Sentenza — n. 37498/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Catanzaro, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile il ricorso, presentato ex art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Henrik Baci, in riferimento ai capi 22, 102, 103, 104, 105, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119, 123 della provvisoria imputazione. 2.Henrik Baci ricorre, in data 28/05/2021, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Fabrizio Costarella, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 309, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla decorrenza del termine per impugnare per l'imputato latitante, per il quale occorre la formale dichiarazione di latitanza e, quindi, la notifica dell'avviso di deposito al difensore, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen.; quando tale adempimento manchi, posto che non può considerarsi ad esso equipollente la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento spedito al difensore contestualmente alla dichiarazione di latitanza, ex art. 296, comma 2, cod. proc. pen., vale la regola secondo la quale per il difensore e per l'indagato vale il termine che scade per ultimo, ai sensi dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in esame, l'impugnazione posta in essere due giorni dopo la notifica dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., deve ritenersi tempestiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 165 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37498/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il provvedimento impugnato - che cita l'art. 309, comma 3, cod. proc. pen., affermando che il difensore aveva dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare, avvenuta il 04/02/2021, con conseguente tardività del ricorso - risulta, quindi, del tutto in contrasto con la pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui, qualora la notificazione del provvedimento cautelare sia avvenuta in tempi diversi per l'imputato e per il suo difensore, il termine per proporre richiesta di riesame decorre per entrambi dalla data dell'ultima notificazione (Sez. 5, n. 47556 del 02/10/2008, Curea Gregorio, Rv. 242320).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Baci Henrik, nato in Albania il 16/01/1976, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro emessa in data 20/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Catanzaro, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile il ricorso, presentato ex art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Henrik Baci, in riferimento ai capi 22, 102, 103, 104, 105, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119, 123 della provvisoria imputazione. 2.Henrik Baci ricorre, in data 28/05/2021, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Fabrizio Costarella, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 309, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla decorrenza del termine per impugnare per l'imputato latitante, per il quale occorre la formale dichiarazione di latitanza e, quindi, la notifica dell'avviso di deposito al difensore, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen.; quando tale adempimento manchi, posto che non può considerarsi ad esso equipollente la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento spedito al difensore contestualmente alla dichiarazione di latitanza, ex art. 296, comma 2, cod. proc. pen., vale la regola secondo la quale per il difensore e per l'indagato vale il termine che scade per ultimo, ai sensi dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in esame, l'impugnazione posta in essere due giorni dopo la notifica dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., deve ritenersi tempestiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Dalla documentazione allegata al ricorso e dalla documentazione trasmessa a questa Corte - di cui è possibile la verifica, considerata la natura processuale della questione trattata - risulta che, in sede di notifica all'indagato dell'ordinanza di custodia cautelare, in data 21/01/2021 era stato redatto verbale di vane ricerche del Baci; in data 29/01/2021 l'indagato aveva nominato difensore di fiducia l'avv.to Fabrizio Costarella, al quale era stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in data 04/02/2021.
Successivamente, in data 05/02/2021, il pubblico ministero aveva avanzato richiesta di emissione di mandato di cattura internazionale, emesso il 11/02/2021; il 21/04/2021 era stato redatto, quindi, un secondo verbale di vane ricerche di Henrik Baci, la cui latitanza era stata dichiarata in data 07/05/2021 e comunicata al difensore in data 11/05/2021, a mezzo pec. In data 13/05/2021 veniva depositata l'istanza di riesame, ed il procedimento veniva trattato in data 20/05/2021. Appare del tutto evidente, quindi, che all'indagato, dapprima irreperibile e quindi dichiarato latitante, non era mai stata notificata l'ordinanza applicativa della misura cautelare, con la conseguenza che il termine per la proposizione del riesame a lui riferibile non era mai decorso.
Il provvedimento impugnato - che cita l'art. 309, comma 3, cod. proc. pen., affermando che il difensore aveva dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare, avvenuta il 04/02/2021, con conseguente tardività del ricorso - risulta, quindi, del tutto in contrasto con la pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui, qualora la notificazione del provvedimento cautelare sia avvenuta in tempi diversi per l'imputato e per il suo difensore, il termine per proporre richiesta di riesame decorre per entrambi dalla data dell'ultima notificazione (Sez. 5, n. 47556 del 02/10/2008, Curea Gregorio, Rv. 242320).
Nel caso in esame, infatti, il Baci non ha mai ricevuto personalmente la notifica dell'ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti, sicché il termine per avanzare istanza di riesame fissato nell'interesse dell'indagato non è mai decorso, il che rende tempestiva l'istanza di riesame presentata dal suo difensore di fiducia. Ne consegue, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 07/09/202