Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed as non-appealable under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a settlement sentence issued by the Court of Appeal of Salerno. The defense argued for review of the agreement's validity, but the court held that only specific grounds regarding the parties' intent and the prosecutor's consent are appealable. Consequently, complaints about waived defenses or the specific penalty amount were rejected as outside the scope of review for such sentences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: In appeals for settlement, cassation is limited to defects in the parties' intent, prosecutor's consent, or divergent content, excluding grounds regarding waived defenses or the specific penalty determination.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO COSTANTINO nato a MILANO il 18/09/1977 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Pgppello di Salerno -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a Costantino FAZIO la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così o in Roma, il 7 luglio 2021 Il coniglie e estensore Il Presidente