Sentenza — n. 37494/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da Francesco Paolo Barravecchia in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Roma del 22/01/2019, irrevocabile in data 24/10/2019, con cui il predetto era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 575, 577, commi terzo e quarto, cod. pen., in ,.? danno del nipote Arturo Garofalo, commesso in Roma il 01/09/2015, nonché per le connesse violazioni alla normativa sulle armi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 634 cod. proc. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37494/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In data01/09/2021 è stata inviata a mezzo pec memoria ex art. 611 cod. proc. pen. nell'interesse del ricorrente, di replica alle conclusioni scritte del P.G., con cui si ribadiscono le argomentazioni poste a fondamento del ricorso.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Barravecchia Francesco Paolo, nato a Palermo il 12/07/1974, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Perugia emessa in data 26/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv.to Salvatore Lorefice, in sostituzione dell'avv.to Fabrizio Preziosi, difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da Francesco Paolo Barravecchia in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Roma del 22/01/2019, irrevocabile in data 24/10/2019, con cui il predetto era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 575, 577, commi terzo e quarto, cod. pen., in ,.? danno del nipote Arturo Garofalo, commesso in Roma il 01/09/2015, nonché per le connesse violazioni alla normativa sulle armi.
2. Francesco Paolo Barravecchia ricorre, in data 16/03/2021, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Fabrizio Preziosi, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in quanto la persona offesa, Arturo Garofalo, ha rilasciato, in data 01/12/2020, una dichiarazione manoscritta nella quale ha precisato l'estraneità dello zio al delitto; tale dichiarazione è stata ritenuta non idonea dalla Corte di Appello di Perugia ai fini della richiesta revisione, alla luce di un vaglio preliminare, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., benché, nel caso in esame, ci si trovasse in presenza di una prova nuova, non valutata nel giudizio di merito, emersa dopo che la sentenza di condanna era divenuta definitiva, il che avrebbe reso necessario, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, il riesame della vicenda e l'instaurazione del giudizio di revisione; 2.2 mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la dichiarazione della persona offesa va ritenuta una vera e propria confessione - avente ad oggetto l'ammissione di aver dichiarato il falso - piuttosto che come ritrattazione, in quanto all'epoca il dichiarante era mosso da un profondo risentimento nei confronti dello zio, il che avrebbe reso necessaria la valutazione in dibattimento della persona offesa, anche sotto il profilo del vaglio di attendibilità, oltre che ai fini della rivalutazione dell'intero compendio probatorio alla luce della nuova prova, nel contraddittorio delle parti; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione di inidoneità delle dichiarazioni della persona offesa ad inficiare il quadro probatorio, in assenza di contraddittorio.
In data01/09/2021 è stata inviata a mezzo pec memoria ex art. 611 cod. proc. pen. nell'interesse del ricorrente, di replica alle conclusioni scritte del P.G., con cui si ribadiscono le argomentazioni poste a fondamento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che il Barravecchia, come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, era stato condannato con sentenza irrevocabile per il tentato omicidio del nipote Arturo Garofalo, commesso in concorso con altri, sia in qualità di mandante sia come autore materiale. La Corte di appello ha analiticamente valutato la tenuta del tessuto probatorio, ritenendo, con motivazione del tutto logica ed esaustiva, l'insufficienza della prova nuova. Secondo la ricostruzione della vicenda, posta a base della sentenza irrevocabile di condanna, Francesco Paolo Barravecchia, in concorso con Carmelo Carrozza e Simone Febbi, a bordo di una vettura Fiat Freemont noleggiata dal Carrozza, speronavano la vettura condotta da Arturo Garofalo, esplodendo contro il predetto colpi di arma da fuoco con due diverse armi, attingendolo alle braccia ed al torace.
In particolare, è stato rilevato dal provvedimento impugnato come Diana Sparaco, fidanzata della persona offesa, avesse ricostruito il movente della condotta in riferimento a vicende economiche intercorse tra lo zio ed il nipote, a seguito delle quali quest'ultimo aveva anche danneggiato, in precedenza, la vetrata del bar del Barravecchia, circostanze confermate anche da SuellynFebbi, compagna del Barravecchia. Quanto alla ricostruzione della vicenda, il predetto provvedimento ha ricordato come le prove testimoniali (dichiarazioni di Claudio Di Martino, che aveva assistito all'agguato al Garofalo dalla sua abitazione, e di Caterina Barravecchia, la quale aveva confermato che il ricorrente ed i suoi complici erano usciti a bordo della vettura utilizzata per l'agguato, una Fiat Freemont) e tecniche (stub positivo per presenza di tracce di sparo rilevata sul Barravecchia; immagini registrate dalle telecamere, che consentono di individuare tre uomini che, abbandonata la vettura Fiat Freemont, si allontanavano a piedi, in uno dei quali gli operanti riconoscevano il Barravecchia, il quale recava un'arma nascosta sotto gli indumenti e, tuttavia, visibile; rinvenimento dell'arma utilizzata per l'agguato, grazie alle dichiarazioni del Barravecchia, il quale, tuttavia, aveva affermato che, seppure presente ai fatti, non era stato lui a sparare; perizia balistica), oltre alle stesse ammissioni dell'imputato e dei suoi correi ed alle dichiarazioni della persona offesa, Arturo Garofalo, costituissero un tessuto probatorio del tutto idoneo a resistere alle dichiarazioni scritte del Garofalo, rese in data 01/12/2020.
Con motivazione del tutto coerente, infatti, la Corte di appello ha ricordato come sussistesse la prova specifica a carico del Barravecchia anche prescindendo dalla versione della persona offesa, alla luce delle accertate ragioni di dissidio tra il Garofalo e lo zio, nonché dell'essersi il Baravecchia recato all'incontro insieme al Carrozza ed al Febbi, utilizzando la vettura rinvenuta sul luogo dell'agguato, nonché due diverse pistole, circostanza confermata dagli accertamenti, che avevano consentito di verificare, per il Barravecchia, l'esito positivo dello stub, e l'uso, da parte del Febbi, di un'altra arma.
Ne conseguiva, pertanto, la totale inidoneità della prova nuova ad inficiare la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di condanna irrevocabile.Tale motivazione appare del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui: "In tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricom prende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria. (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 18/01/2021, L., Rv. 280405, in cui, analogamente a quanto verificatosi nel caso in esame, è stata ritenuta legittima la valutazione della Corte di appello di immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni).
Trattasi, peraltro, di indirizzo assolutamente consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi (Sez. 2, n. n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029; Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690). Nel caso di specie, quindi, la Corte di appello ha operato, del tutto legittimamente, e con motivazione incensurabile, la valutazione preliminare di ammissibilità della richiesta revisione, focalizzando l'affidabilità, la congruenza e la persuasività della prova nuova in riferimento al compendio probatorio già acquisito e cristallizzato, ritenendo il nuovo apporto del tutto inidoneo a scalfire il quadro istruttorio già acquisito e, pertanto, del tutto immotivato il ricorso ad un ulteriore contraddittorio dibattimentale.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d