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Sentenza — n. 37490/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37490/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37490/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILIPI GRISELDA nato il 24/03/1989 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Procuratore generale, in persona dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte n. 7576 del 12/01/2021, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 16/03/2021, ha sostituito, nei confronti di Griselda Filipi, la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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artt. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 37490/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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domicilio fittizio occultamento di beni detentore del domicilio possessore custodia di fatto prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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artt. 416-bis cod. pen
Nell'interesse della Filipi è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge (artt. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILIPI GRISELDA nato il 24/03/1989 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Procuratore generale, in persona dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte n. 7576 del 12/01/2021, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 16/03/2021, ha sostituito, nei confronti di Griselda Filipi, la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Nell'interesse della Filipi è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge (artt. 416-bis cod. pen. e 627 cod. proc. pen.), per avere il Tribunale contraddittoriamente posto a fondamento della decisione «i nuovi elementi offerti dal p.m.», pur dando atto che anche tali condotte, non distinguibili per particolari modalità operative, erano afferenti ad un'unica operazione commerciale e pur sottolineando il ruolo della ricorrente più circoscritto rispetto a quello degli altri sodali.

Si aggiunge che il Tribunale si era supinamente adagiato sulla versione dei fatti fornita dalla concorrente nel reato di intestazione fittizia (Liliana Mattei), dal marito (Angelo Bruni) e dal padre (Gianfranco Mattei) di quest'ultima, trascurando la versione della Filipi, quanto alle modalità di acquisto dei vari beni dei quali si tratta. Considerato in diritto 1. È stato trasmesso atto di rinuncia all'impugnazione recante sottoscrizione autenticata della Filipi nella quale si dà atto della sopravvenuta carenza di interesse, perché, in data 16/07/2021, l'imputata è stata assolta nel giudizio di merito per non avere commesso il fatto.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. Non si procede ad alcuna condanna, dal momento che, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 - dep. 13/03/2018, Rv. 272308 - 01; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Rv. 256225 - 0).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 07/09/2021 Il Consigliere