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Sentenza — n. 37695/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft due to inadmissible procedural grounds under Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37695/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Faro Loredana Caterina inadmissible, confirming her conviction for theft against Di Mauro Elena. The appellant argued that the trial judge improperly revoked defense witnesses and failed to evaluate exculpatory evidence, but the court ruled these grounds were not permitted for cassation review under the specific provisions governing appeals from peace court judgments. Consequently, the appeal was rejected because the cited complaints regarding witness revocation and evidentiary assessment fall outside the narrow scope of admissible grounds for this type of case.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments are limited to specific grounds, excluding complaints about the quality of reasoning or the non-admission of evidence.

Parole chiave

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Code of Criminal Procedure Peace Court Appeals Inadmissible Grounds Witness Revocation Cassation Review Limits ricorso per cassazione revoca della sospensione condizionale revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La doglianza non è deducibile sub specie di mancata assunzione di una prova decisiva di cui la difesa aveva fatto richiesta, poiché tale vizio è estraneo al novero di quelli consentiti dall'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. 5.2.
Art. 39-bis, d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
Art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.
Con i primi due denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.
Con i primi due denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
Con i primi due denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 182 cod. proc. pen.
La parte ha assistito all'atto (asseritamente) nullo, dunque, a mente dell'art. 182 cod. proc. pen., avrebbe dovuto eccepire la nullità immediatamente dopo il compimento dell'atto, ciò non ha fatto.
art. 182 cod. proc. pen
La parte ha assistito all'atto (asseritamente) nullo, dunque, a mente dell'art. 182 cod. proc. pen., avrebbe dovuto eccepire la nullità immediatamente dopo il compimento dell'atto, ciò non ha fatto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557) né la mancata assunzione di una prova decisiva (prevista dalla lettera d del citato art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARO LOREDANA CATERINA nata a CATANIA il 15/08/1978 avverso la sentenza del 28/02/2020 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Faro Loredana Caterina per il reato di cui all'art.612 cod. pen. commesso ai danni di Di Mauro Elena.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1. Con i primi due denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) e d), cod. proc. pen., la illegittimità della revoca, disposta dal Giudice di pace, delle prove dedotte dalla difesa e inizialmente ammesse; decisione che avrebbe privato l'imputata del diritto di difendersi. 2.2. Con il terzo e il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), ed e), cod. proc. pen., "il travisamento del fatto e della prova e mancata valutazione della determinante prova a discolpa; illogicità e carenza della motivazione in relazione alla valutazione della prova", nonché "omessa, insufficiente valutazione della prova; travisamento, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato e/o superficiale vaglio sull'attendibilità della persona offesa e della prova di accusa; mancata valutazione della prova a discolpa".

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Va premesso che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), il che significata che non sono deducibili né i vizi della motivazione di cui alla lettera e (cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557) né la mancata assunzione di una prova decisiva (prevista dalla lettera d del citato art. 606).

5. I primi due motivi sono inammissibili sotto vari concorrenti profili. 5.1. La doglianza non è deducibile sub specie di mancata assunzione di una prova decisiva di cui la difesa aveva fatto richiesta, poiché tale vizio è estraneo al novero di quelli consentiti dall'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. 5.2. L'eccezione di nullità - «relativa» secondo il ricorrente, «a regime intermedio» secondo parte della giurisprudenza - non è stata tempestivamente sollevata. La revoca dei testimoni della difesa è avvenuta in udienza alla presenza delle parti.

La parte ha assistito all'atto (asseritamente) nullo, dunque, a mente dell'art. 182 cod. proc. pen., avrebbe dovuto eccepire la nullità immediatamente dopo il compimento dell'atto, ciò non ha fatto. Del resto il difensore dell'imputata non ha neppure proposto appello sul punto, limitandosi a depositare motivi nuovi e aggiunti che, però, erano privi di ,connessione con i punti della sentenza oggetto della impugnazione principale. 5.3. Infine il motivo è generico, poiché non viene mai precisato quali siano, nel concreto, le prove revocate né si indica quale profilo della decisione esse avrebbero specificatamente inciso, sì da condurre a un diverso esito processuale.6.

Il terzo e il quarto motivo, pur enunciando anche l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si appuntano, nella sostanza, su vizi della motivazione non deducibili ex art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen..

7. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente E