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Ordinanza — n. 37477/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37477/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37477/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERNONE MICHELE nato a CREMONA il 26/12/1996 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a Michele GERNONE la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37477/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a Michele GERNONE la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio rinuncia alla motivazione riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a Michele GERNONE la pena concordata con il Procuratore Generale.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERNONE MICHELE nato a CREMONA il 26/12/1996 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a Michele GERNONE la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle r / spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così so in Roma, il 7 luglio 2021 Il co e estensore Il Pr