Sentenza — n. 37694/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Napoli Massimiliano per reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 7, cod. pen., consistito nell'impossessarsi di un flacone di profumo del valore di 64 euro, esposto in vendita sugli scaffali di un supermercato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 37694/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, articolando due motivi. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione deducendo che la sentenza impugnata sarebbe illeggibile. Con il secondo lamenta analoghi vizi in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la cui esclusione determinerebbe l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPOLI MASSIMILIANO nato a TRAPANI il 04/10/1973 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito il difensore, avv. Valentina Lo Bartolo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Napoli Massimiliano per reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 7, cod. pen., consistito nell'impossessarsi di un flacone di profumo del valore di 64 euro, esposto in vendita sugli scaffali di un supermercato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, articolando due motivi. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione deducendo che la sentenza impugnata sarebbe illeggibile. Con il secondo lamenta analoghi vizi in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la cui esclusione determinerebbe l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza-documento è nulla perché illeggibile (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 7401 del 26/09/2013, dep. 2014, Scardamaglia, Rv. 258979). Si tratta di un dattiloscritto che, al contrario dei manoscritti, in astratto sarebbe sempre leggibile, tuttavia il provvedimento in esame, sottoscritto dal presidente del collegio e dal consigliere relatore, è costituito da una stampa di caratteri tipografici che manca quasi completamente di inchiostro al punto che le singole lettere non sono identificabili e spariscono, come fantasmi, nel bianco della carta. Si potrebbe affermare che la sentenza difetti di "apparenza", impiegando l'espressione con significato diverso da quello giuridico, per alludere al fatto che la motivazione non riesce materialmente ad "apparire", a rimanere impressa sul foglio di carta.
4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata.e che gli atti vanno restituiti alla Corte di appello di Palermo per la rinnovazione della sentenza nulla.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Palermo per la rinnovazione della sentenza nulla. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore Il Pres