimento del 27 aprile 2021 il Tribunale di Ravenna, al quale l'appello è stato presentato, ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p.
art. 263 comma 5 c.p
art. 322-bis c.p
310 c.p.p." (rectius: ex art. 322-bis c.p.p.) formalmente attivato dai ricorrenti (ex multis Sez.
art. 613 c.p
Marco Bosco, difensore degli indagati nel merito e firmatario dell'atto di t impugnazione non è iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, come invece richiesto - per l'appunto a pena di inammissibilità - dall'art. 613 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 9857 del 30/10/2008
322-bis c.p.p.) formalmente attivato dai ricorrenti (ex multis Sez. U, Sentenza n. 9857 del 30/10/2008, dep.
Sez. U, Sentenza n. 7946 del 31/01/2008
242290; Sez. U, Sentenza n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv.
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Testo completo

seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: Coppola Christian, nato a Cesenatico, il 11/4/1979; Coppola Ivan, nato a Viareggio, il 9/8/1983; Coppola Thomas, nato a Cesena, il 25/6/1981; avverso l'ordinanza del 19/2/2021 del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per Coppola Ivan l'avv.

Roberto Moroni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Ravenna ha rigettato l'opposizione proposta da Coppola Christian, Coppola Ivan e Coppola Thomas avverso iI decreto con il quale il pubblico ministero ha respinto l'istanza di restituzione delle cose sequestrate ai medesimi nel procedimento a loro carico per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto "appello ex art. 310 c.p.p." gli indagati con unico atto a firma del comune difensore, deducendo violazione di legge.

In particolare i ricorrenti lamentano la generica indicazione nel decreto di perquisizione del pubblico ministero delle cose da assoggettare a sequestro, talchè alla selezione poi operata dalla polizia giudiziaria avrebbe dovuto seguire, per conforme giurisprudenza, un provvedimento di convalida da parte dello stesso pubblico ministero, posto che il vincolo sarebbe stato indiscriminatamente apposto sulle copie immagine degli interi archivi informatici degli indagati, nonché sulla documentazione e sui timbri della società fallita rinvenuti nello studio di Coppola Thomas, beni tutti non evidenziati nel citato decreto.

Con provvedimento del 27 aprile 2021 il Tribunale di Ravenna, al quale l'appello è stato presentato, ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p. e trasmesso gli atti a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Preliminarmente deve rilevarsi che correttamente il Tribunale di Ravenna abbia investito dell'impugnazione questa Corte riqualificandola come ricorso per cassazione, atteso che, avverso il provvedimento con il quale nel corso delle indagini preliminari il giudice decide l'opposizione di cui all'art. 263 comma 5 c.p.p., per consolidato insegnamento giurisprudenziale, è questo il mezzo di gravame esperibile e non già l'appello "ex art. 310 c.p.p." (rectius: ex art. 322-bis c.p.p.) formalmente attivato dai ricorrenti (ex multis Sez. U, Sentenza n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009 Manesi, Rv. 242290; Sez. U, Sentenza n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507).

3. Ciò premesso, anche così riqualificate, le impugnazioni sono inammissibili proprio in quanto trattasi di ricorsi per cassazione, posto che l'atto con il quale le stesse sono state proposte è sottoscritto da soggetto non legittimato a ricorrere per cassazione. Ed infatti l'avv. Marco Bosco, difensore degli indagati nel merito e firmatario dell'atto di t impugnazione non è iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, come invece richiesto - per l'appunto a pena di inammissibilità - dall'art. 613 c.p.p.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C