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Ordinanza — n. 37470/2021 — snpen Generato dall'IA

Court corrects a material error in a criminal judgment regarding state-funded legal aid and orders specific cost liquidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37470/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation corrected a material error in a lower court judgment that incorrectly omitted the state's funding of the civil party's legal aid. The civil party argued that the omission prevented the proper liquidation of litigation costs, while the state contended the original text was sufficient. The court ruled that such accessory statutory provisions must be corrected to ensure the mandatory cost allocation is legally effective.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Art. 110, comma 3, T.U. n. 115/2002: A material error in a criminal judgment's operative part regarding the funding of legal aid by the state must be corrected to ensure the mandatory liquidation of litigation costs is legally effective.

Parole chiave

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material error correction legal aid funding litigation costs liquidation criminal procedure amendment state expense allocation condono delle spese procedurali indennità di patrocinio cauzione per le spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 130 c.p.p.
Sicché al rilevato errore può e deve, pertanto, rimediarsi con un intervento correttivo, ex art. 130 cod.
Art. 110, comma 3, T.U. n. 115 del 2002
La Corte ha pronunciato, altresì, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali anche in favore della parte civile indicata come ammessa al gratuito patrocinio, disponendo il pagamento a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110, comma 3, T.U.
Artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115 del 2002
art. 130 cod. proc. pen
Sicché al rilevato errore può e deve, pertanto, rimediarsi con un intervento correttivo, ex art. 130 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5464 del 12/02/2020, ric. De Falco
Sez. 5, n. 19418 - 21, del 15/04/2021
Tale lacuna è emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 19418 - 21, del 15/04/2021, non mass; Sez.
Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole
19418 - 21, del 15/04/2021, non mass; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole,Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MAZZARELLA ALESSIA MARIA ALDINA nato a SIENA il 04/05/1982 nel procedimento a carico di: SIELI GIOVANNA nato a ERICE il 26/02/1969 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con dispositivo di sentenza emesso il 9 aprile 2021, n. 1065 - 21 questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Giovanna Sieli, avverso la sentenza del Tribunale di Trapani, in funzione di appello, di conferma di quella emessa dal Giudice di pace in sede, in data 30 novembre 2017, alla pena di euro duecento di multa, per il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. commesso in data 30 aprile 2015. 1.1. La Corte ha pronunciato, altresì, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali anche in favore della parte civile indicata come ammessa al gratuito patrocinio, disponendo il pagamento a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110, comma 3, T.U. n. 115 del 2002 e demandandone la liquidazione al Tribunale di Trapani (Sez.

U, n. 5464 del 12/02/2020, ric. De Falco). 2.Tanto, per mero errore materiale, tempestivamente segnalato dalla difesa della parte civile, con separata istanza, alla quale è allegata, per documentare l'assunto, ordinanza di correzione dell'errore materiale della sentenza del Tribunale di Trapani n. 7/19, in cui è indicato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento n. 8/18 Reg. app., della parte civile Alessia Maria Aldina Mazzarella, ivi risultante, era stata indicata per mero errore materiale, elidendone la dicitura relativa (cfr. ordinanza di correzione allegata all'istanza). 2.1.

Si rileva, poi, che può accedersi all'ulteriore richiesta della parte civile, di liquidazione delle spese, risultando che la parte ha partecipato all'udienza del 9 aprile 2021, celebrata nelle forme del rito scritto, di cui all'art. 23, comma 8, di n. 137 del 2020, depositando conclusioni con p.e.c. del 29 marzo 2021 e nota spese. Si osserva, infatti, che la sentenza in questione vede la totale soccombenza dell'imputata e che, dunque, la parte civile è risultata totalmente vittoriosa, tanto che vi è stata anche condanna alle spese sostenute nel giudizio di legittimità, sebbene se ne sia disposta la liquidazione a cura del giudice di secondo grado, con apposito decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115 del 2002.

Tale lacuna è emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 19418 - 21, del 15/04/2021, non mass; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole,Rv. 277152). Le spese vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, importo pienamente rispondente ai criteri normativi.

3. Sicché al rilevato errore può e deve, pertanto, rimediarsi con un intervento correttivo, ex art. 130 cod. proc. pen., ordinando che nel dispositivo di detta sentenza alla fine, siano elise le parole : "ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dal Tribunale di Trapani con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato"; e che dopo la frase così corretta "condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile" — siano aggiunte le seguenti parole : che si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 9 aprile 2021 n. 1065/2021 reg. 37598/19 ricorso di Giovanna Sieli, nel senso che:

1) in fine vanno elise le parole: "ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dal tribunale di Trapani con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato" ;

2) vanno aggiunte — dopo la frase così corretta "condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile" — le seguenti parole : che si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso, 17/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Jresit ente Barbara Calaselic