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Sentenza — n. 37693/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37693/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37693/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha confermato l'assoluzione di Parisi Paolo dal reato di minaccia, commesso ai danni di Baldassarre Silvana. Avverso la sentenza ricorre la parte civile, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 612 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37693/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre la parte civile, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett.

Parole chiave

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minaccia dichiarazioni inverosimili perseguimento penale per diffamazione assenza di persecuzione violenza o minaccia contro le autorità principio accusatorio

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 612 cod. proc. pen
pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 612 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile BALDASSARRE SILVANA nata a SAN SEVERO il 13/05/1956 nel procedimento a carico di: PARISI PAOLO nato a SAN SEVERO il 08/04/1981 avverso la sentenza del 05/11/2019 del TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. Simone Moffa, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha confermato l'assoluzione di Parisi Paolo dal reato di minaccia, commesso ai danni di Baldassarre Silvana.

2. Avverso la sentenza ricorre la parte civile, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett.

c) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in merito alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. 2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 612 cod. proc. pen. in merito alla ritenuta inoffensività delle frasi profferite dall'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è inammissibile, poiché la inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, requisiti richiesti dall'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. affinchè il vizio di violazione di legge processuale sia deducibile con il ricorso per cassazione (cfr. su tema analogo Sez U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

5. Il secondo motivo è inammissibile, poiché si appunta solo su una delle due rationes decidendi, lasciando intatta quella principale: la ritenuta assenza di prova circa la sussistenza della condotta dell'imputato.

6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estens