Sentenza — n. 37683/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Campobasso ha confermato la condanna di Bernardo Angelo per il reato di cui all'art. 595, cod. pen., perché, comunicando con più persone, aveva offeso la reputazione di Colalillo Libero. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. (/) 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta offensività della condotta. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen, evidenziando l'insussistenza della pluralità di destinatari della comunicazione offensiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 37683/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 595, cod. pen., perché, comunicando con più persone, aveva offeso la reputazione di Colalillo Libero. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. (/) 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta offensività della condotta. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen, evidenziando l'insussistenza della pluralità di destinatari della comunicazione offensiva.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERNARDO ANGELO nato a COLLE D'ANCHISE il 01/11/1944 avverso la sentenza del 27/11/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato; udito il difensore, avv. Michele Robustini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Campobasso ha confermato la condanna di Bernardo Angelo per il reato di cui all'art. 595, cod. pen., perché, comunicando con più persone, aveva offeso la reputazione di Colalillo Libero.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. (/) 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta offensività della condotta. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen, evidenziando l'insussistenza della pluralità di destinatari della comunicazione offensiva.
3. Il 13 settembre 2021 il difensore ha comunicato l'intervenuto decesso dell'imputato.
4. Va rilevato che Bernardo Angelo è deceduto in data 19 marzo 2021 come risulta dal certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bojano il 21 luglio 2021, su istanza di parte, e il 16 settembre 2021, a seguito di richiesta di questo ufficio.
5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigli a estensore Il Presidente Elisabett a Morosini Rosa Pezzullq) ,- l DEPOS