Italian Court corrects a clerical error in a civil appeal judgment regarding cost reimbursement parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation corrected a material error in the operative part of a previous judgment concerning civil costs. The defense had requested a correction under Article 625 bis of the Code of Criminal Procedure, but the civil party subsequently withdrew this request. Despite the withdrawal, the Court exercised its duty to correct the clerical mistake ex officio under Article 130 of the Code of Criminal Procedure. The decision mandates the clerical office to update the judgment text to accurately reflect that the civil party, not the defendant, was ordered to reimburse costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 c.p.p.; Art. 625 bis c.p.p.: A material error in the operative part of a judgment may be corrected ex officio by the Court even if the party requesting the correction has subsequently withdrawn the request.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CONTI CARLO nato a TORTORICI il 25/04/1967 nel procedimento a carico di: CALAVITTA GAETANO nato a TORTORICI il 29/09/1957 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; let/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO -che con sentenza n. 10269/2021 del 14 febbraio 2021, questa Sezione, nel procedimento n. 29663 /2019 R.G., accoglieva il ricorso della parte civile Conti Carlo e per l'effetto annullava senza rinvio la sentenza oggetto di impugnazione in merito alla rifusione delle spese; -che in relazione alla predetta sentenza di questa Corte, la difesa della parte civile ha avanzato istanza ex art. 625 bis c.p.p., contenendo il dispositivo della sentenza suddetta un errore materiale, laddove era stato pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata "limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile che elimina", invece che "limitatamente alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese in favore dell'imputato che elimina"; -che, vertendosi all'evidenza in un mero errore materiale, l'istanza proposta è stata qualificata ed iscritta quale correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p.; -che il difensore della parte civile Conti Carlo, munito di procura speciale ha rinunciato all'istanza proposta; -che il P.G. in sede, con conclusioni scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia; -che, comunque, sussiste l'errore materiale denunciato da parte ricorrente nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 14 gennaio 2021, nonché quello in calce alla sentenza n. 10269/2021 in pari data, che va corretto d'ufficio ex art.130 c.p.p., nel senso che laddove leggesi "annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile che elimina", leggasi, dopo la parola limitatamente, "alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese in favore dell'imputato, che elimina"
P.Q.M.
dispone correggersi il dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 14 gennaio 2021, nonché quello in calce alla sentenza , in pari data, pronunciata su ricorso della parte civile Conti Carlo (n. 10269/2021), nel senso che la intera locuzione dopo la parola "limitatamente" è sostituita dalla seguente: "alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese in favore dell'imputato, che elimina". Manda la cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso il 20.7.2021 Il Consiglie e esten