Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of procedural grounds for second-instance criminal judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged a second-instance criminal judgment regarding a threat and assault. The appellant argued for violations of substantive law concerning provocation and civil liability, claiming the lower court erred in its reasoning. The court rejected these grounds, ruling that appeals against second-instance decisions for peace court crimes cannot be based on defects in the reasoning of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. 274/2000: Appeals against second-instance judgments for peace court crimes cannot be filed for defects in the reasoning.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLILLO GIANLUCA nato a COSENZA il 07/06/1979 avverso la sentenza del 07/01/2020 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cosenza ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Polillb Gianluca in ordine al reato di cui all'art.612 cod. pen., per avere minacciato Pasqua Santino dicendogli: "fermati che ti sparo, ti ammazzo" (capo C); mentre, in riforma della pronuncia di condanna in primo grado, ha mandato assolto Pasqua Santino - affrancandolo anche dalla conseguente responsabilità civile - dal delitto di lesioni personali (capo A), commesso ai danni di Polillo nel medesimo contesto fattuale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato e parte civile Polillo Gianluca, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 1, lettera e), n. 4, cod. proc. pen. Lamenta il ricorrete l'erronea applicazione del criterio logico adoperato dal giudice di secondo grado in merito alla esclusione della «scriminante» di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. dato il rapporto di connessione tra il subire una aggressione ingiusta e la reazione verbale «fermati sennò ti ammazzo». 2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 1, lettera e), n. 1, cod. proc. pen. in relazione alla esclusione di responsabilità di Pasqua per le lesioni patite da Polillo. Il giudice di appello avrebbe omesso di ripercorrere la giusta sequenza dei fatti come realmente accaduti e riferiti, sì da giungere a una decisione errata.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Va premesso che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557).
5. Con entrambi i motivi proposti, viene denunciato il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 546 cod. proc. perì. Tale vizio riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Il vizio in rassegna non concerne la violazione di norme processuali su cui, invece, la censura dei ricorrenti si appunta. D'altro canto la violazione di legge processuale è disciplinata dalla lettera c) dell'art. 606, cod. proc. pen., disposizione che, tuttavia, assegna rilevanza al vizio solo nel caso in cui si produca una delle invalidità da essa tipizzate, al cui alveo è estraneo l'art. 546 cod. proc. pen.
6. In ogni caso anche a voler cogliere l'essenza della doglianza, al di là degli erronei enunciati, è palese che il ricorrente si duole, tutt'al più di vizi motivazionali (se non di meri errori valutativi) in punto di omesso riconoscimento dei presupposti della provocazione (che è una circostanza attenuante non una scriminante), nonché, evidentemente ai soli effetti civili, in punto di esclusione della responsabilità di Pasqua. Tuttavia, come premesso, il vizio argonnentativo non è deducibile in questa sede.
7. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta r4ari Morosini Os Pezzullo/ DEPOSITATA IN C