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Sentenza — n. 37448/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37448/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37448/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TODORUT SERGIU ADRIAN nato il 06/06/1979 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito iVdifensore

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 37448/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, RG. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768).

Parole chiave

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procedimento per falsità procedimento in contumacia vizi procedurali mancanza di credibilità indigenza processuale non provata falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
pen., delle attenuanti generiche in caso di recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TODORUT SERGIU ADRIAN nato il 06/06/1979 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito iVdifensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 15 gennaio 2021, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato, ritenendo l'ipotesi lieve della ricettazione, rideterminando quindi la pena complessiva in anni uno, mesi nove e giorni dieci dì reclusione, la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Rimini emessa il 30 giugno 2020, con la quale Todorut Sergio Adrian era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 496, 497 bis, 482, in relazione all'art. 477, 648, 707 cod. pen.. 2.Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, chiedendo, con l'unico motivo articolato, il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza in luogo di quello effettuato dal giudice in termini di equivalenza, in considerazione del corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato, da individuarsi nella scelta del rito che ha permesso di definire il processo in tempi celeri e in assoluta economia processuale, evitando impegnative trasferta in tribunale degli operanti, e ciò a prescindere dalla gravità o meno dei fatti di reato.

3. Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. Aspecifico è l'unico motivo con cui ci si duole del mancato riconoscimento in termini di plusvalenza delle attenuanti generiche, emergendo dalla complessiva motivazione resa dalla corte territoriale in punto di rideterminazione della pena, che rimanda anche ai fatti dalla medesima ripercorsi in sentenza oltre che alla personalità dell'imputato non nuovo a condotte di spendíta di identità diverse e di uso di documenti d'identità falsi, come la valutazione operata dal primo giudice in termini di equivalenza rispetto all'aggravante contestata - recidiva di cui aì commi 1, 2, 3 e 4 - fosse da ritenersi adeguata, non risultando d'altronde elementi positivi per una differente valutazione ( e ciò di là del divieto di prevalenza, di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., delle attenuanti generiche in caso di recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen. che, a rigore, preclude, a monte la valutazione in termini di prevalenza ) In ogni caso, è solo il caso di rammentare che secondo il costante orientamento di questa Corte la concessione delle attenuanti generiche - e lo stesso è a dirsi per il giudizio di bilanciamento - richiede l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva; ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche - e al loro bilanciamento - sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico- giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460;

Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, RG. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768).

5. Donde la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d