Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37685/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37685/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37685/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sassari ha dichiarato Chessa Fabio colpevole dei reati di cui agli artt. 116 c.d.s. (capo A) e 495 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 cod. pen. (capo B), e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 495 cod. pen; Sentenza — n. 37685/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il reato di cui all'art. 495 cod. pen. è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni. La sentenza impugnata non espone le modalità di calcolo della pena: in motivazione si trova scritto solo che "appare pertanto congrua la pena di cui al dispositivo"; il dispositivo indica la pena di mesi quattro di reclusione. È evidente, dato che non risultano concesse circostanze attenuanti di alcun tipo, che la pena inflitta è illegale perché inferiore al minimo edittale del reato di cui all'art. 495 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2, cod. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
riduzione della pena altri reati reati penali gravi contravvenzioni altri capi d'accusa uso di false generalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 495 cod. pen
Il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: CHESSA FABIO nato a SASSARI il 20/12/1984 avverso la sentenza del 23/01/2020 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sassari ha dichiarato Chessa Fabio colpevole dei reati di cui agli artt. 116 c.d.s. (capo A) e 495 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 cod. pen. (capo B), e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., la violazione di legge per l'irrogazione di una pena illegale perché inferiore al minimo edittale di anni uno di reclusione previsto per il delitto di cui al capo B).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il reato di cui all'art. 495 cod. pen. è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni. La sentenza impugnata non espone le modalità di calcolo della pena: in motivazione si trova scritto solo che "appare pertanto congrua la pena di cui al dispositivo"; il dispositivo indica la pena di mesi quattro di reclusione. È evidente, dato che non risultano concesse circostanze attenuanti di alcun tipo, che la pena inflitta è illegale perché inferiore al minimo edittale del reato di cui all'art. 495 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2, cod. pen..

3. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto della determinazione della pena. Il giudice di rinvio va individuato in quello che ha pronunciato la sentenza impugnata (Tribunale di Sassari) e non in quello di appello. Invero, nonostante si registri un precedente difforme (Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637), il collegio ritiene che trattandosi di un ricorso per cassazione del Procuratore Generale, che, ai sensi dell'art. 593 bis, comma 2, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 3 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), può appellare soltanto nei casi di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica - ipotesi che non vengono in rilievo nella fattispecie, essendo stato il ricorso proposto prima della scadenza del termine per l'impugnazione del P.M. e senza che vi sia stata alcuna avocazione -, non si applica l'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che prevede il rinvio al giudice di appello nel caso di ricorso per cassazione c.d. per saltum (Sez. 5, n. 13808 del 18/02/2020, Faye Fallou, Rv. 279075;

Sez. 5, n. 34998 del 20/10/2020, P., Rv. 279985; Sez. 4, n. 33867 del 28/10/2020, Ruberti, Rv. 279918).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari, in diversa persona fisica. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore Il P